|
Massime
La
revoca disposta dall’amministrazione a fronte dell’accertata
insussistenza delle condizioni di compatibilità fra
l’esercizio dell’attività autorizzata e
l’interesse pubblico (nel caso di specie, alla tutela
della salute pubblica), rientra nello schema provvedimentale
classificato dalla dottrina come revoca-decadenza, o revoca-sanzione:
trattasi di un provvedimento sicuramente assimilabile alla
revoca sul piano degli effetti, ma con funzione e contenuto
(anche) lato sensu sanzionatori, a fronte dell’accertato
inadempimento dell’interessato a prescrizioni il cui
rispetto assicura la legittimità dell’attività
esercitata, sotto il profilo della sua compatibilità
con l’interesse pubblico.
Non si tratta dunque di un provvedimento di esercizio di jus
poenitendi, né adottato per ragioni di inopportunità
per sopravvenienze ex latere auctoritatis, ma di provvedimento
in certo senso dovuto.
Non è corretto, quindi, invocare norme e princìpi
(quali, ad esempio, il principio di affidamento) che non si
attagliano all’ipotesi di revoca-decadenza o revoca-sanzione).
L’unico profilo di censura astrattamente compatibile
con il tipo di potere esercitato è quello che poggia
sul principio di proporzionalità, e che contesta il
rapporto di proporzione fra risultanze procedimentali ed intensità
del sacrificio imposto dal provvedimento, nonché quello
che denuncia la mancata comparazione degl’interessi
antagonisti.
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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31 luglio 2008 n. 1032
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1032/08 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione
Seconda
con l'intervento dei signori magistrati:
-
Nicolò Monteleone, Presidente;
-
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, estensore;
-
Francesca Aprile, Referendario;
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
N. 885/2004
Reg. Gen.
sul
ricorso n. 885/2004, Sezione II, proposto da RIOLO Giorgio,
elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Notarbartolo
n.5, presso lo studio degli Avv.ti Ester Daina e Lucia Alfieri
dalle quali è rappresentato e difeso,
CONTRO
l’Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, il Dipartimento
Interventi Strutturali – Ispettorato provinciale dell’agricoltura
di Palermo, il Comando Carabinieri per la Sanità –
N.A.S, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via
Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;
E
NEI CONFRONTI
del
Comune di Piana degli Albanesi, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;
dell’Azienda
autonoma provinciale per l’incremento turistico di Palermo,
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
quanto
al ricorso introduttivo:
del
Decreto dell’Ispettore Provinciale n. 10/2004, con il
quale è stato revocato il nulla osta n. 74 del 4 giugno
1999 per l’esercizio di attività agricole agrituristiche;
nonché,
ove occorra, della nota prot. N. 19100/1 “P” del
27 dicembre 2003 del Comando Carabinieri per la Sanità
N.A.S.;
quanto
al primo ricorso per motivi aggiunti:
dell’ordinanza
n. 2 del 12 febbraio 2004 con cui il responsabile della Direzione
delle infrastrutture e gestioen del territorio del Comune
di Piana degli Albanesi ha ordinato al ricorrente la chiusura
con effetto immediato dell’azienda agrituristica “Argomesi”;
quanto
al secondo ricorso per motivi aggiunti:
della
determina dirigenziale dell’unità operativa “Garanzia
e Vigilanza” – Ufficio Strutture ricettive dell’Azienda
Autonoma Provincia per l’incremento turistico n. 16
del 12 febbraio 2004, con cui è stato revocato il provvedimento
di classificazione n. 248 del 28 ottobre 2002 per il quinquennio
2002-2006 dell’esercizio denominato “Agriturismo
Argomesi”
quanto
al terzo ricorso per motivi aggiunti:
del
verbale di verifica del mantenimento dei requisiti dell’attività
agrituristica redatto in data 15 gennaio 2004 dall’Ispettorato
provinciale dell’Agricoltura di Palermo
Visti
il ricorso introduttivo, e i ricorsi per motivi aggiunti,
con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, del Dipartimento
Interventi Strutturali – Ispettorato provinciale dell’agricoltura
di Palermo, e del Comando Carabinieri per la Sanità;
Visti il Decreto Presidenziale n. 458/2004 e l’ordionanza
cautelare n. 1032/2004;
– Relatore il Primo Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 6 giugno 2008, l’avv.
