Questioni

La revoca -decadenza, o revoca-sanzione è assimilabile alla revoca ex art. 21 quinquies?


I principi di affidamento e di proporzionalità si attagliano alle ipotesi di revoca-decadenza o revoca-sanzione?

Massime

La revoca disposta dall’amministrazione a fronte dell’accertata insussistenza delle condizioni di compatibilità fra l’esercizio dell’attività autorizzata e l’interesse pubblico (nel caso di specie, alla tutela della salute pubblica), rientra nello schema provvedimentale classificato dalla dottrina come revoca-decadenza, o revoca-sanzione: trattasi di un provvedimento sicuramente assimilabile alla revoca sul piano degli effetti, ma con funzione e contenuto (anche) lato sensu sanzionatori, a fronte dell’accertato inadempimento dell’interessato a prescrizioni il cui rispetto assicura la legittimità dell’attività esercitata, sotto il profilo della sua compatibilità con l’interesse pubblico.

Non si tratta dunque di un provvedimento di esercizio di jus poenitendi, né adottato per ragioni di inopportunità per sopravvenienze ex latere auctoritatis, ma di provvedimento in certo senso dovuto.

Non è corretto, quindi, invocare norme e princìpi (quali, ad esempio, il principio di affidamento) che non si attagliano all’ipotesi di revoca-decadenza o revoca-sanzione).
L’unico profilo di censura astrattamente compatibile con il tipo di potere esercitato è quello che poggia sul principio di proporzionalità, e che contesta il rapporto di proporzione fra risultanze procedimentali ed intensità del sacrificio imposto dal provvedimento, nonché quello che denuncia la mancata comparazione degl’interessi antagonisti.

*****************************************************************

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31 luglio 2008 n. 1032

 

REPUBBLICA ITALIANA N. 1032/08 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Sezione Seconda

con l'intervento dei signori magistrati:

- Nicolò Monteleone, Presidente;

- Giovanni Tulumello, Primo Referendario, estensore;

- Francesca Aprile, Referendario;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
N. 885/2004
Reg. Gen.

sul ricorso n. 885/2004, Sezione II, proposto da RIOLO Giorgio, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Notarbartolo n.5, presso lo studio degli Avv.ti Ester Daina e Lucia Alfieri dalle quali è rappresentato e difeso,

CONTRO

l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, il Dipartimento Interventi Strutturali – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Palermo, il Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

E NEI CONFRONTI

del Comune di Piana degli Albanesi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

dell’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

quanto al ricorso introduttivo:

del Decreto dell’Ispettore Provinciale n. 10/2004, con il quale è stato revocato il nulla osta n. 74 del 4 giugno 1999 per l’esercizio di attività agricole agrituristiche;

nonché, ove occorra, della nota prot. N. 19100/1 “P” del 27 dicembre 2003 del Comando Carabinieri per la Sanità N.A.S.;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

dell’ordinanza n. 2 del 12 febbraio 2004 con cui il responsabile della Direzione delle infrastrutture e gestioen del territorio del Comune di Piana degli Albanesi ha ordinato al ricorrente la chiusura con effetto immediato dell’azienda agrituristica “Argomesi”;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

della determina dirigenziale dell’unità operativa “Garanzia e Vigilanza” – Ufficio Strutture ricettive dell’Azienda Autonoma Provincia per l’incremento turistico n. 16 del 12 febbraio 2004, con cui è stato revocato il provvedimento di classificazione n. 248 del 28 ottobre 2002 per il quinquennio 2002-2006 dell’esercizio denominato “Agriturismo Argomesi”

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

del verbale di verifica del mantenimento dei requisiti dell’attività agrituristica redatto in data 15 gennaio 2004 dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo

Visti il ricorso introduttivo, e i ricorsi per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, del Dipartimento Interventi Strutturali – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Palermo, e del Comando Carabinieri per la Sanità;
Visti il Decreto Presidenziale n. 458/2004 e l’ordionanza cautelare n. 1032/2004;
– Relatore il Primo Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 6 giugno 2008, l’avv. Lucia Di Salvo per l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, il Dipartimento Interventi Strutturali – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Palermo, e il Comando Carabinieri per la Sanità;
;Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il 10 febbraio 2004, e depositato il successivo 12 febbraio, il sig. Giorgio Riolo ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione della circolare assessoriale n. 239/1997. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Incompetenza”.
3) “Violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travalicamento. Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi. Difetto di istruttoria”.
4) “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di proporzione”.
5) “Violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto diverso profilo. Violazione del principio dell’affidamento”.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, il Dipartimento Interventi Strutturali – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Palermo, e il Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S. di Palermo.

