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Massime
In
merito all'indennizzo spettante alla parte che abbia subito
un pregiudizio per effetto della revoca di un provvedimento
amministrativo, la dottrina che ha affrontato il problema
della responsabilità da atto lecito nel diritto pubblico,
ha da tempo avvertito che tanto il risarcimento, che l'indennizzo
hanno funzione compensativa di un pregiudizio cagionato dal
soggetto (pubblico) che vi è tenuto: con l'unica differenza
che mentre il primo discende da un atto illecito, il secondo
è la conseguenza del c.d. atto lecito dannoso.
Le
domande proposte dalla parte ricorrente e aventi ad oggetto
l’indennizzo e il risarcimento del danno sono giuridicamente,
e ancor prima logicamente, incompatibili tra loro, in quanto
nel primo caso si presuppone la legittimità della revoca
e un’eventuale responsabilità dell’Amministrazione
da atto lecito dannoso, mentre nel secondo caso si muove dalla
dedotta illegittimità provvedimentale e dalla relativa
pretesa risarcitoria qualificandosi non iure la condotta dell’Amministrazione.
L’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990,
in presenza di una revoca legittima, deve essere limitato
alle sole spese sostenute dal ricorrente in forza dell’affidamento
sul provvedimento oggetto di ritiro e, quindi, sulla realizzazione
del centro di accoglienza, con particolare riguardo alle spese
per la redazione dei progetti di ampliamento e di ristrutturazione
del fabbricato, nonché di presentazione della relativa
istanza per ottenere i permessi prescritti dalla legge, alle
spese per l’istruttoria della pratica per l’erogazione
del mutuo, nonché alle ulteriori eventuali spese connesse
alla realizzazione del centro e debitamente documentate (fatta
eccezione naturalmente per le spese legali del presente giudizio,
atteso anche l’esito dello stesso). Il cosiddetto danno
da lucro cessante non può essere ricompreso nell’indennizzo
da atto lecito.
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TAR
VENETO sez. III, .23 Maggio 2008 n. 1545
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo
De Zotti Presidente
Angelo
Gabbricci Consigliere
Marina
Perrelli Referendario, relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.1837/06, proposto da ASSOCIAZIONE Il CORALLO
COOP. SOCIALE A R.L., in persona del Presidente pro tempore
Corazza Gilberto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto
Scappini e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Venezia – Mestre, Calle
del Sale n.33;
CONTRO
Il Comune di Villa Bartolomea, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Orrico
e Marco Giacomini, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Venezia Mestre, Galleria Teatro Vecchio
n. 15;
E
NEI CONFRONTI DI
Crosara
Mario Alejandro, non costituito in giudizio.
Quanto
al ricorso principale
PER L’ACCERTAMENTO
a) del comportamento illegittimo, omissivo ed inerte dell’Amministrazione
comunale che non ha consentito all’Associazione ricorrente
l’utilizzo dell’immobile sito in località
Marola, frazione S. Zeno in Valle, concessole in comodato
ventennale con la delibera della Giunta n. 12 del 22.2.2003;
b) del diritto dell’Associazione ricorrente ad ottenere
la disponibilità dell’immobile de quo libero
da persone e cose;
c) del diritto dell’Associazione ricorrente ad ottenere
il rilascio del permesso di costruire sull’istanza presentata
in data 27.2.2003 e la conclusione del procedimento mediante
una pronuncia esplicita;
nonché
PER
LA CONDANNA
dell’Amministrazione comunale a dare piena ed effettiva
esecuzione alla concessione contratto di cui alla delibera
della Giunta Comunale n. 12 del 22.2.2003, previa adozione
di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso, volta in particolare
ad ordinare un riesame da parte dell’Amministrazione
della situazione dell’Associazione ricorrente ed a consentire
a quest’ultima l’utilizzo dell’immobile
concessole in comodato.
Quanto ai motivi aggiunti notificati il 18.1.2007
PER
L’ANNULLAMENTO
della deliberazione n. 160 del 9.11.2006 della Giunta Comunale
con la quale sono state revocate le deliberazioni del medesimo
organo n. 12/03 e n. 64/04, nonché di ogni ulteriore
atto presupposto, conseguente e connesso;
E
PER LA CONDANNA
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ingiusti
subiti dall’Associazione ricorrente a causa dell’illegittimo
comportamento e, in via concorrente o subordinata, al pagamento
dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n.
241/1990;
Quanto ai motivi aggiunti, notificati il 19.11.2007
PER
L’ANNULLAMENTO
della deliberazione n. 32 del 4.9.2007 del Consiglio Comunale
con la quale è stata ratificata la deliberazione della
Giunta n. 160 del 9.11.2006 che aveva revocato le proprie
precedenti deliberazioni n. 12/2003 avente ad oggetto la “concessione
in comodato d’uso di immobile sito in località
Marola” e n. 64/04 avente ad oggetto la “costituzione
di garanzia ipotecaria sul fabbricato di proprietà
concesso in comodato gratuito all’Associazione “Il
Corallo””;
E
PER LA CONDANNA
in via subordinata, dell’Amministrazione comunale a
risarcire alla Associazione ricorrente i danni subiti o, in
via alternativa, a corrisponderle l’indennizzo ex art.
21 quinquies della legge n.241/1990 a seguito della revoca
del provvedimento di concessione in comodato d’uso.
