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Massime
L’istituto
della convalida (ossia della sanatoria di un provvedimento
invalido da parte della stessa Autorità emanante) è
da ritenersi ammissibile solo ove risulti concretamente possibile
eliminare, tramite un atto successivo (e con effetti “ora
per allora”), l’illegittimità esistente
al momento dell’emanazione dell’atto viziato (come
di regola avviene nei casi di vizi di natura formale, o procedimentale).
Di conseguenza, non possono ritenersi sanabili gli atti la
cui illegittimità derivi dalla violazione di una precisa
disposizione di legge, tanto più se la sua portata
precettiva investa il “tempo” stesso dell’emanazione
dell’atto ed i relativi presupposti giuridici ad una
certa data; come è da ritenersi nel caso di specie
con riguardo all’art. 34, comma 3, della L. n. 289/2002,
che ha fissato le dotazioni organiche provvisorie di tutte
le amministrazioni pubbliche (compresi i comuni) “in
misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002” facendo
salvi i soli concorsi “in itinere”, di guisa che
nessuna procedura concorsuale si sarebbe potuta indire, “ab
origine”, per posti non ricompresi nella dotazione organica
legislativamente definita alla data come sopra determinata.
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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 15 giugno 2006 n. 1483
REPUBBLICA
ITALIANA N.1483/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Terza, con l’intervento dei signori magistrati
N.4860 Reg. Gen.
ANNO 2004
- Nicolò Monteleone Presidente
- Calogero Ferlisi Consigliere-relatore
- Achille Sinatra Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 4860/2004, Sez. III, proposto dai sigg. PROVENZANO
Salvatore, CHIAPPONE Domenico, SUTERA Salvatore, MONTALBANO
Paolo, STEFANO Quintino, DURANTE Francesco, MANNA Michele,
SPECIALE Nunzio, e AIELLO Gioacchino, tutti elettivamente
domiciliati in Palermo, Via Torquato Tasso n. 34 presso lo
studio dell'Avv. Antonella Bonanno che li rappresenta e difende
per mandato in calce al ricorso introduttivo;
contro
il
COMUNE di BAGHERIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso, dall’avv. Vittorio Fiasconaro, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via
Caltanissetta n. 1, presso lo Studio dell’avv. M. Fricano;
e
nei confronti
-
dei sigg. STIRA Antonino, SAMMARCO Vincenzo, TRIPOLI Giovanni
Battista, LA BIANCA Antonino, non costituitisi in giudizio;
dei
sigg. DI BENEDETTO Antonio, DI CRISTINA Antonio, GAGLIANO
Santo, rappresentati e difesi dal prof. avv. Sergio Agrifoglio,
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo,
via B. Latini, n. 34;
per
l'annullamento
I)
della delibera n. 179 del 24 giugno 2004 della Giunta Comunale
di Bagheria, pubblicata all'Albo Pretorio in data 27 giugno
2004 e successivamente notificata personalmente agli odierni
ricorrenti, avente ad oggetto: "Convalida e sanatoria
atti ed inquadramento di ulteriori sette istruttori di vigilanza";
2)
della delibera n. 178 del 24 giugno 2004 della Giunta Comunale
di Bagheria, pubblicata all'Albo Pretorio in data 27 giugno
2004, avente ad oggetto: "Approvazione Piano operativo
triennale 2004/2006”:
3)
del provvedimento dirigenziale n 242 prot. del 5 agosto 2004,
notificato agli odierni ricorrenti in data 17 agosto 2004,
con il quale è stato disposto l'inquadramento di ulteriori
n. 7 Istruttori Direttivi di Vigilanza nella categoria D di
cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, con decorrenza giuridica ed
economica dal 10 agosto 2004, nonché alle condizioni
meglio specificate in detto provvedimento;
5)
della delibera n 68 del 16 marzo 2004 (e relativi allegati),
con la quale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.
34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, la Giunta Comunale di
Bagheria ha provveduto alla rideterminazione della dotazione
organica provvisoria, nonché di quella definitiva,
''tenendo conto delle invarianze di spesa rispetto a quella
virtuale relativa alla dotazione organica vigente";
6)
della deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n. 19
del 22 gennaio 2003, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo.
Integrazione al piano triennale del fabbisogno del personale
e relativo Bando di progressione verticale di cui alla Deliberazione
di G.M. n. 431/02";
7)
della deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n. 37
del 12 febbraio 2003, avente ad oggetto: "Modifica deliberazione
n. 431 del 24. 12.2002 Approvazione fabbisogno triennale delle
assunzioni;
8)
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque collegato
ai provvedimenti sopraindicati.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, con
le relative difese;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Di
Benedetto Antonio, Di Cristina Antonio, Gagliano Santo, depositato
in data 3 marzo 2006;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato
relatore il Cons. Calogero Ferlisi;
Uditi,
alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, i difensori delle
parti come da verbale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
FATTO
1.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg. PROVENZANO
Salvatore e consorti (dipendenti del Comune di Bagheria, in
servizio presso il Comando di Polizia Urbana, Settore VIII,
nel profilo di Istruttore di Vigilanza, categoria C/4), impugnano
i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento,
vinte le spese, esponendo in fatto quanto segue:
A)
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 232 dell’
8 novembre 2001, il Comune di Bagheria approvava il Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali con
la correlativa dotazione organica, individuando nel Settore
VIII - Polizia Urbana n. 13 posti di nuova istituzione, vacanti
e disponibili, nel profilo di istruttore Direttivo di Vigilanza,
categoria D/l del C.C.N.L. 31 marzo 1999;
B)
Con successiva delibera n. 431 del 24 dicembre 2002, la G.M.