Con Decreto Presidenziale n. 458 del 14 febbraio 2004, è stata accolta, nei limiti dell’obbligo di urgente riesame del provvedimento impugnato, la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 febbraio 2004 e depositato il successivo 25 febbraio, il ricorrente ha quindi impugnato l’ordinanza n. 2 del 12 febbraio 2004 con cui il responsabile della Direzione delle infrastrutture e gestione del territorio del Comune di Piana degli Albanesi ha ordinato la chiusura con effetto immediato dell’azienda agrituristica “Argomesi”, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Illegittimità derivata.”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione della circolare assessoriale n. 239/1997. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Incompetenza. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travalicamento. Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi. Difetto di istruttoria. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di proporzione. Illegittimità derivata”.
-“Violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto diverso profilo. Violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità derivata”.
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 marzo 2004 e depositato in copia non notificata il successivo 3 marzo, e con le avvenute notifiche il successivo 9 marzo, la parte ricorrente ha altresì gravato la determina dirigenziale dell’unità operativa “Garanzia e Vigilanza” – Ufficio Strutture ricettive dell’Azienda Autonoma Provincia per l’incremento turistico n. 16 del 12 febbraio 2004, con cui è stato revocato il provvedimento di classificazione n. 248 del 28 ottobre 2002 per il quinquennio 2002-2006 dell’esercizio denominato “Agriturismo Argomesi”, per i seguenti motivi:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Illegittimità derivata.”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione della circolare assessoriale n. 239/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. N. 27/96. Violazione e falsa applicazione del D.A. del 19.11.2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Incompetenza. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travalicamento. Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi. Difetto di istruttoria. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di proporzione. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto diverso profilo. Violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità derivata”.
4. La parte ricorrente ha, infine, proposto un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’8 aprile 2004 e depositato il successivo 19 aprile, rivolto contro il verbale di verifica del mantenimento dei requisiti dell’attività agrituristica redatto in data 15 gennaio 2004 dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo, ed affidato alle seguenti censure:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione della circolare assessoriale n. 239/1997. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento di fatti”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di proporzione.”.
5. Con ordinanza n. 1032 del 22 aprile 2004, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza del 6 giugno 2008.

6. Per una migliore intelligenza della complessa fattispecie dedotta con i ricorsi in esame, mette conto precisare che il 23 dicembre 2003 personale del Comando Carabinieri per la Sanità N.A.S. di Palermo ha effettuato attività ispettive presso l’Agriturismo “Argomesi” di Riolo Giorgio, odierno ricorrente, riscontrando una serie di irregolarità di natura urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria.

Sulla base di tali risultanze, con Decreto dell’Ispettore Provinciale n. 10/2004, gravato con il ricorso introduttivo, è stato revocato il nulla osta n. 74 del 4 giugno 1999 per l’esercizio di attività agricole agrituristiche.

7. Con il primo motivo del ricorso introduttivo si deduce la violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, e segnatamente degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

La censura è infondata.

In primo luogo, mette conto rilevare come l’odierno ricorrente abbia partecipato alle operazioni ispettive che hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, avendo sottoscritto il relativo verbale in data 23 dicembre 2003 (versato in atti), ed avendo pertanto direttamente partecipato alle attività istruttorie di acquisizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione amministrativa (anche mediante esibizione delle autorizzazioni in suo possesso), senza che risulti dal predetto verbale che egli abbia in alcun modo contestato le risultanze in fatto della citata attività, o comunque svolto precisazioni o apportato contributi conoscitivi (ad eccezione della già segnalata, parziale esibizione delle autorizzazioni richieste).