Visto il ricorso principale, notificato il 18 settembre 2006
e depositato presso la Segreteria il 21 settembre 2006, con
i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17.1.2007,
e depositato presso la Segreteria il 24 gennaio 2007, con
i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 22.11.2007,
e depositato presso la Segreteria il 23 novembre 2007, con
i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
Comunale , depositato il 9 ottobre 2006, nonché le
memorie difensive relative ai motivi aggiunti depositate rispettivamente
il 12 febbraio 2007 e il 13 dicembre 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Viste le ordinanze 141 e 954 del 2007, con le quali sono state
rigettate le domande di sospensiva;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 13 marzo 2008 - relatore
il Referendario M. Perrelli - l’avv. Sartori per la
parte ricorrente e l’avv. De Sabbata per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Associazione ricorrente, operante nel territorio della
provincia di Verona dal 1995 nel settore sociale e sanitario
attraverso la promozione e la realizzazione di progetti di
solidarietà a favore di persone adulte in condizioni
di degrado determinate da condizioni socio-economiche, malattie
mentali, tossicodipendenze ed alcooldipendenze, era stata
individuata dalla delibera n. 12 del 22.3.2003 della Giunta
del Comune di Villa Bartolomea quale comodataria dell’immobile,
sito in località Marola, frazione di S. Zeno in Valle,
acquisito al patrimonio comunale con delibera consiliare n.
34 del 31.10.2002 per essere adibito a centro di accoglienza
residenziale.
Con delibera n. 1 del 5.1.2006 la Giunta del Comune di Villa
Bartolomea revocava le richiamate delibere n. 12/2003 e n.
64/2004. Avverso tale delibera, comunicata con nota 3806 del
23.3.2006, l’Associazione proponeva ricorso a questo
Tribunale. Nelle more del giudizio, però, la Giunta,
con delibera n. 93 dell’8.6.2006, revocava il provvedimento
impugnato tenuto conto dell’omesso avviso di avvio del
procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.
Con la sentenza n. 2164/2006 questo Tribunale, riconosciuta
la propria giurisdizione sulla controversia in considerazione
della qualificazione della delibera n. 12/2003 come provvedimento
di concessione, dichiarava il ricorso improcedibile a seguito
dell’annullamento in autotutela della delibera gravata
e provvedeva sulle spese di giudizio.
Con diffida del 12.7.2006 l’Associazione ricorrente
invitava quindi l’Amministrazione comunale a consegnarle
l’immobile oggetto di comodato libero da persone e cose.
L’Associazione “Il Corallo”, quindi, affermata
la giurisdizione esclusiva del G.A. sulla controversia in
forza dell’art. 5 della legge n. 1034/1971 in quanto
vertente su un rapporto di concessione di bene pubblico, nonché
dell’art. 11 della legge n. 241/1990 poiché concernente
la esecuzione di un accordo concluso per la determinazione
del contenuto discrezionale di un provvedimento, ha chiesto
l’accertamento dell’inerzia e dell’inadempimento
dell’Ente locale agli obblighi derivanti dalla concessione
di cui alla delibera n. 12/2003 e dal contratto di comodato,
sottoscritto nella stessa data, per non avere adibito l’immobile,
acquisito con finanziamento della Regione Veneto, a centro
di accoglienza, nonché la condanna dell’Amministrazione
ad eseguire gli obblighi assunti con la detta concessione
e a risarcire il danno cagionatole.
Il Comune di Villa Bartolomea, costituitosi in giudizio, ha
chiesto la reiezione delle domande proposte in quanto infondate
evidenziando, in particolare, l’assenza di qualsiasi
finanziamento da parte della Regione Veneto per l’acquisto
dell’immobile e conseguentemente l’inesistenza
di un vincolo di destinazione del medesimo, nonché
la sua utilizzazione per il perseguimento di un interesse
dell’Ente locale (alloggio di famiglie di immigrati
non abbienti) altrettanto meritevole di tutela. In merito
alla richiesta risarcitoria l’Amministrazione resistente
ne ha dedotto l’infondatezza tenuto conto dell’inesistenza
di qualsiasi ipotesi di danno patrimoniale e non causato all’Associazione
ricorrente.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 18.1.2007,
l’Associazione “Il Corallo” ha impugnato
la delibera n. 160 del 9.11.2006 con la quale la Giunta ha
nuovamente revocato le precedenti delibere n. 12/2003 e n.
64/2004, chiedendo altresì l’emissione di un
provvedimento cautelare atto a preservare le proprie aspettative
nelle more della decisione nel merito e la condanna dell’amministrazione
comunale a titolo di responsabilità contrattuale o,
in subordine, extracontrattuale e, comunque, la corresponsione
dell’indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990.
Il Comune di Villa Bartolomea ha depositato memoria difensiva
contraddicendo punto per punto le censure di illegittimità
dedotte dall’Associazione ricorrente, chiedendo la reiezione
di tutte le domande proposte ed evidenziando la contraddittorietà
ed incompatibilità reciproca di quelle concernenti
gli artt. 21 sexies e 21 quinquies della legge n. 241/1990,
nonché delle istanze di risarcimento danni e di indennizzo.
Con ordinanza n. 141 del 14 febbraio 2007 il Collegio ha rigettato
la domanda di sospensiva.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19.11.2007,
l’Associazione ricorrente ha impugnato la delibera n.