di Bagheria approvava, sia il piano triennale di fabbisogno
di personale relativo al periodo 2003/2005 (ex art. 39 L.
n. 449/1997), sia l'avvio delle selezioni verticali per la
copertura nell'anno 2003 di complessivi n. 113 posti vacanti
della dotazione organica (approvata con la delibera n. 232
cit.), tra cui n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza,
categoria D/1. “In particolare - notano i ricorrenti
-, secondo le previsioni del suddetto piano, la copertura
dei complessivi n. 11 ... posti di nuova istituzione nel profilo
di Istruttore Direttivo di Vigilanza, da attuarsi esclusivamente
mediante progressione interna, veniva così scaglionata
nel triennio: n. 4 posti nell'anno 2003, n. 4 posti nell'anno
2004 e n. 3 posti nell'anno 2005”;
C)
Con determinazione n. 56 del 27 dicembre 2002, il Direttore
Generale approvava il bando di selezione verticale interna
per la copertura nell'anno 2003 dei predetti n. 4 posti di
Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D/1; selezione
alla quale tutti gli odierni ricorrenti chiedevano di partecipare
con istanze presentate entro la fine del mese di gennaio 2003
(la data di scadenza per la presentazione delle domande era
quella del 31 gennaio 2003);
D)
Ad oltre un mese dall'approvazione del bando di cui sopra
(del 27 dicembre 2002) “... e quasi in coincidenza con
la scadenza del termine di presentazione delle istanze di
partecipazione alla selezione medesima (30 gennaio 2003),
con deliberazione n. 19 del 22 gennaio 2003 (confermata con
successiva deliberazione n. 37 del 12 febbraio 2003) la Giunta
Comunale di Bagheria procedeva alla «correzione»
del piano triennale delle assunzioni 2003/2005, concentrando
per intero nel solo anno 2003 il fabbisogno di personale di
Polizia Urbana con profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza,
e disponendo nel contempo l'integrazione del bando ..., nel
senso che esso ... avrebbe dovuto riferirsi alla copertura
non più di n. 4, ma di complessivi n. 11 posti del
profilo considerato”; e ciò senza considerare
“... il tassativo disposto di cui all'art. 34 della
L. 27 dicembre 2002 n. 289, con il quale il Legislatore -
nell'imporre alla amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere
alla rideterminazione delle proprie piante organiche secondo
i principi ed i criteri enunciati in tale norma (cfr. 1°
e 2° comma), aveva provvisoriamente operato una rideterminazione
ope legis delle dotazioni organiche vigenti le quali venivano
individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre
2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa
data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento,
di mobilità o di riqualificazione del personale";
E)
Il suddetto profilo di illegittimità, delle delibere
n. 19 e n. 37 del 2003, risulterebbe evidenziato dallo stesso
Ufficio Legale del Comune di Bagheria nella nota n. 24234
prot. del 23 marzo 2004, allegata alla deliberazione n. 179
del 27 giugno 2004;
F)
A conclusione della procedura selettiva, la G.M., con deliberazione
n. 382 del 5 dicembre 2003, approvava la graduatoria finale
nelle cui prime quattro posizioni risultavano collocati, rispettivamente,
i sigg. Bartolone Giuseppe, Pilato Salvatore, Scirè
Vincenzo e Bartolone Salvatore, i quali, con determina dirigenziale
n. 113 del 23 dicembre 2003, venivano nominati a decorrere
dal 31 dicembre 2003.
G)
Con nota del 12 febbraio 2004, “alcuni fra i partecipanti
(gli odierni controinteressati) alla procedura selettiva di
che trattasi - collocati nei posti dal 5° all'11°
della graduatoria finale ... chiedevano alla Amministrazione
comunale di Bagheria l'inquadramento nella categoria D/1 con
decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2003 ... allegando all'uopo
parere legale. Un contrario esposto, inviato dagli odierni
ricorrenti, restava senza esito e “... di lì
a poco, con delibera n. 68 del 16 marzo 2004, la Giunta Comunale
di Bagheria, in esecuzione dell'obbligo di rideterminazione
posto dall'art. 34 della L. n. 289/2002 approvava le nuove
piante organiche, provvisoria e definitiva (Allegati B e C),
nonché il prospetto finanziario comprovante l'attuazione
dell'obbligo di invarianza di spesa (Allegato D); con il medesimo
provvedimento la Giunta Comunale rilevava la necessità
che il piano triennale 2003/205 venga aggiornato in funzione
della stabilizzazione del personale ASU, prevedendo un piano
operativo che va dal 2004 al 2006";
H)
Indi, con deliberazioni n 178 e n. 179 adottate in data 24
giugno 2004 e pubblicate all'Albo Pretorio in data 27 giugno
2004, la G.M. di Bagheria ha rispettivamente provveduto:
-
all'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale
2004/2006, nel quale è stata prevista la copertura
di complessivi n. 19 posti di categoria D\1, profilo professionale
Istruttore Direttivo; tra i quali sarebbero ricompresi anche
n. 8 posti "vacanti" di nuova istituzione, nel profilo
di Istruttore Direttivo di Vigilanza, Settore Polizia Urbana;
-
alla convalida e sanatoria delle proprie deliberazioni n 19
del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003,
-
alla integrazione della deliberazione n. 382 del 5 dicembre
2003, con la quale era stata approvata la graduatoria finale
della selezione interna per la copertura dei n. 4 posti in
argomento, "... dichiarando vincitori anche i candidati
collocatisi dal quinto all'undicesimo posto (odierni controinteressati),
che sono stati inquadrati, con decorrenza giuridica ed economica
dal 10 agosto 2004, giusta determina dirigenziale n. 242 prot.