Lucia Di Salvo per l’Assessorato Agricoltura e Foreste
della Regione Sicilia, il Dipartimento Interventi Strutturali
– Ispettorato provinciale dell’agricoltura di
Palermo, e il Comando Carabinieri per la Sanità;
;Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti
dalle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il
10 febbraio 2004, e depositato il successivo 12 febbraio,
il sig. Giorgio Riolo ha chiesto l’annullamento dei
provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità
per i seguenti motivi:
1)
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della
legge n. 241/90 così come recepita dalla L.R. n. 10/91.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e
10 della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per
violazione della circolare assessoriale n. 239/1997. Eccesso
di potere per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso
di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione
e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Incompetenza”.
3) “Violazione e falsa applicazione delle norme sopra
citate sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti. Travalicamento. Eccesso di potere
per mancata comparazione degli interessi. Difetto di istruttoria”.
4) “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei
principi sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione
dei principi in materia di revoca di atti amministrativi.
Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, difetto
di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione
e falsa applicazione dei principi in tema di proporzione”.
5) “Violazione e falsa applicazione dei principi sopra
calendati sotto diverso profilo. Violazione del principio
dell’affidamento”.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso,
l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia,
il Dipartimento Interventi Strutturali – Ispettorato
provinciale dell’agricoltura di Palermo, e il Comando
Carabinieri per la Sanità – N.A.S. di Palermo.
Con Decreto Presidenziale n. 458 del 14 febbraio 2004, è
stata accolta, nei limiti dell’obbligo di urgente riesame
del provvedimento impugnato, la domanda cautelare proposta
con il ricorso introduttivo.
2.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17
febbraio 2004 e depositato il successivo 25 febbraio, il ricorrente
ha quindi impugnato l’ordinanza n. 2 del 12 febbraio
2004 con cui il responsabile della Direzione delle infrastrutture
e gestione del territorio del Comune di Piana degli Albanesi
ha ordinato la chiusura con effetto immediato dell’azienda
agrituristica “Argomesi”, deducendone l’illegittimità
per i seguenti motivi:
“Violazione
e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90
così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto
dei presupposti. Illegittimità derivata.”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10
della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione
della circolare assessoriale n. 239/1997. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Incompetenza. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate
sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per
difetto dei presupposti. Travalicamento. Eccesso di potere
per mancata comparazione degli interessi. Difetto di istruttoria.
Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi
sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi
in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere
per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria
e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt.
7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e
falsa applicazione dei principi in tema di proporzione. Illegittimità
derivata”.
-“Violazione e falsa applicazione dei principi sopra
calendati sotto diverso profilo. Violazione del principio
dell’affidamento. Illegittimità derivata”.
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato
il 2 marzo 2004 e depositato in copia non notificata il successivo
3 marzo, e con le avvenute notifiche il successivo 9 marzo,
la parte ricorrente ha altresì gravato la determina
dirigenziale dell’unità operativa “Garanzia
e Vigilanza” – Ufficio Strutture ricettive dell’Azienda
Autonoma Provincia per l’incremento turistico n. 16
del 12 febbraio 2004, con cui è stato revocato il provvedimento
di classificazione n. 248 del 28 ottobre 2002 per il quinquennio
2002-2006 dell’esercizio denominato “Agriturismo
Argomesi”, per i seguenti motivi:
“Violazione
e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90
così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto
dei presupposti. Illegittimità derivata.”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10
della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione
della circolare assessoriale n. 239/1997. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 della L.R. N. 27/96. Violazione
e falsa applicazione del D.A. del 19.11.2001. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Incompetenza. Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate
sotto diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per
difetto dei presupposti. Travalicamento. Eccesso di potere
per mancata comparazione degli interessi. Difetto di istruttoria.
Illegittimità derivata”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi
sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi
in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere
per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria
e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt.
7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e
falsa applicazione dei principi in tema di proporzione. Illegittimità
derivata”.