32 del 4.9.2007 con la quale il Consiglio Comunale ha ratificato
la precedente delibera della Giunta n. 160 del 9.11.2006 facendo
proprie tutte le motivazioni poste a fondamento della revoca
delle delibere n. 12/2003 e n. 64/2004, chiedendo, altresì,
la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento
dei danni subiti ovvero, in subordine, alla corresponsione
dell’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990.
Con ordinanza n. 954 del 13 dicembre 2007 il Collegio ha rigettato
l’istanza di sospensiva.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il Collegio ha, infine,
trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Occorre, in via preliminare, affrontare la questione della
giurisdizione del Giudice adito, rammentando che questo Tribunale,
con la sentenza n. 2164/2006, nel dichiarare improcedibile
per cessazione della materia del contendere il ricorso proposto
dall’Associazione “Il Corallo” cooperativa
a r.l. nei confronti della delibera n. 1 del 5.1.2006 della
Giunta del Comune di Villa Bartolomea, a seguito dell’annullamento
in autotutela del suddetto provvedimento, aveva già
riconosciuto la propria giurisdizione sulla controversia,
“presentando l’atto di cui alla deliberazione
n. 12/2003, revocato con la deliberazione impugnata,…indici
che appaiono ricondurlo ad un provvedimento di concessione”.
Orbene, in conformità a quanto già affermato
nella richiamata decisione, il Collegio ritiene che la delibera
n. 12/2003, con la quale la Giunta del Comune resistente ha
deliberato di concedere in comodato d’uso all’Associazione
“Il Corallo” l’immobile, acquisito alla
proprietà comunale con la delibera consilare n. 34/2002,
per la realizzazione di un centro di accoglienza residenziale,
presenti i caratteri salienti della concessione, postochè
con tale provvedimento la Giunta Comunale ha deliberato di
concedere in comodato d’uso un bene del proprio patrimonio
per perseguire specifici interessi di natura pubblicistica.
Ne discende, quindi, che anche la presente controversia è
devoluta alla cognizione del G.A. in base al disposto dell’art.
5 della legge n. 241/1990 (cfr. in termini TAR Veneto, sez.
I, n. 5348/2003).
2. Tanto premesso deve ora passarsi all’esame delle
domande proposte dalla Associazione ricorrente con il ricorso
principale.
Quest’ultima ha chiesto, innanzitutto, il previo accertamento
dell’inerzia e dell’inadempimento dell’Amministrazione
comunale rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione
di cui alla delibera n. 12/2003 e dal contratto di comodato
pretesamene sottoscritto nella medesima data, per non avere
la concedente adibito l’immobile, acquisito con finanziamento
della Regione Veneto, a centro di accoglienza. Quindi, sulla
scorta del predetto accertamento negativo, l’Associazione
ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione
comunale a rilasciarle l’immobile de quo libero da persone
e cose, a dare compiuta ed integrale esecuzione agli obblighi
assunti con la concessione ed il sottostante contratto di
comodato del 22.2.2003, nonché a pronunciarsi in modo
espresso sull’istanza da essa presentata il 27.2.2003
per il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione
e l’ampliamento del medesimo fabbricato.
Ebbene, al riguardo occorre premettere che con delibera n.
34 del 31.10.2002 il Consiglio del Comune resistente aveva
effettivamente deciso l’acquisto dell’immobile,
sito in località Marola, per realizzare un centro di
accoglienza per persone adulte caratterizzate da difficoltà
socio - economiche, disabilità, malattie mentali e
dipendenze esotossiche. Con successiva delibera n. 12 del
22.2.2003 la Giunta comunale, preso atto della richiamata
delibera consiliare, aveva quindi deliberato, a sua volta,
la concessione del citato immobile in comodato d’uso
all’Associazione “Il Corallo” esclusivamente
per l’espletamento delle finalità statutarie
della medesima, “con particolare riferimento al titolo
II”. Nel provvedimento de quo si dava, altresì,
atto della durata ventennale del contratto, salvo successivo
rinnovo tacito annuale, del divieto di sub comodato, dell’intestazione
di tutte le utenze al comodatario, nonché dell’esecuzione
di eventuali lavori straordinari a cura e spese dell’ente
utilizzatore, previa autorizzazione da parte del Comune.
In calce alla delibera n. 12 venivano, quindi, apposte le
firme del Sindaco in carica, quale parte comodante, e del
Presidente dell’Associazione “Il Corallo”,
quale parte comodataria, precedute dalla dicitura “per
accettazione”.
L’immobile veniva, dunque, messo a disposizione dei
tecnici dell’Associazione “Il Corallo” per
la predisposizione dei progetti per l’esecuzione delle
opere di ristrutturazione necessarie a renderlo conforme alle
prescrizioni di legge previste per le strutture di accoglienza
e di assistenza.
L’Associazione ricorrente presentava, in seguito, istanza
di concessione per la ristrutturazione e l’ampliamento
del fabbricato e acquisiva contestualmente la disponibilità
di altre associazioni di settore a partecipare al progetto;
otteneva altresì un contributo a fondo perduto di euro
130.000,00 dalla Fondazione Cariverona e l’assenso della
Banca Popolare Etica di Padova all’accensione di un
mutuo dell’importo di euro 550.000,00.