del 5 agosto 2004, notificata agli odierni ricorrenti in data
17 agosto 2004;
2.
In punto di diritto, i ricorrenti deducono:
I)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della L.27 dicembre
2002 n. 289 - Violazione dei principi generali in materia
di convalescenza degli atti amministrativi - Nullità
dell'atto sanato - Eccesso di potere sotto i profili del difetto
dei presupposti e dello sviamento:
Dopo
aver indetto la selezione verticale interna de qua (entro
la data del 31 dicembre 2002) per n. 4 posti, il Comune di
Bagheria avrebbe posto in essere “... una serie di atti
manifestamente in contrasto non soltanto con le proprie originarie
determinazioni circa il fabbisogno di personale ed i tempi
delle assunzioni, ma altresì (ciò che più
rileva in questa sede) con le norme imperative di legge nel
frattempo entrate in vigore; e ciò nel forzato tentativo
di perseguire oltre ogni ragionevole limite il proprio dichiarato
(con le deliberazioni n. 19 e n 37, «convalidate»
e «sanate» con deliberazione n. 179) intento di
includere nella selezione verticale già in itinere
ulteriori n. 7 posti di lstruttore Direttivo di Vigilanza,
concentrando nel solo anno 2003 l'intero fabbisogno di personale
con il suddetto profilo (con buona pace delle legittime aspettative
di progressione degli odierni ricorrenti)”.
Quanto
alle deliberazioni n. 19 e n 37, esse sarebbero “...
affette non solo da mera illegittimità, bensì
(e precipuamente) da nullità per carenza di potere
della P.A., essendo state adottate in materia sottratta all'autorità
amministrativa e riservata al Legislatore (vale a dire, la
«sostanziale» modifica delle piante organiche
esistenti alla data del 31 dicembre 2002 ... per effetto della
rideterminazione provvisoria operata con l’art. 34,
comma 3, cit.)”. In articolare, si fa osservare che
gli ulteriori 7 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza
“... non inclusi alla data del 31 dicembre 2002 in alcuna
procedura di reclutamento dovevano considerarsi ex lege definitivamente
espunti dalla dotazione organica individuata ai sensi del
succitato art. 34 (quantomeno sino al perfezionamento dei
provvedimenti di rideterminazione delle piante organiche di
cui all'art. 34, comma 1); conseguentemente, non soltanto
rimaneva totalmente esclusa qualsiasi potestà decisionale
della P.A. in subiecta materia, ma ancor più l'Amministrazione
comunale non avrebbe mai potuto deliberatamente procedere
- come in effetti ha indebitamente proceduto il Comune odierno
resistente - ad una «reintroduzione» in pianta
organica di posti del tutto inesistenti, mediante atti (asseritamente)
«correttivi» ed «integrativi» del
piano triennale delle assunzioni, salvo poi a «convalidare»
e «sanare» siffatti provvedimenti (tuttavia) radicalmente
invalidi per difetto di presupposti e carenza di potere”.
Ancora
sul potere di “convalida” esercitato dal Comune
con le predette deliberazioni nn. 178 e 179 del 2004, i ricorrenti
osservano che:
-
nella fattispecie, la G.M. di Bagheria avrebbe, “...
disposto la convalida e sanatoria di atti inconvalidabili
siccome affetti da vizi «sostanziali» che esulano
il mero ambito «procedurale» e/o formale, riguardando
la stessa possibilità di esercitare in concreto una
potestà amministrativa in materia sottratta a tale
settore”;
-
“... il presupposto «sostanziale» - indefettibile
ai fini della validità delle delibere oggi convalidate
e consistente appunto nella preventiva sussistenza di tali
posti nella dotazione organica alla data del 31 dicembre 2002
- non poteva essere legittimamente reintrodotto «ora
per allora» né mediante un provvedimento di convalida,
né tanto meno attraverso l'approvazione della nuova
pianta organica, né ancora mediante l'aggiornamento
della programmazione triennale di fabbisogno del personale”.