“Violazione e falsa applicazione dei principi sopra
calendati sotto diverso profilo. Violazione del principio
dell’affidamento. Illegittimità derivata”.
4. La parte ricorrente ha, infine, proposto un terzo ricorso
per motivi aggiunti, notificato l’8 aprile 2004 e depositato
il successivo 19 aprile, rivolto contro il verbale di verifica
del mantenimento dei requisiti dell’attività
agrituristica redatto in data 15 gennaio 2004 dall’Ispettorato
provinciale dell’Agricoltura di Palermo, ed affidato
alle seguenti censure:
“Violazione
e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90
così come recepita dalla L.R. n. 10/91. Eccesso di
potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto
dei presupposti.”
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10
della legge regionale n. 25/1994. Eccesso di potere per violazione
della circolare assessoriale n. 239/1997. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti. Sviamento. Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Eccesso di potere per travisamento di fatti”.
“Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi
sopra calendati sotto ulteriore profilo. Violazione dei principi
in materia di revoca di atti amministrativi. Eccesso di potere
per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria
e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt.
7, 10 e 14 della legge regionale n. 25/1994. Violazione e
falsa applicazione dei principi in tema di proporzione.”.
5. Con ordinanza n. 1032 del 22 aprile 2004, è stata
accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti
dei provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione
all’udienza del 6 giugno 2008.
6.
Per una migliore intelligenza della complessa fattispecie
dedotta con i ricorsi in esame, mette conto precisare che
il 23 dicembre 2003 personale del Comando Carabinieri per
la Sanità N.A.S. di Palermo ha effettuato attività
ispettive presso l’Agriturismo “Argomesi”
di Riolo Giorgio, odierno ricorrente, riscontrando una serie
di irregolarità di natura urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria.
Sulla base di tali risultanze, con Decreto dell’Ispettore
Provinciale n. 10/2004, gravato con il ricorso introduttivo,
è stato revocato il nulla osta n. 74 del 4 giugno 1999
per l’esercizio di attività agricole agrituristiche.
7.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo si deduce la
violazione delle norme in tema di partecipazione al procedimento
amministrativo, e segnatamente degli artt. 7 e 8 della legge
n. 241 del 1990.
La censura è infondata.
In primo luogo, mette conto rilevare come l’odierno
ricorrente abbia partecipato alle operazioni ispettive che
hanno portato all’adozione dei provvedimenti impugnati
con il ricorso introduttivo, avendo sottoscritto il relativo
verbale in data 23 dicembre 2003 (versato in atti), ed avendo
pertanto direttamente partecipato alle attività istruttorie
di acquisizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione
amministrativa (anche mediante esibizione delle autorizzazioni
in suo possesso), senza che risulti dal predetto verbale che
egli abbia in alcun modo contestato le risultanze in fatto
della citata attività, o comunque svolto precisazioni
o apportato contributi conoscitivi (ad eccezione della già
segnalata, parziale esibizione delle autorizzazioni richieste).
Va poi precisato che il citato verbale del 23 dicembre 2003,
non impugnato (ma prodotto dalla parte ricorrente in allegato
al ricorso introduttivo), è atto funzionalmente diverso,
ancorché contenutisticamente in buona parte similare,
rispetto alla nota prot. 19100/1 “P” del Comando
N.A.S. di Palermo, impugnata con il ricorso introduttivo (prodotta
in dall’Avvocatura dello Stato), recante “Richiesta
emissione provvedimento di revoca autorizzazioni”.
Dal punto di vista funzionale, mentre il verbale del 23 dicembre
2003 (non impugnato) è un atto endoprocedimentale,
rispetto al quale l’interesse all’impugnativa
non sorge di per sé, ma nella misura in cui i fatti
attraverso di esso acquisiti al procedimento vadano ad integrare,
per relationem, la motivazione del provvedimento finale, invece
la nota del 27 dicembre (impugnata) è un mero atto
di impulso pre-procedimentale, sussumibile nello schema della
proposta (che, a differenza dell’istanza, è rivolta
all’amministrazione procedente non da un privato, ma
da altra amministrazione).