Con la delibera n. 64 dell’8.4.2004 la Giunta comunale
dava l’assenso all’iscrizione di ipoteca sull’immobile
di sua proprietà, a garanzia dell’erogando mutuo.
In seguito, tuttavia, il contratto di comodato non veniva
più stipulato e l’amministrazione, come chiarito,
revocava le proprie precedenti deliberazioni avente ad oggetto
la “concessione in comodato d’uso di immobile
sito in località Marola” e quella avente ad oggetto
la “costituzione di garanzia ipotecaria sul fabbricato
di proprietà concesso in comodato gratuito all’Associazione
“Il Corallo”.
Tanto premesso in fatto, mette conto rilevare che le domande
di inadempimento agli obblighi contrattuali e di esecuzione
dei medesimi, proposte dalla Associazione ricorrente con il
ricorso principale sono infondate poiché esse presuppongono
la intervenuta stipulazione del contratto di comodato tra
l’Associazione “Il Corallo” e l’Amministrazione
comunale, che, invece, non è stato mai stato sottoscritto
dalle parti.
Ed a tale riguardo deve essere richiamato il consolidato orientamento
della giurisprudenza, pienamente condiviso dal Collegio, secondo
il quale tutti i contratti stipulati dalla P.A. (anche quando
questa agisca jure privatorum) richiedono, per essere efficaci,
la forma scritta ad substantiam.
Tale indirizzo ha anche avuto modo di specificare come non
abbia alcuna rilevanza l’eventuale deliberazione collegiale
dell’ente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione
del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota
come mero atto interno e preparatorio del negozio, avente
come destinatario solo l’organo rappresentativo legittimato
ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente.
In particolare si è precisato come la delibera autorizzatoria
a contrarre non possa essere sintomatica della reale volontà
dell’ente, che deve, invece, risultare da un atto contrattuale
sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e
dal privato, da cui possa desumersi la definitiva e concreta
sistemazione del rapporto negoziale con le indispensabili
determinazioni del contenuto del contratto.
Sul punto la Suprema Corte ha inoltre affermato che il requisito
della forma scritta, a pena di nullità, può
ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga
in modo diretto la volontà contrattuale, perché
redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così
da impegnare contestualmente sia il privato che la P.A. in
ordine al contenuto concreto del negozio (cfr. Cass. Civ.,
sez. II, n. 17891/2003).
Oltre alla prescrizione essenziale della forma scritta e della
cd. contestualità, vi sono altre clausole che, com’è
noto, disciplinano la determinazione del contenuto dei contratti
stipulati dalla P.A., ed in particolare:
- il divieto di cessione del contratto senza l’autorizzazione
della P.A., atteso che la scelta del contraente è sempre
fatta intuitu personae;
- il divieto di durata ultranovennale ex art. 12 Legge Cont.
St.;
- il divieto di rinnovo tacito oltre la scadenza convenuta,
per i contratti di durata, atteso che non è ammessa
la proroga tacita del contratto stipulato con la P.A., anche
quando il contratto alla scadenza non sia stato disdettato.
Ora, dalla lettura della delibera della Giunta n. 12/2003
si evince con evidenza che nella stessa mancano tutte le predette
clausole negoziali, con conseguente impossibilità di
ritenerla al tempo stesso delibera autorizzatoria a contrarre
e contratto, come pretenderebbe l’Associazione ricorrente
in forza delle sottoscrizioni apposte in calce dal proprio
Presidente e dal Sindaco in carica .
Al riguardo va rammentato che, in una fattispecie del tutto
analoga a quella sottoposta all’esame del Collegio,
il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha osservato
che, per la conclusione del contratto, non ha rilevanza la
sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione"
da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto
gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto, il contratto
privo della forma richiesta ad substantiam è nullo
ed insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria (cfr.
CdS n. 7147/2005; CdS, n. 5444/2003).
La forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. è,
infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo
remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa P.A., agevolando
detta forma l'espletamento della funzione di controllo, ed
è, quindi, espressione dei principi di buon andamento
ed imparzialità dell'amministrazione (cfr. Cass.civ.,
sez.I, n. 15720/2000).
E’ stato, inoltre, affermato che i requisiti di validità
dei contratti posti in essere dalla P.A. anche iure privatorum
presuppongono essenzialmente la manifestazione della volontà
e la forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è
attribuita la legale rappresentanza, previe eventuali delibere
di altri organi, mentre la forma deve essere, a pena di nullità,
scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione
amministrativa è sempre soggetta.
Pertanto, ove faccia difetto una manifestazione della volontà
dell'Ente pubblico, proveniente dall'organo al quale è
attribuita la legale rappresentanza dell'Ente stesso, previe
le eventuali delibere di altri organi, ovvero manchi la forma
scritta ad substantiam, non si è in presenza di un
contratto, ancorché invalidamente concluso, ma di un
comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano
giuridico, mancando in radice quell'accordo tra le parti,
presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di
un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Cass. civ.,
Sez. III, n. 15197/2000).
Ne discende, dunque, come già anticipato, che nella
specie risultano inammissibili le domande relative all’inadempimento
degli obblighi contrattualmente assunti dall’Ente comunale
e alla conseguente condanna all’esecuzione del titolo
negoziale (con particolare riguardo al rilascio dell’immobile
libero da persone e cose), non essendo mai stato sottoscritto
inter partes un contratto di comodato.