Si
fa osservare, infine, che “... risulta altresì
palesemente illegittima la «integrazione» (anche
questa con efficacia asseritamente «sanante»,
secondo le intenzioni del Comune di Bagheria) della delibera
n. 382 siccome disposta con l'impugnata deliberazione n. 179,
nella quale ultima sono stati dichiarati vincitori «ora
per allora» anche gli odierni controinteressati; a tutto
voler concedere, con la citata delibera n. 382 del 5 dicembre
2003 (cui ha fatto seguito la determina di inquadramento)
è stata approvata la graduatoria di una procedura selettiva
indetta per la copertura di soli n. 4 posti di Istruttore
Direttivo di Vigilanza. Pertanto, la situazione si è
cristallizzata a quella data e non può certo modificarsi
per effetto di una mera «integrazione», pena lo
stravolgimento delle posizioni degli altri idonei non vincitori
(i quali, come i ricorrenti, hanno un preciso interesse alla
indizione di un nuova procedura selettiva)”.
II)
Violazione delI'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali) - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei
presupposti, del travisamento dei fatti e dello sviamento.
I
provvedimenti impugnati - e, segnatamente, la deliberazione
n. 179 del 24 giugno 2004, nonché la determinazione
dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004 sarebbero illegittimi
siccome elusivi del “... divieto generale per gli enti
locali di utilizzare le graduatorie concorsuali per la copertura
di posti "istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso come sancito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000).
In
sostanza il Comune di Bagheria avrebbe “... disposto
l'inquadramento di ulteriori n. 7 Istruttori Direttivi di
Vigilanza (odierni controinteressati) utilizzando illegittimamente
la graduatoria finale di una selezione verticale avviata per
la copertura di soli n. 4 posti, alla quale selezione tali
posti rimanevano ... del tutto estranei, non foss'altro che
per essere stati «reintrodotti» (melius «istituiti»)
con le (illegittime) deliberazioni n. 19/2003 e n. 37/2003
adottate successivamente alla data del 27 dicembre 2002 nella
quale veniva avviata la procedura selettiva medesima”.
Né
- continuano i ricorrenti - potrebbe rilevare in contrario
- come si fa da parte della P.A. nelle premesse dell'impugnata
deliberazione n. 179/2004 - “... che l'inquadramento
degli odierni controinteressati non opererebbe come scorrimento
di graduatoria atteso che i posti messi «irregolarmente»
a concorso sarebbero stati n. 11 (e non solo n. 4) in virtù
della deliberazione di G.M. n.19/2003 da ultimo convalidata
e sanata”, dato che “... il divieto di «scorrimento»
non è superabile per effetto di meri provvedimenti
conservativi ..., cristallizzandosi la situazione dei posti
per i quali è consentita la utilizzazione della graduatoria
al momento di indizione delle procedure concorsuali”.
III)
Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della L. 27 dicembre
2002 n. 289:
La
asserita "invarianza di spesa", alla quale si riferisce
la deliberazione n. 68 del 16 marzo 2004 nel provvedere alla
rideterminazione della dotazione organica provvisoria e definitiva,
non risulta affatto chiara alla luce dei documenti depositati
in atti.
Osservano
in particolare, i ricorrenti, che “... dal confronto
fra le buste paga di un semplice Istruttore di Vigilanza (cat.
C/4) e di un Istruttore Direttivo di Vigilanza (categ. D/I),
vi sono sensibili differenze monetarie oltre che nello stipendio
tabellare, anche in alcune voci di stipendio (indennità
di comparto, straordinario); onde, non risulta perfettamente
chiara la concreta rispondenza dell'operato della P.A. ai
principi della «invarianza di spesa» tassativamente
posti dall'art. 34 della L. 289/2002 in sede di rideterminazione
delle piante organiche”.
3.
In conclusione, i ricorrenti chiedono all’adito Tribunale
di annullare i provvedimenti indicati in epigrafe con vittoria
di spese. In via istruttoria chiedono “... disporsi
C.T.U. al fine di accertare l'osservanza del principio dell'invarianza
di spesa nella rideterminazione delle dotazioni organiche
posto dall'art. 34 della L. n. 289/2002 o, in subordine, disporsi
verificazione al fine di acquisire documentati. chiarimenti
dal Comune di Bagheria su tale circostanza ... con riserva
di chiedere e quantificare l'eventuale risarcimento dei danni
derivanti dall'illegittimo operato della P.A.”.
4.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che
con rituale memoria difensiva contesta l'ammissibilità
e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni
conseguente statuizione sulle spese. In particolare il Comune
eccepisce:
-
il difetto di giurisdizione relativamente alla determinazione
n. 242 del 5.8.2004 di nomina degli ulteriori sette concorrenti;
-
il difetto di legittimazione “attiva” sotto il
profilo del difetto di interesse, in quanto dall’annullamento
non seguirebbe la indizione di una nuova procedura di progressione
verticale interna;
-
il difetto di legittimazione attiva per difetto di lesione;
-
l’omessa impugnazione, a suo tempo, delle delibere n.
19 e 37 del 2003 in relazione alle quali i ricorrenti si sarebbero
avvalsi della selezione per la copertura di n. 11 posti e
non 4 (manifestando acquiescenza alle dette delibere).