Va poi precisato che il citato verbale del 23 dicembre 2003, non impugnato (ma prodotto dalla parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo), è atto funzionalmente diverso, ancorché contenutisticamente in buona parte similare, rispetto alla nota prot. 19100/1 “P” del Comando N.A.S. di Palermo, impugnata con il ricorso introduttivo (prodotta in dall’Avvocatura dello Stato), recante “Richiesta emissione provvedimento di revoca autorizzazioni”.

Dal punto di vista funzionale, mentre il verbale del 23 dicembre 2003 (non impugnato) è un atto endoprocedimentale, rispetto al quale l’interesse all’impugnativa non sorge di per sé, ma nella misura in cui i fatti attraverso di esso acquisiti al procedimento vadano ad integrare, per relationem, la motivazione del provvedimento finale, invece la nota del 27 dicembre (impugnata) è un mero atto di impulso pre-procedimentale, sussumibile nello schema della proposta (che, a differenza dell’istanza, è rivolta all’amministrazione procedente non da un privato, ma da altra amministrazione).

Ora, il provvedimento di revoca impugnato con il ricorso introduttivo richiama, come atto d’impulso, la “richiesta di emissione di provvedimento di revoca” impugnata; ma, quanto alle ragioni fattuali che hanno indotto la stessa amministrazione a revocare il nulla-osta, menziona le attività ispettive in data 23 dicembre 2003 (il cui verbale non è stato impugnato).

Da ciò discende l’avvenuta preclusione della contestazione in fatto di quanto avvenuto nel corso e all’esito di tali attività, vale a dire della esistenza delle irregolarità amministrative e degli illeciti penali accertati in quella occasione, che sono stati acquisiti come fatti rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca, nonché della stessa partecipazione del sig. Giorgio Riolo alle attività dirette all’accertamento di tali fatti.

La censura, dunque, è per un primo profilo inammissibile.

8. Altra questione è invece quella relativa alla mancata partecipazione dell’interessato alla fase del procedimento di autotutela che si colloca fra la richiesta del provvedimento di revoca e la sua adozione.

In argomento ritiene il collegio che, anche avuto riguardo alla natura delle irregolarità riscontrate (alcune delle quali consistenti in attività idonee a danneggiare la salute pubblica, anche - ma non solo - degli ospiti dell’agriturismo), sussistevano certamente ragioni cautelari e d’urgenza per l’immediata adozione del procedimento di revoca, tenuto anche conto della partecipazione dell’interessato alle attività istruttorie.

Ma ciò che appare dirimente, sul punto, è che la censura in esame non può comunque trovare accoglimento, quale motivo d’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21- octies, cpv. L. 241/1990.

Sono dati ormai acquisiti in giurisprudenza:

quello della natura processuale di tale disposizione, e dunque della sua applicabilità ai giudizi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché relativi a procedimenti svoltisi anteriormente (Consiglio di Stato, sez, VI, decisione 17 ottobre 2006 n. 6192);
quello della applicabilità anche all’adozione di provvedimenti non vincolati, ma pienamente discrezionali (ammesso che, come si dirà, quello in esame lo sia), della parte della disposizione relativa agli effetti sananti del contenuto dispositivo del provvedimento finale che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 14 aprile 2008, n. 1588);
che la prova della non incidenza della mancata partecipazione dell’interessato sul contenuto dispositivo del provvedimento adottato, che deve essere data in giudizio dall’amministrazione, è esclusa solo quando il privato avrebbe potuto introdurre nel procedimento elementi e questioni, poi rappresentati in giudizio, “non facilmente risolvibili se non con valutazioni di merito che appaiono precluse al giudice amministrativo.” (Consiglio di Stato, sez. VI; decisione 4 settembre 2007, n. 4614).
Avuto riguardo ai superiori princìpi, e alla natura delle argomentazioni poste a sostegno della censura in esame, appare al collegio evidente come le risultanze offerte in giudizio dall’Avvocatura dello Stato abbiano ampiamente dimostrato come, a fronte delle numerose, diffuse e gravi violazioni di norme igienico-sanitarie accertate (in contraddittorio con l’interessato), il contenuto dispositivo del provvedimento dell’amministrazione regionale, non poteva essere diverso da quello in concreto adottato.