Per quanto, invece, concerne la domanda volta ad ottenere
una pronuncia espressa sull’istanza del 27.2.2003, presentata
dall’Associazione ricorrente per il rilascio del permesso
di costruire per le opere di ristrutturazione e di ampliamento
dell’immobile oggetto di comodato, se ne rileva l’inammissibilità,
mancando qualsiasi motivo di censura in merito al comportamento
della P.A. e non risultando neanche impugnato un eventuale
illegittimo silenzio.
Peraltro, non essendo l’associazione ricorrente titolato
alla presentazione della domanda di concessione, lo stesso
non può dolersi neppure dell’inerzia pretesamente
serbata dall’amministrazione su tale istanza.
3. Occorre, ora, passare all’esame delle censure sollevate
dalla Associazione ricorrente nei due ricorsi per motivi aggiunti
con cui sono state impugnate la delibera n. 160/2006, per
mezzo della quale la Giunta ha revocato le proprie precedenti
delibere n. 12/2003 e n. 64/2004 e la delibera n. 32/2007
con cui il Consiglio ha ratificato e fatto proprie tutte le
motivazioni addotte ai fini della revoca dalla citata delibera
di Giunta n.160.
3.1. Il ricorso per motivi aggiunti notificato il 18.1.2007
va dichiarato improcedibile in seguito all’emanazione
della delibera n. 32 del 4.9.2007 del Consiglio Comunale che
ha ratificato la delibera n. 160 del 9.11.2006 della Giunta.
3.2. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
dal quale il Tribunale ritiene di non doversi discostare,
l'esercizio del potere di convalida mediante ratifica spettante
all'organo competente, sana con efficacia retroattiva l'atto
viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo
sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente ( cfr. CdS,
sez. IV, n. 2894/2007).
4. Residua, quindi, il ricorso per motivi aggiunti notificato
il 19.11.2007 contro la citata delibera n. 32 del 4.9.2007
con la quale il Consiglio Comunale ha ratificato la precedente
delibera n. 160 del 9.11.2006 della Giunta.
4.1. La prima censura da esaminare riguarda la dedotta violazione
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per avere l’amministrazione
omesso di inviare l’avviso di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato.
Com’è noto la finalità della regola procedimentale
stabilita dalla norma di cui all’art. 7 della legge
n. 241/1990 va individuata nelle esigenze, da un lato di assicurare
piena visibilità all’azione amministrativa nel
momento della sua formazione, e dall’altro, di garantire
la partecipazione dei destinatari dell’atto finale alla
fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che,
attraverso l’acquisizione anche delle ragioni esposte
da questi ultimi, l’amministrazione sia posta in condizione
di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di
tutti gli elementi di fatto e di diritto.
Ciò posto merita di essere evidenziato che nel caso
di specie l’Associazione ricorrente aveva già
avuto conoscenza aliunde del procedimento conclusosi con l’emanazione
della delibera consiliare gravata che, peraltro, si limita
a fare proprie le motivazioni della revoca delle delibere
di Giunta n. 12/2003 e n. 64/2004, già esposte nella
delibera di Giunta n. 160/2006 oggetto di ratifica. E proprio
avverso tali ragioni, poste a fondamento della revoca, l’Associazione
ricorrente aveva già ampiamente controdedotto anche
in sede giurisdizionale mediante il ricorso per motivi aggiunti,
notificato il 18.1.2007, risultando, nel caso di specie, più
che soddisfatte le finalità perseguite dal citato art.
7.
Ne consegue che il motivo è infondato.
4.2. Devono essere, altresì, disattese, in quanto infondate,
anche la seconda e la terza censura, entrambe relative alla
dedotta violazione degli artt. 3 e 21 quinquies della legge
n. 241/1990 sotto differenti profili.
L’Associazione ricorrente lamenta, infatti, innanzitutto,
la contradditorietà e l’illogicità delle
motivazioni addotte dal Consiglio comunale per giustificare
la revoca delle precedenti delibere n. 12/2003 e n. 64/2004
: in particolare sostiene che la circostanza che l’insediamento
nel territorio comunale del centro d’accoglienza “non
rientri nei programmi politici dell’attuale Amministrazione”
non potrebbe costituire, secondo parte ricorrente, né
un nuovo interesse pubblico sopravvenuto, né una diversa
valutazione dell’interesse pubblico originario idonea
a giustificare l’atto di ritiro, non essendo stato esplicitato
il perché, nella valutazione comparativa delle finalità
perseguite dall’Ente pubblico, quella (attuale) di fornire
un alloggio a famiglie di immigrati prevalga su quella (pregressa)
di erogazione di servizi sociali, sottesa alla creazione del
centro di accoglienza gestito dall’Associazione “Il
Corallo”. D’altro canto, sempre secondo la prospettazione
della ricorrente, neanche le ragioni esplicitate nella delibera
di giunta n.160/2006 (incompetenza della giunta ad assumere
delibere relative al comodato d’uso ventennale, impossibilità
di far gravare un’ipoteca su un bene comunale a garanzia
di un mutuo erogato ad un privato, assenza del previo parere
del Collegio dei Revisori contabili, mancata erogazione del
contributo della Regione Veneto per l’acquisto dell’immobile,
interesse attuale a destinarlo ad altre finalità perseguite
dal Comune) sarebbero idonee a supportare la revoca delle
precedenti delibere e a rendere legittimo il provvedimento
di ritiro della promessa cessione del bene comunale, che è
viziato anche per la mancata previsione di un indennizzo a
favore della Associazione “Il Corallo”.