Ora, il provvedimento di revoca impugnato con il ricorso introduttivo
richiama, come atto d’impulso, la “richiesta di
emissione di provvedimento di revoca” impugnata; ma,
quanto alle ragioni fattuali che hanno indotto la stessa amministrazione
a revocare il nulla-osta, menziona le attività ispettive
in data 23 dicembre 2003 (il cui verbale non è stato
impugnato).
Da ciò discende l’avvenuta preclusione della
contestazione in fatto di quanto avvenuto nel corso e all’esito
di tali attività, vale a dire della esistenza delle
irregolarità amministrative e degli illeciti penali
accertati in quella occasione, che sono stati acquisiti come
fatti rilevanti ai fini dell’adozione del provvedimento
di revoca, nonché della stessa partecipazione del sig.
Giorgio Riolo alle attività dirette all’accertamento
di tali fatti.
La censura, dunque, è per un primo profilo inammissibile.
8.
Altra questione è invece quella relativa alla mancata
partecipazione dell’interessato alla fase del procedimento
di autotutela che si colloca fra la richiesta del provvedimento
di revoca e la sua adozione.
In argomento ritiene il collegio che, anche avuto riguardo
alla natura delle irregolarità riscontrate (alcune
delle quali consistenti in attività idonee a danneggiare
la salute pubblica, anche - ma non solo - degli ospiti dell’agriturismo),
sussistevano certamente ragioni cautelari e d’urgenza
per l’immediata adozione del procedimento di revoca,
tenuto anche conto della partecipazione dell’interessato
alle attività istruttorie.
Ma ciò che appare dirimente, sul punto, è che
la censura in esame non può comunque trovare accoglimento,
quale motivo d’annullamento del provvedimento impugnato,
ai sensi dell’art. 21- octies, cpv. L. 241/1990.
Sono dati ormai acquisiti in giurisprudenza:
quello
della natura processuale di tale disposizione, e dunque della
sua applicabilità ai giudizi successivi alla sua entrata
in vigore, ancorché relativi a procedimenti svoltisi
anteriormente (Consiglio di Stato, sez, VI, decisione 17 ottobre
2006 n. 6192);
quello della applicabilità anche all’adozione
di provvedimenti non vincolati, ma pienamente discrezionali
(ammesso che, come si dirà, quello in esame lo sia),
della parte della disposizione relativa agli effetti sananti
del contenuto dispositivo del provvedimento finale che non
sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
(Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 14 aprile 2008, n.
1588);
che la prova della non incidenza della mancata partecipazione
dell’interessato sul contenuto dispositivo del provvedimento
adottato, che deve essere data in giudizio dall’amministrazione,
è esclusa solo quando il privato avrebbe potuto introdurre
nel procedimento elementi e questioni, poi rappresentati in
giudizio, “non facilmente risolvibili se non con valutazioni
di merito che appaiono precluse al giudice amministrativo.”
(Consiglio di Stato, sez. VI; decisione 4 settembre 2007,
n. 4614).
Avuto riguardo ai superiori princìpi, e alla natura
delle argomentazioni poste a sostegno della censura in esame,
appare al collegio evidente come le risultanze offerte in
giudizio dall’Avvocatura dello Stato abbiano ampiamente
dimostrato come, a fronte delle numerose, diffuse e gravi
violazioni di norme igienico-sanitarie accertate (in contraddittorio
con l’interessato), il contenuto dispositivo del provvedimento
dell’amministrazione regionale, non poteva essere diverso
da quello in concreto adottato.
La revoca disposta dall’amministrazione rientra infatti
nello schema provvedimentale classificato dalla dottrina come
revoca-decadenza, o revoca-sanzione: trattasi di un provvedimento
sicuramente assimilabile alla revoca sul piano degli effetti,
ma con funzione e contenuto (anche) lato sensu sanzionatori,
a fronte dell’accertato inadempimento dell’interessato
a prescrizioni il cui rispetto assicura la legittimità
dell’attività esercitata, sotto il profilo della
sua compatibilità con l’interesse pubblico.