Nel
merito il Comune assume che:
a)
la delib. G.M. 179/2004 avrebbe sanato tutto non essendovi
alcun divieto di convalida;
b)
in ordine alla lamentata violazione del divieto di scorrimento
della graduatoria, sussisterebbe il difetto di giurisdizione
in quanto inerente a provvedimenti a valle della graduatoria.
5.
Si sono costituiti in giudizio, con atto depositato in data
3 marzo 2006, anche gli intimati controinteressati Di Benedetto
Antonio, Di Cristina Antonio, Gagliano Santo, eccependo l'inammissibilità
del gravame sotto più profili chiedendone, in subordine,
il rigetto con vittoria di spese.
6.
I ricorrenti hanno prodotto, in data 3 marzo 2006, memoria
con la quale hanno insistito per l'accoglimento del gravame,
soffermandosi, in particolare, sugli esiti della ispezione
disposta dall’Assessorato regionale EE.LL. come risultanti
dalla relazione del 23.5.05 (pagg. 13 e segg. e nota 735).
7.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, presenti i difensori
delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi
insistendo nelle relative conclusioni - la causa è
stata posta in decisione.
DIRITTO
1.
In punto di fatto occorre premettere che:
-
per effetto di deliberazione Comm. Str. n. 232 dell'8 novembre
2001, (approvazione del Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi comunali e della dotazione organica)
al Settore VIII - Polizia Urbana - venivano assegnati n. 13
posti, di nuova istituzione, per il profilo di istruttore
Direttivo di Vigilanza, categoria D/l del C.C.N.L. 31 marzo
1999;
-
con delibera G.M. n. 431 del 24 dicembre 2002 veniva approvato
il piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo
2003/2005 (ex art. 39 L. n. 449/1997), nonché l’indizione
di “selezioni verticali” per la copertura nell'anno
2003 di n. 113 posti vacanti della predetta dotazione organica.
In particolare, la copertura di n. 11 posti di Istruttore
Direttivo di Vigilanza veniva scaglionata nel triennio come
segue: n. 4 posti nell'anno 2003; n. 4 posti nell'anno 2004;
n. 3 posti nell'anno 2005;
-
in attuazione delle dette disposizioni, il Direttore Generale,
con determ. n. 56 del 27 dicembre 2002, approvava il bando
di selezione verticale interna per la copertura nell'anno
2003 di n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria
D/I. Il termine di scadenza delle relative domande era fissato
per il 30 gennaio 2003;
-
intanto, con la sopravvenuta L. 27 dicembre 2002 n. 289, art.
34, (“Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione
di enti e organismi pubblici”), commi 1-3, il Legislatore
ha stabilito che:
“1.
Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei
princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto
decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
“a)
del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni
relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici
settori;
“b)
dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
“c)
di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
2.
In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma
1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa
e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque
superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti
alla data del 29 settembre 2002.
“3.
Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre
2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa
data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento,
di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono
fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo
3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n.
145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002,
n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre
2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati
in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002”.
2.
La prima conclusione che si trae da quanto detto, è
che, per effetto del comma 3 dell’art. 34 cit., nella
pianta organica (provvisoria) del Comune di Bagheria erano
da intendersi inclusi n. 4 posti di Istruttore Direttivo di
Vigilanza categ. D\1, e ciò in ragione del solo fatto
che per gli stessi n. 4 posti risultava essere in corso la
procedura di mobilità verticale indetta con la ricordata
determinazione dirigenziale n. 56 del 27.12.2002.
3.
Successivamente, la G.M. di Bagheria, con deliberazione n.
19 del 22 gennaio 2003 (confermata con successiva deliberazione
n. 37 del 12 febbraio 2003), riteneva di modificare il piano
triennale delle assunzioni 2003/2005, concentrando la copertura
di tutti gli 11 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza
nel solo anno 2003, e di integrare il bando concorsuale, nel
senso che lo stesso era indetto per la copertura di complessivi
n. 11 posti, in luogo dei 4 posti originariamente previsti.
E tuttavia, poiché - come già detto - l'art.
34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 aveva autoritativamente
rideterminato in via provvisoria le dotazioni organiche degli
EE.LL., nei termini sopra precisati, si procedeva, interlocutoriamente,
ad acquisire un parere dell’Ufficio Legale del Comune
di Bagheria; parere che è stato reso con nota prot.
n. 24234 del 23 marzo 2004, nella quale si evidenzia che:
-
dall’art. 34, comma 3, L. n. 289/2002 “scaturiva
... la logica conseguenza per cui, alla data del 31.12.2002
tutti i posti non occupati della dotazione organica (e diversi
da quelli oggetto di espletamento di procedure reclutamento,
mobilità o riqualificazione) risultavano soppressi,
e ciò a seguito della provvisoria rideterminazione
operata ope legis”;
-
“i 7 posti di categoria D1 relativi al concorso in questione,
alla data del 31.12.2002 non erano occupati, né per
essi era stata avviata una procedura di reclutamento, mobilità
o riqualificazione” (ossia gli stessi assunti su cui
si basano le doglianze degli odierni ricorrenti).
Sta
di fatto che la graduatoria finale veniva approvata con delib.