La prima questione di diritto da risolvere è relativa
alla immediata applicabilità, da parte (e nei confronti)
degli enti locali della novella alla legge n. 241 del 1990,
introdotta con la legge n. 15 del 2005, problema sollevato
dalla difesa comunale.
Orbene, l'art. 29, 2° comma, della legge n. 241 del 1990
che regola l'ambito di applicazione della legge generale sul
procedimento amministrativo nei rapporti fra Stato ed autonomie
locali recita: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale
e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa,
così come definite dai principi stabiliti dalla presente
legge”.
4.3. Ordunque, l'art. 21 quinquies della legge 241/1990 è
indubbiamente norma di principio, in quanto si inserisce nel
sistema delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, introducendo la previsione di un indennizzo
per il pregiudizio che l'interessato abbia a subire per effetto
delle revoca di un provvedimento amministrativo.
Una simile conclusione appare indotta da una interpretazione
conforme al parametro costituzionale, laddove l'affermazione
del titolo di competenza (esclusivo) del legislatore statale
nel disciplinare le conseguenze dannose dell'attività
amministrativa lecita, quanto meno sul piano dei principi,
è direttamente connessa alla previsione costituzionale
di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), che riserva
al legislatore statale, la «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale».
Inoltre, se si pone mente al fatto che la disciplina della
revoca ha riguardo al potere di autotutela della P.A., e che
a tale potere viene genericamente riconosciuta una funzione
giustiziale, un ulteriore titolo competenziale (esclusivo)
statale va rinvenuto nella previsione di cui all'articolo
117, comma 2, lettera l), che riserva al legislatore statale
la giustizia amministrativa, sul presupposto che essa comprenda
la disciplina dell'attività amministrativa funzionale
alla tutela giustiziale dei diritti e degli interessi nei
confronti dell'attività delle pubbliche amministrazioni
(cfr. TAR Sicilia, Palermo, n. 1775/2007; n.809/2007).
4.4 Tanto premesso, e data per pacifica l’applicazione
al caso di specie del disposto dell’art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990 vertendosi in ipotesi di revoca di
provvedimento amministrativo e non di risoluzione di contratto,
disciplinata dal successivo art. 21 sexies della legge n.
241/1990, il Collegio ritiene che la delibera consiliare n.
32 del 4.9.2007 non sia viziata sotto i profili dedotti dal
ricorrente .
Ai sensi dell’art. 21 quinquies, 1° comma, citato,
infatti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato
da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti…”.
Il Tribunale, sottolineato che l’innovativa disciplina
positiva data all’istituto della “revoca”
del provvedimento amministrativo dal legislatore del 2005
ha dilatato la preesistente nozione di “revoca”
elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ricomprendendo
in essa sia il potere (c.d. jus poenitendi) della Pubblica
Amministrazione di ritirare i provvedimenti ad efficacia durevole
sulla base di sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero
di mutamenti della situazione di fatto, sia quello di rivedere
il proprio operato (in corso di svolgimento) e di modificarlo
(perché evidentemente ritenuto affetto da inopportunità)
in virtù di una rinnovata diversa valutazione dell’interesse
pubblico originario (così chiarendo che sono suscettibili
di revoca in senso tecnico, e non già di annullamento
per motivi di merito, gli atti amministrativi originariamente
viziati nell’opportunità), rileva che nel caso
di specie l’Amministrazione comunale legittimamente
ha provveduto al ritiro delle precedenti deliberazioni. Tale
ritiro si è, infatti, fondato sia su profili di illegittimità
delle originarie deliberazioni, assunte da un organo (la Giunta)
incompetente in base alla legge n. 267/2000 ad adottarle,
nonché in violazione di disposizioni di contabilità
(assenza del previo parere del Collegio dei Revisori), sia
su profili di inopportunità, attesa la necessità
di perseguire attraverso il bene pubblico un differente interesse
rientrante comunque nei compiti dell’Ente (esigenze
abitative di nuclei familiari di immigrati). Né d’altro
canto spetta a questo Tribunale, a differenza di quanto sostenuto
dall’Associazione ricorrente, stabilire quale tra i
due interessi pubblici in comparazione (assistenza a persone
in condizioni di degrado per dipendenze esotossiche ed esigenze
abitative di soggetti in condizioni di difficoltà socio
- economiche) debba prevalere, atteso che anche l’omogeneità
degli stessi, in quanto tutti rientranti nel dovere dell’Ente
locale di fornire servizi sociali. Né, infine, la prevalenza
dell’interesse pubblico originario rispetto a quello
sopravvenuto potrebbe fondarsi esclusivamente sulla necessità
di tutelare l’affidamento ingenerato nell’Associazione
“Il Corallo” dalle precedenti delibere revocate.
Sulla scorta delle predette argomentazioni deve essere affermata
la legittimità del provvedimento impugnato che non
risulta neanche inficiato dalla mancata previsione in sede
amministrativa dell’indennizzo previsto dall’art.