Non si tratta dunque di un provvedimento di esercizio di jus
poenitendi, né adottato per ragioni di inopportunità
per sopravvenienze ex latere auctoritatis, ma di provvedimento
in certo senso dovuto a fronte dell’accertata insussistenza
delle condizioni di compatibilità fra l’esercizio
dell’attività autorizzata e l’interesse
pubblico (nel caso di specie, alla tutela della salute pubblica).
Il provvedimento abilitativo (il nulla-osta poi revocato)
ha la funzione di accertare la compatibilità con l’interesse
della collettività dell’esercizio dell’attività
privata assentita (nella specie, esercizio di agriturismo):
laddove in concreto tale esercizio violi prescrizioni amministrative
e norme penali, così da fuoriuscire dall’originario
giudizio di compatibilità, e così da rappresentare
un vulnus per gli interessi pubblici e collettivi, l’amministrazione
procede alla sua rimozione ex nunc.
9.
La superiore considerazione, nel dimostrare l’infondatezza
della censura di natura formale di cui al primo motivo, travolge
anche le residue censure di natura formale-procedimentale
(sulle quali comunque si tornerà), nonché le
censure sostanziali, afferenti la legittimità dell’esercizio
del potere di revoca.
Queste ultime, infatti, invocano norme e princìpi (quali,
ad esempio, il principio di affidamento) che non si attagliano
all’ipotesi di revoca-decadenza o revoca-sanzione).
L’unico profilo di censura astrattamente compatibile
con il tipo di potere esercitato è quello che poggia
sul principio di proporzionalità, e che contesta il
rapporto di proporzione fra risultanze procedimentali ed intensità
del sacrificio imposto dal provvedimento, nonché quello
che denuncia la mancata comparazione degl’interessi
antagonisti.
Tuttavia, va rammentato sul punto che il principio di proporzionalità
dell’azione amministrativa comporta che la misura disposta
dall’amministrazione non debordi (né per eccesso,
né per difetto) dal triplice canone di idoneità,
necessarietà ed adeguatezza rispetto alla tutela dell’interesse
pubblico portato dall’amministrazione medesima (ex multis,
Consiglio di Stato, V, decisione 2087/2006).
Nel caso in esame i N.A.S., nel citato verbale del 23 dicembre
2003 (non contestato in sede procedimentale e rimasto inoppugnato
sul piano processuale), hanno posto in evidenza, tra l’altro:
la
“omessa pulizia ordinaria e straordinaria del locale
cucina, in quanto le griglie collocate nel pavimento della
cucina per la raccolta delle acque di lavaggio sono insudiciate
per la presenza di sporco non rimosso da tempo”;
lo sversamento diretto del letame e delle deiezioni liquide
degli animali nella scarpata sottostante le stalle;
la mancata utilizzazione del copricapo da parte delle persone
intente a preparare i cibi;
la presenza di capi di bestiame privi di documenti di identificazione
(con impossibilità, dunque, di risalire alla provenienza
e allo stato sanitario degli animali, ciononostante destinati
alla macellazione e al consumo all’interno dell’agriturismo);
la mancanza del certificato di conformità dell’impianto
elettrico alla legge n. 46/1990, ed altro.
Alla luce di tali elementi, è evidente come misure
meno incisive della revoca del nulla osta sarebbero state
del tutto inidonee a curare l’interesse pubblico alla
tutela della salute e della sicurezza, seriamente minacciato
dalle inadempienze accertate, che hanno riguardo a carenze
strutturali e non episodiche.
10.
Rimane da esaminare, quanto al ricorso introduttivo, la censura
relativa alla ritenuta violazione dell’art. 4 della
l.r. n. 25/1994.
La difesa ricorrente attribuisce al tenore letterale di tale
disposizione il significato di escludere la legittimità
di provvedimenti amministrativi di revoca adottati a seguito
di istruttoria eseguita da autorità diverse dall’Ispettorato
provinciale agrario.
L’assunto è infondato.
Una corretta lettura dell’intera disposizione pone in
evidente risalto come la stessa disciplini il procedimento
di rilascio del nulla-osta, di competenza del predetto Ispettorato:
è pertanto tautologico che l’Ispettorato, cui
sia rivolta una domanda di nulla osta per attività
agrituristica, esegua i necessari controlli istruttori, propedeutici
al rilascio (e questo stabilisce infatti la disposizione invocata).