La revoca disposta dall’amministrazione rientra infatti nello schema provvedimentale classificato dalla dottrina come revoca-decadenza, o revoca-sanzione: trattasi di un provvedimento sicuramente assimilabile alla revoca sul piano degli effetti, ma con funzione e contenuto (anche) lato sensu sanzionatori, a fronte dell’accertato inadempimento dell’interessato a prescrizioni il cui rispetto assicura la legittimità dell’attività esercitata, sotto il profilo della sua compatibilità con l’interesse pubblico.

Non si tratta dunque di un provvedimento di esercizio di jus poenitendi, né adottato per ragioni di inopportunità per sopravvenienze ex latere auctoritatis, ma di provvedimento in certo senso dovuto a fronte dell’accertata insussistenza delle condizioni di compatibilità fra l’esercizio dell’attività autorizzata e l’interesse pubblico (nel caso di specie, alla tutela della salute pubblica).

Il provvedimento abilitativo (il nulla-osta poi revocato) ha la funzione di accertare la compatibilità con l’interesse della collettività dell’esercizio dell’attività privata assentita (nella specie, esercizio di agriturismo): laddove in concreto tale esercizio violi prescrizioni amministrative e norme penali, così da fuoriuscire dall’originario giudizio di compatibilità, e così da rappresentare un vulnus per gli interessi pubblici e collettivi, l’amministrazione procede alla sua rimozione ex nunc.

9. La superiore considerazione, nel dimostrare l’infondatezza della censura di natura formale di cui al primo motivo, travolge anche le residue censure di natura formale-procedimentale (sulle quali comunque si tornerà), nonché le censure sostanziali, afferenti la legittimità dell’esercizio del potere di revoca.

Queste ultime, infatti, invocano norme e princìpi (quali, ad esempio, il principio di affidamento) che non si attagliano all’ipotesi di revoca-decadenza o revoca-sanzione).

L’unico profilo di censura astrattamente compatibile con il tipo di potere esercitato è quello che poggia sul principio di proporzionalità, e che contesta il rapporto di proporzione fra risultanze procedimentali ed intensità del sacrificio imposto dal provvedimento, nonché quello che denuncia la mancata comparazione degl’interessi antagonisti.

Tuttavia, va rammentato sul punto che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa comporta che la misura disposta dall’amministrazione non debordi (né per eccesso, né per difetto) dal triplice canone di idoneità, necessarietà ed adeguatezza rispetto alla tutela dell’interesse pubblico portato dall’amministrazione medesima (ex multis, Consiglio di Stato, V, decisione 2087/2006).

Nel caso in esame i N.A.S., nel citato verbale del 23 dicembre 2003 (non contestato in sede procedimentale e rimasto inoppugnato sul piano processuale), hanno posto in evidenza, tra l’altro:

la “omessa pulizia ordinaria e straordinaria del locale cucina, in quanto le griglie collocate nel pavimento della cucina per la raccolta delle acque di lavaggio sono insudiciate per la presenza di sporco non rimosso da tempo”;
lo sversamento diretto del letame e delle deiezioni liquide degli animali nella scarpata sottostante le stalle;
la mancata utilizzazione del copricapo da parte delle persone intente a preparare i cibi;
la presenza di capi di bestiame privi di documenti di identificazione (con impossibilità, dunque, di risalire alla provenienza e allo stato sanitario degli animali, ciononostante destinati alla macellazione e al consumo all’interno dell’agriturismo);
la mancanza del certificato di conformità dell’impianto elettrico alla legge n. 46/1990, ed altro.
Alla luce di tali elementi, è evidente come misure meno incisive della revoca del nulla osta sarebbero state del tutto inidonee a curare l’interesse pubblico alla tutela della salute e della sicurezza, seriamente minacciato dalle inadempienze accertate, che hanno riguardo a carenze strutturali e non episodiche.

10. Rimane da esaminare, quanto al ricorso introduttivo, la censura relativa alla ritenuta violazione dell’art. 4 della l.r. n. 25/1994.

La difesa ricorrente attribuisce al tenore letterale di tale disposizione il significato di escludere la legittimità di provvedimenti amministrativi di revoca adottati a seguito di istruttoria eseguita da autorità diverse dall’Ispettorato provinciale agrario.

L’assunto è infondato.