21 quinquies della legge n. 241/1990, ai sensi del quale “Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere
al loro indennizzo.”. A tal proposito è sufficiente
rammentare le molteplici decisioni con le quali il G.A. ha
condannato, in sede giurisdizionale, la P.A. alla corresponsione
del detto indennizzo non previsto in sede amministrativa (cfr.
tra le tante TAR Lazio, n. 76/2007).
5. Occorre, infine, trattare congiuntamente le richieste di
risarcimento danni e di corresponsione dell’indennizzo
previsto dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990,
proposte dalla Associazione ricorrente nel ricorso principale
e nei ricorsi per motivi aggiunti.
Nel ricorso principale l’Associazione “Il Corallo”
aveva proposto domanda di risarcimento dei danni conseguenti
ad un’eventuale mancata esecuzione della concessione
e alla risoluzione del connesso contratto di comodato, pregiudizi
costituiti dalla perdita del contributo a fondo perduto di
euro 130.000,00 della Fondazione Cariverona, dal venir meno
dell’impegno assunto nei di lei confronti da altre associazioni
operanti nel settore per collaborare alla realizzazione del
centro di accoglienza, dalla decadenza dell’autorizzazione
per la erogazione di un mutuo di euro 550.000,00 ottenuta
da parte della Banca Popolare Etica di Padova, nonché
dalle spese sostenute per predisporre i progetti per le opere
di ristrutturazione ed ampliamento dell’immobile.
Nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti, premessa
l’illegittimità di entrambi i provvedimenti di
revoca adottati dalla Giunta e dal Consiglio e la conseguente
illegittimità derivata della risoluzione anticipata
del contratto di comodato, l’Associazione “Il
Corallo” aveva infatti reiterato la richiesta di risarcimento
dei sopra riportati danni sommando ad essi il pregiudizio
arrecato alla propria immagine: danni tutti conseguenti al
fallimento del progetto di realizzazione del centro di accoglienza
a causa del comportamento colposo, illegittimo ed inerte della
P.A.. In via subordinata, nell’ipotesi in cui la revoca
fosse considerata legittima, l’Associazione aveva chiesto
il riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione
di corrisponderle un indennizzo consistente nel ristoro del
pregiudizio arrecato alla sua sfera patrimoniale per avere
fatto affidamento sul provvedimento oggetto di ritiro.
Il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale
riportato dalla stessa Associazione ricorrente secondo il
quale “le domande proposte dalla parte ricorrente e
aventi ad oggetto l’indennizzo e il risarcimento del
danno sono giuridicamente, e ancor prima logicamente, incompatibili
tra loro, in quanto nel primo caso si presuppone la legittimità
della revoca e un’eventuale responsabilità dell’Amministrazione
da atto lecito dannoso, mentre nel secondo caso si muove dalla
dedotta illegittimità provvedimentale e dalla relativa
pretesa risarcitoria qualificandosi non iure la condotta dell’Amministrazione”
(cfr. TAR Sicilia, Palermo, n.1775/2007).
Tanto premesso la domanda risarcitoria deve essere, comunque,
rigettata in considerazione della ritenuta legittimità
del provvedimento consiliare di revoca. Pertanto, se la delibera
consiliare n. 32/2007 ha cagionato un pregiudizio economico
alla parte ricorrente, lo ha fatto quale effetto di una valutazione
provvedimentale legittima.
L'eventuale responsabilità dell'amministrazione per
attività provvedimentale non può, infatti, essere
fatta valere se non previa rimozione del titolo giuridico
in forza del quale l'amministrazione stessa ha agito, senza
di che la sua condotta non potrebbe mai, come accennato, essere
considerata non iure (per l'inammissibilità della domanda
di risarcimento del danno cagionato da una revoca legittima,
T.A.R. Lazio, Latina, n. 86/2006).
Viceversa, appare fondata la domanda tendente a far dichiarare
l'obbligo dell'amministrazione comunale di corrispondere un
indennizzo per la revoca, e a far condannare detta amministrazione
al pagamento dell’indennizzo.
Il problema da affrontare è, piuttosto, quello della
quantificazione del detto indennizzo.
A tal proposito mette conto rammentare che il comma 1 bis
dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (aggiunto
dall'art. 12, $ comma, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi
soppresso dalla relativa legge di conversione, e reintrodotto
dall’Art. 13, comma 8-duodevicies dello stesso decreto-legge,
aggiunto dalla relativa legge di conversione), ha previsto
che "Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato
al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza
o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà
dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilità di tale
atto con l'interesse pubblico.".
Deve, altresì, essere evidenziato che, sempre in merito
all'indennizzo spettante alla parte che abbia subito un pregiudizio
per effetto della revoca di un provvedimento amministrativo,
la dottrina che ha affrontato il problema della responsabilità
da atto lecito nel diritto pubblico, ha da tempo avvertito
che tanto il risarcimento, che l'indennizzo hanno funzione
compensativa di un pregiudizio cagionato dal soggetto (pubblico)
che vi è tenuto: con l'unica differenza che mentre
il primo discende da un atto illecito, il secondo è
la conseguenza del c.d. atto lecito dannoso (cfr. T.A.R. Trentino-Alto
Adige, Trento, sentenza n. 300/2006).