G.M. n. 382 del 5.12.2003 e - secondo quanto previsto “ab
origine” nel bando - venivano nominati, a decorrere
dal 31 dicembre 2003, solamente i primi quattro concorrenti
(Bartolone Giuseppe, Pilato Salvatore, Scirè Vincenzo
e Bartolone Salvatore), come da determina Dirig.le n. 113
del 23 dicembre 2003.
4.
Ancora dopo, la G.M. di Bagheria, con delibera n. 68 del 16
marzo 2004, rideterminava le nuove piante organiche, provvisoria
e definitiva (Allegati B e C), nonché il prospetto
finanziario comprovante l'attuazione dell'obbligo di invarianza
di spesa (Allegato D); rilevando, altresì, la necessità
di aggiornare il piano triennale 2003/2005 “in funzione
della stabilizzazione del personale ASU”, stabilendo
anche un piano operativo dal 2004 al 2006 (successivamente
approvato con delibera n. 178 del 27 giugno 2004).
Seguivano
le deliberazioni n 178 e n. 179 entrambe adottate in data
24 giugno 2004 (pubblicate all'Albo Pretorio in data 27 giugno
2004), con cui la G.M. provvedeva: a) ad approvare il piano
triennale di fabbisogno del personale 2004/2006, nel quale
veniva inclusi n. 8 posti "vacanti" di nuova istituzione,
nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, Settore
Polizia Urbana; b) a convalidare e sanare le deliberazioni
n 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 (di
incremento dei posti da coprire da 4 a 11) e quindi (integrando
la deliberazione n. 382 del 5 dicembre 2003) dichiarare vincitori
anche i candidati collocatisi dal quinto all'undicesimo posto
(odierni controinteressati), da inquadrarsi con decorrenza
giuridica ed economica dal 10 agosto 2004, giusta determina
dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004, notificata agli
odierni ricorrenti in data 17 agosto 2004.
5.
Fatte tali premesse in fatto, vanno esaminate, in primo luogo,
le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate tanto dal
Comune resistente, quanto dai controinteressati costituitisi
in giudizio.
A)
Sotto in primo profilo il Comune di Bagheria ed i controinteressati
eccepiscono il difetto di giurisdizione relativamente alla
impugnativa della determinazione n. 242 del 5.8.2004, di nomina
degli ulteriori 7 candidati di cui in narrativa, assumendo
trattarsi di provvedimento (appunto di nomina per scorrimento
della graduatoria) che esulerebbe dal procedimento concorsuale,
sul quale solamente sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo.
L’eccezione,
che intende, all’evidenza, riferirsi a quanto disposto
dall’art. 63 del T.U. n. 165/2001 (alla cui stregua
spettano alla cognizione del giudice ordinario “le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione
di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e
la responsabilità dirigenziale, nonché quelle
concernenti le indennità di fine rapporto, comunque
denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione
atti amministrativi presupposti”), è irrilevante
ai fini del decidere, in quanto i ricorrenti contestano in
via pregiudiziale il bando di selezione, come successivamente
modificato, anche in sanatoria, sicché la contestata
nomina di ulteriori sette concorrenti, proprio per essere
conseguenza del bando modificato verrebbe caducata (e non
solamente viziata) dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Da qui la evidenziata irrilevanza dell’eccezione sulla
domanda principale proposta dai ricorrenti, la quale attiene
certamente alla materia “concorsuale”.
Inoltre,
è a dirsi che la procedura concorsuale di che trattasi
viene impugnata dagli odierni ricorrenti con riguardo al postulato
rispetto di atti organizzativi-autoritativi (quelli di rideterminazione
della pianta organica e di indizione della procedura selettiva)
che nulla hanno a che vedere con la natura privatistica del
rapporto di pubblico impiego, onde l’intera vertenza
finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo la
cui cognizione non può che rientrare nella giurisdizione
generale di legittimità affidata al giudice amministrativo.
(cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 26 settmbre 2003 n.5495).
Per
il resto è solo da osservare che:
-
l'art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, là dove riserva
alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle
procedure strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro
per la prima volta, ma anche alle prove selettive dirette
a permettere l'accesso del personale già assunto ad
una fascia o area superiore, dovendo il termine «assunzione»
essere correlato alla qualifica che il candidato tende a perseguire,
e non esclusivamente all'ingresso iniziale nella pianta organica
del personale (Cons. St., Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5518;
Cass. civ., SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403);
-
la nuova disciplina introdotta dall’art. 45 D.L.vo 31
marzo 1998 n. 80 - che, in attuazione dell’art. 11 comma
4 L. 15 marzo 1997 n. 59, ha completato il processo di privatizzazione
dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni
- esclude in modo espresso dalla cognizione del giudice ordinario
solo le controversie che riguardano le residuali categorie
ancora a regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art.