La disposizione, da cui si pretende di far discendere l’illegittimità
dell’impugnato provvedimento di revoca, non disciplina
affatto il potere di intervenire in autotutela sui nulla-osta
rilasciati, e la relativa competenza.
Il successivo art. 10, al contrario, disciplina la revoca
del nulla-osta da parte dell’Ispettorato in caso di
“perdita dei requisiti prescritti”: senza condizionare
in alcun modo – a differenza del citato art. 4 - l’esercizio
del potere ad una particolare forma di istruttoria (il che
non preclude quindi all’amministrazione di determinarsi
alla revoca in presenza di dati istruttori legittimamente
trasmessi, come nel caso in esame, da altra autorità).
Allo stesso modo, la circolare assessoriale n. 239/1997, invocata
nell’ambito della medesima censura, prevede uno soltanto
dei possibili requisiti dell’attività agrituristica,
la cui sussistenza dev’essere accertata dall’I.P.A.,
quello della prevalenza dell’attività agricola
rispetto a quella agrituristica, non escludendo affatto –
in disparte il fatto che si tratti di un atto amministrativo
e non normativo, in suscettibile come tale di derogare al
citato art. 10 – la possibilità di accertare
aliunde, rispetto alle forme ivi richiamate, l’inesistenza
di un presupposto legittimante l’attività agrituristica.
11.
Il ricorso introduttivo è pertanto infondato.
In disparte il profilo del perdurante interesse a coltivare
i ricorsi per motivi aggiunti a fronte dell’infondatezza
del gravame rivolto avverso la revoca del nulla osta, appaiono
comunque infondati nel merito, per le medesime ragioni fin
qui esposte, i primi due ricorsi per motivi aggiunti, in quanto
fondati sulle medesime censure, estese, per ritenuta illegittimità
derivata, ai provvedimenti con essi impugnati.
12.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si contesta invece
la legittimità del verbale di verifica del mantenimento
dei requisiti dell’attività agrituristica redatto
in data 15 gennaio 2004 dall’Ispettorato provinciale
dell’Agricoltura di Palermo.
Si tratta di un atto endoprocedimentale, nel quale si dà
conto di alcune attività ispettive eseguite nell’azienda
agrituristica dell’odierno ricorrente, e col quale si
propone la revoca del nulla osta.
Peraltro, la revoca era stata già disposta con il precedente
provvedimento del 9 gennaio 2004, impugnato con il ricorso
introduttivo: né risulta dagli atti che, all’esito
della predetta proposta, l’amministrazione abbia adottato
un nuovo o diverso provvedimento di revoca.
Il terzo ricorso per motivi aggiunti, pertanto, risulta inammissibile
per carenza d’interesse all’impugnazione, non
avendo alcun autonomo contenuto od effetto lesivo.
Né può ritenersi che esso produca una sanatoria
dell’asserita illegittimità della revoca del
9 gennaio, per difetto di istruttoria condotta direttamente
dall’amministrazione procedente: sia perché,
come già si è osservato, il provvedimento di
revoca del 9 gennaio è immune dal vizio denunciato
(altro essendo il significato normativo degli artt. 4 e 10
della l.r. n. 25/1994), essendo all’uopo pienamente
idonea e legittima l’attività istruttoria eseguita
dai N.A.S.; sia perché, se di vizio di legittimità
si trattasse, sarebbe evidentemente un vizio strutturalmente
non sanabile od emendabile con una istruttoria postuma, dovendo
l’acquisizione del dato istruttorio comunque precedere
l’esercizio del potere.
I ricorsi devono essere pertanto respinti.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’avvenuta
concessione delle misure di cautela per l’affermata
esistenza di profili di illegittimità degli atti impugnati
che – melius re perpensa – questo collegio non
ritiene invece sussistenti, per la compensazione fra le parti
delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso
introduttivo in epigrafe, e i connessi ricorsi per motivi
aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 giugno
2008.
Depositata in Segreteria il 31.07.2008
I
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