Sulla scorta dei predetti principi il Collegio ritiene che
nel caso di specie l’indennizzo ex art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990, in presenza di una revoca legittima,
debba essere limitato alle sole spese sostenute dall’Associazione
ricorrente in forza dell’affidamento sul provvedimento
oggetto di ritiro e, quindi, sulla realizzazione del centro
di accoglienza, con particolare riguardo alle spese per la
redazione dei progetti di ampliamento e di ristrutturazione
del fabbricato, nonché di presentazione della relativa
istanza per ottenere i permessi prescritti dalla legge, alle
spese per l’istruttoria della pratica per l’erogazione
del mutuo, nonché alle ulteriori eventuali spese connesse
alla realizzazione del centro e debitamente documentate (fatta
eccezione naturalmente per le spese legali del presente giudizio,
atteso anche l’esito dello stesso).
Non possono essere, invece, riconosciute voci di danno quali
la perdita del contributo concesso a fondo perduto dalla Fondazione
Cariverona, né l’inefficacia dell’autorizzazione
all’erogazione del mutuo da parte della Banca Popolare
Etica di Padova, né il venir meno dell’impegno
assunto dalle altre associazioni di settore per una cooperazione
nella realizzazione del centro assistenziale, atteso che nessun
pregiudizio è stato patito dalla Associazione ricorrente
né sotto il profilo economico, né sotto il profilo
morale. A tale ultimo proposito deve poi essere evidenziato
che l’Associazione ricorrente non ha assolto all’onere
probatorio su di lei gravante ai sensi dell’art. 2697
c.c. in relazione al pregiudizio alla propria immagine, nonché
al dedotto danno da lucro cessante. Per quanto attiene al
danno all’immagine il Collegio rileva che da tutti i
provvedimenti amministrativi impugnati, così come dal
comportamento dell’Amministrazione resistente non emerge
alcuna valutazione negativa dell’Associazione “Il
Corallo”, né tanto meno viene in alcun modo gettato
discredito sulle finalità dalla medesima perseguite
ovvero sulle modalità con le quali viene svolta l’attività
della detta Associazione.
Per quanto concerne, infine, il cosiddetto danno da lucro
cessante, danno che comunque non potrebbe essere ricompreso
nell’indennizzo da atto lecito per le sopra riportate
argomentazioni, per completezza si rileva che la parte ricorrente
si è limitata ad affermare di essersi concentrata negli
ultimi tre anni sulla realizzazione del progetto relativo
al centro di accoglienza, lasciando da parte altre non meglio
precisate iniziative, e a quantificare il pregiudizio avuto
riguardo ad una percentuale, anch’essa non meglio specificata,
dei ricavi ottenuti nel periodo dal 2003 al 2005. Nessun documento
è stato prodotto per comprovare tali assunti, quale
ad esempio i libri contabili dai quali desumere la flessione
dei ricavi della cooperativa conseguente all’asserita
concentrazione sul progetto relativo al centro di accoglienza.
Orbene, il Collegio, considerata l’impossibilità
di quantificare esattamente l’importo dell’indennizzo
ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, attesa la mancata
produzione da parte dell’Associazione ricorrente di
documentazione atta a comprovare le spese sostenute (parcella
dei tecnici incaricati per la redazione dei progetti di ristrutturazione
ed ampliamento del fabbricato, spese sostenute per la presentazione
dell’istanza del permesso di costruire, spese sostenute
per la pratica istruttoria per la erogazione del mutuo, eventuali
studi ed indagini conoscitive commissionate in relazione al
centro, eventuali incarichi conferiti ad altri professionisti
sempre in relazione alla realizzazione del centro di accoglienza),
ritiene di poter utilizzare lo strumento di cui all’art.
35, 2 comma, del D.lgs 31.3.1998, n. 80, ora sostituito dall’art.
7 della legge 21.7.2000, n. 205, ai sensi del quale “nei
casi previsti dal comma 1 [nelle controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva], il giudice amministrativo può
stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione
pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre
a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma
entro un congruo termine. Se le parti non giungono a un accordo,
con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma,
numero 4, del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione
della somma dovuta”.
Può, dunque, farsi ricorso al particolare procedimento
previsto da tale normativa e, pertanto, sulla base degli individuati
criteri, l’amministrazione resistente deve formulare
all’Associazione ricorrente una proposta, entro un termine
di giorni 60 dalla comunicazione e/o notifica della presente
pronuncia, al fine di definire un accordo sulla quantificazione
dell’indennizzo dovuto alla parte ricorrente, con l’avvertenza
che, nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto,
la parte ricorrente potrà adire nuovamente questo Giudice,
in sede di ottemperanza, affinché provveda alla determinazione
della somma dovuta a quel titolo.
Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità
e relativa novità delle questioni giuridiche trattate,
per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza
Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, in parte lo dichiara
inammissibile quanto alle domande di accertamento di inadempimento
contrattuale e di esecuzione degli obblighi contrattuali proposte
con il ricorso principale; in parte lo dichiara improcedibile
quanto alla domanda di annullamento della delibera di giunta
n. 160/2006; in parte lo rigetta quanto alla domanda di annullamento
della delibera consiliare n. 32/2007; in parte lo accoglie
quanto all’obbligo dell’Amministrazione comunale
di corresponsione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies
della legge n. 241/1990.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il
13 marzo 2008.
Il Presidente L’Estensore
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