2 commi 4 e 5 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, nonché
la materia dei concorsi per l'assunzione e l'accesso al pubblico
impiego e gli atti di organizzazione generale a monte del
contratto collettivo ed individuale di lavoro; sicché,
mentre rientra nella giurisdizione ordinaria tutto ciò
che riguarda direttamente la disciplina del rapporto individuale
di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati
di lavoro, rimane riservata alla giurisdizione amministrativa
la cognizione sui principi generali fissati da disposizioni
di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi,
secondo i rispettivi ordinamenti, sulle linee fondamentali
di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche
e quant'altro sia espressione di potestà autoritativa
nell’esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell’organizzazione
generale del lavoro, non inerenti all’attività
paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto stesso
(cfr. T.A.R. Lazio, Roma 11 settembre 2003, n. 7555).
B)
Lo stesso profilo di irrilevanza sussiste per l’eccezione
di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e dai controinteressati
con riguardo alla questione dedotta dai ricorrenti circa una
pretesa illegittima “utilizzazione” (mediante
“scorrimento”) della graduatoria in argomento,
trattandosi, anche in questo caso, di questione che inerisce,
sì, a provvedimenti successivi all’approvazione
della graduatoria medesima, ma che si collocano a valle degli
atti presupposti di cui sopra (di rideterminazione della pianta
organica e di modifica, in sanatoria, del bando concorsuale,
relativamente al numero dei posti disponibili) e verrebbero
caducati dall’eventuale accoglimento del ricorso nel
merito.
C)
I controinteressati eccepiscono, altresì, il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo assumendo che
la presente vertenza, ancorché di natura “endoconcorsuale”,
investirebbe comunque la progressione di carriera verticale,
all’interno di una stessa “area” da parte
di soggetti già titolari di rapporti di pubblico impiego.
Anche
tale eccezione non appare condivisibile in quanto, quale che
sia la natura della progressione verticale in argomento (ossia:
intra o extra “area”), è indubbio che il
tema pregiudiziale da decidere è la verifica del rispetto
(o meno) da parte del Comune del bando di selezione, del piano
triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2003/2005
e delle presupposte norme di legge, direttamente incidenti
sulla pianta organica del Comune; e ciò in relazione
all’interesse legittimo dei ricorrenti a vere rispettato
il bando concorsuale e gli atti ad esso presuposti.
D)
Sotto altro profilo, il Comune deduce il difetto di legittimazione
“attiva” per difetto di interesse, assumendo che
dall’annullamento dei provvedimenti impugnati non seguirebbe
(necessariamente) la indizione di una nuova procedura di progressione
verticale interna.
L’eccezione
non può essere condivisa, in quanto, l’eventuale
accoglimento del ricorso, pur non implicando necessariamente
la indizione di una nuova procedura interna, offrirebbe -
con certezza - una ulteriore chance agli odierni ricorrenti,
il cui interesse strumentale (verso la indizione di ulteriori
selezioni verticali interne o di ulteriori pubbliche procedure
per la copertura dei n. 7 posti in questione) appare del tutto
evidente.
E’
noto infatti che la proposizione del ricorso dinanzi al giudice
amministrativo è ammissibile non solo nel caso in cui
dall'annullamento dell'atto derivi un vantaggio diretto ed
immediato, ma anche nell'ipotesi in cui il vantaggio è
successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento
può avere natura strumentale rispetto ad una ulteriore
attività dell'Amministrazione intimata, dalla quale
la parte ricorrente può ottenere un risultato positivo
(cfr. Cons. St., Sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2327; Sez. VI,
22 giugno 2004, n. 4412; con specifico riguardo alla materia
concorsuale cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 2000, n. 5342;
Sez. I, par. 25 luglio 2001, n. 131 e par. 1 marzo 2000, n.
742).
E)
Eccepisce ancora, il Comune, il difetto di legittimazione
attiva per difetto di lesività dei provvedimenti impugnati,
in quanto i ricorrenti non contesterebbero la graduatoria.
Parimenti, i controinteressati eccepiscono che i provvedimenti
impugnati non avrebbero “leso minimamente” le
posizioni giuridiche dei ricorrenti (così a pag. 7
della memoria di costituzione) che avrebbero regolarmente
partecipato al procedimento di cui ora si dolgono (in relazione
a che sussisterebbe una palese acquiescenza).
Anche
tali assunti appaiono non condivisibili, in quanto:
-
i ricorrenti non avevano motivo (o onere) per impugnare direttamente
anche la graduatoria, atteso che si dolgono, in via pregiudiziale,
della intervenuta variazione del bando relativamente al numero
dei posti da coprire;
-
la graduatoria inoltre risulta approvata con delibera n. 382
del 5.12.2003 e che richiama espressamente, nelle premesse,
il bando di selezione indetto per soli “n. 4 posti vacanti
di Istruttore direttivo di vigilanza” (cfr. copia in
atti);
-
la lesione arrecata ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati
consiste nella definitiva copertura dei sette posti di organico
di cui sopra (non compresi nell’originario piano triennale
di fabbisogno di personale per il periodo 2003/2005), con
conseguente preclusione di ogni ulteriore possibilità
di accesso per i medesimi ricorrenti; e ciò a fronte
di un bando concorsuale (al quale essi hanno partecipato)
indetto per soli quattro posti ed in presenza di pianta organica
provvisoriamente determinata ex lege (ex art. 34, comma 3,
L. 289/2002);
-
l’eccepita acquiescenza non appare sorretta da alcun
principio di prova, tale da paralizzare l’intero ricorso.