Una corretta lettura dell’intera disposizione pone in evidente risalto come la stessa disciplini il procedimento di rilascio del nulla-osta, di competenza del predetto Ispettorato: è pertanto tautologico che l’Ispettorato, cui sia rivolta una domanda di nulla osta per attività agrituristica, esegua i necessari controlli istruttori, propedeutici al rilascio (e questo stabilisce infatti la disposizione invocata).

La disposizione, da cui si pretende di far discendere l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di revoca, non disciplina affatto il potere di intervenire in autotutela sui nulla-osta rilasciati, e la relativa competenza.

Il successivo art. 10, al contrario, disciplina la revoca del nulla-osta da parte dell’Ispettorato in caso di “perdita dei requisiti prescritti”: senza condizionare in alcun modo – a differenza del citato art. 4 - l’esercizio del potere ad una particolare forma di istruttoria (il che non preclude quindi all’amministrazione di determinarsi alla revoca in presenza di dati istruttori legittimamente trasmessi, come nel caso in esame, da altra autorità).

Allo stesso modo, la circolare assessoriale n. 239/1997, invocata nell’ambito della medesima censura, prevede uno soltanto dei possibili requisiti dell’attività agrituristica, la cui sussistenza dev’essere accertata dall’I.P.A., quello della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, non escludendo affatto – in disparte il fatto che si tratti di un atto amministrativo e non normativo, in suscettibile come tale di derogare al citato art. 10 – la possibilità di accertare aliunde, rispetto alle forme ivi richiamate, l’inesistenza di un presupposto legittimante l’attività agrituristica.

11. Il ricorso introduttivo è pertanto infondato.

In disparte il profilo del perdurante interesse a coltivare i ricorsi per motivi aggiunti a fronte dell’infondatezza del gravame rivolto avverso la revoca del nulla osta, appaiono comunque infondati nel merito, per le medesime ragioni fin qui esposte, i primi due ricorsi per motivi aggiunti, in quanto fondati sulle medesime censure, estese, per ritenuta illegittimità derivata, ai provvedimenti con essi impugnati.

12. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si contesta invece la legittimità del verbale di verifica del mantenimento dei requisiti dell’attività agrituristica redatto in data 15 gennaio 2004 dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo.

Si tratta di un atto endoprocedimentale, nel quale si dà conto di alcune attività ispettive eseguite nell’azienda agrituristica dell’odierno ricorrente, e col quale si propone la revoca del nulla osta.

Peraltro, la revoca era stata già disposta con il precedente provvedimento del 9 gennaio 2004, impugnato con il ricorso introduttivo: né risulta dagli atti che, all’esito della predetta proposta, l’amministrazione abbia adottato un nuovo o diverso provvedimento di revoca.

Il terzo ricorso per motivi aggiunti, pertanto, risulta inammissibile per carenza d’interesse all’impugnazione, non avendo alcun autonomo contenuto od effetto lesivo.

Né può ritenersi che esso produca una sanatoria dell’asserita illegittimità della revoca del 9 gennaio, per difetto di istruttoria condotta direttamente dall’amministrazione procedente: sia perché, come già si è osservato, il provvedimento di revoca del 9 gennaio è immune dal vizio denunciato (altro essendo il significato normativo degli artt. 4 e 10 della l.r. n. 25/1994), essendo all’uopo pienamente idonea e legittima l’attività istruttoria eseguita dai N.A.S.; sia perché, se di vizio di legittimità si trattasse, sarebbe evidentemente un vizio strutturalmente non sanabile od emendabile con una istruttoria postuma, dovendo l’acquisizione del dato istruttorio comunque precedere l’esercizio del potere.

I ricorsi devono essere pertanto respinti.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’avvenuta concessione delle misure di cautela per l’affermata esistenza di profili di illegittimità degli atti impugnati che – melius re perpensa – questo collegio non ritiene invece sussistenti, per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo in epigrafe, e i connessi ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2008.


Depositata in Segreteria il 31.07.2008

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

****************************************************************

Novità

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.

Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli

Pensieri dal web

“Non il vivere è da tenere in massimo conto, ma il vivere bene…E il vivere bene è lo stesso che il vivere con virtù e con giustizia”.Platone Critone, 48 B

*****************************************************************

Contattaci © Rassegna autotutela amministrativa 2008