In particolare, il Collegio osserva che:
-
nel fascicolo dei ricorrenti è prodotta copia della
domanda di ammissione al procedimento selettivo presentata
dal ricorrente Provenzano Salvatore e tale domanda si riferisce
espressamente alla procedura indetta per n. 4 posti;
-
solamente per il ricorrente Speciale Nunzio risulta prodotta
in atti, dai controinteressati (e per di più tardivamente),
copia dell’istanza di questi, del 28.01.2003, per la
partecipazione al concorso ad n. “11 posti”.
E)
Infine, il Comune eccepisce l’omessa tempestiva impugnazione
delle delibere di Giunta n. 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37
del 12 febbraio 2003 che avrebbero ampliato il numero dei
posti da coprire e che, secondo la tesi del Comune, sarebbero
state sanate con gli atti deliberativi n 178 e n. 179 del
24 giugno 2004.
Anche
tale eccezione appare priva di giuridica consistenza, perché
viene posta in termini assolutamente astratti ed assertori,
nulla specificandosi circa la concreta conoscenza di tali
delibere da parte di tutti gli odierni ricorrenti prima del
sessantesimo giorno antecedente la notifica del ricorso; né
viene adeguatamente chiarità la immediata efficacia
di tali delibere sulla graduatoria e sulle nomine dei vincitori,
visto che:
-
questi ultimi sono stati nominati nel mese di dicembre del
2003 nel previsto numero di 4 e ciò in forza della
delib. di G.M. n. 382/2003 (che come detto si riferisce espressamente
a n. 4 posti) e della determina Dirig.le n. 113 del 23 dicembre
2003 (la quale non fa alcuna menzione della modifica del numero
dei posti - da n. 4 a n. 11 - di cui alla delib. G.M. n. 37/2003);
-
lo stesso Comune, peraltro, ha ritenuto di dovere riprovvedere
(in sanatoria) circa il numero dei posti da coprire e ciò
a mezzo delle delibere nn. 178 e 179 del 2004; ossia prendendo
atto dei profili di illegittimità delle delibere di
G.M. nn. 19 e 37 del 2003 già evidenziati nel parere
reso dall’Ufficio Legale con nota prot. n. 24234 del
23 marzo 2004.
Per
le dette ragioni devesi ritenere che i ricorrenti validamente
impugnano, col ricorso in esame (notificato l’8 ottobre
2004) tutte le dette delibere in argomento unitamente agli
atti applicativi, di cui sono venuti a conoscenza a seguito
della ricevuta notifica, in data 17 agosto 2004, della determina
dirigenziale n. 242 del 5 agosto 2004 (nella quale si trova
lo specifico riferimento alle citate deliberazioni G.M. n.
19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 come anche
alla successiva sanatoria disposta con la delibera n. 179
del 2004 - cfr. copia in atti -).
In
ogni caso, stando agli atti di causa ed alla stessa prospettazione
del Comune resistente, non è dato comprendere quale
concreto effetto lesivo a carico degli odierni ricorrenti
potesse direttamente derivare dalle accennate deliberazioni
n. 19 e n. 37 del 2003, siccome atti totalmente ignorati dallo
stesso Comune nell’atto deliberativo n. 382/2003 di
approvazione della graduatoria e nella determiina dirigenziale
n. 242/2004 di nomina di soli quattro vincitori e quindi,
di fatto, non immediatamente efficaci sulla procedura in corso.
F)
I controinteressati, a loro volta, eccepiscono anche l’inammissibilità
del ricorso in quanto vi si postulerebbe la disapplicazione
da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti di progressione
di carriera adottati, nelle more del giudizio, dal Comune
di Bagheria a beneficio dei controinteressati medesimi.
L’eccezione
non coglie nel segno perché gli atti concorsuali impugnati
si collocano, come già evidenziato, a monte di ogni
ulteriore provvedimento, sia in termini temporali, sia in
senso logico-giuridico, di guisa che l’area del contendere
non sconfina di certo in tali ulteriori provvedimenti, la
cui sorte segue automaticamente l’esito del presente
giudizio (ossia senza che occorra alcuna specifica statuizione
di natura “disapplicativa” su tali ulteriori provvedimenti).
Conclusivamente,
nessuna delle sollevate eccezione appare tale da determinare
la preclusione dell’esame in merito del ricorso per
la parte in cui investe le questioni (pregiudiziali) del rispetto
del bando di concorso e delle norme allo stesso sopraordinate,
nonché della legittimità, o meno, delle modifiche
apportate a posteriori (e\o in sanatoria) alla pianta organica,
al piano delle assunzioni per il periodo 2003-2005 e quindi
allo stesso bando di concorso; ciò perché, ad
avviso di questo Collegio, la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali
è tale da investire tutte le questioni che, a prescindere
dai provvedimenti di nomina (affidati alla cognizione del
giudice ordinario), siano obiettivamente e soggettivamente
afferenti al rispetto delle regole poste dall’Amministrazione
con la “lex specialis” del procedimento e con
i provvedimenti di organizzazione burocratica dell’Amministrazione
stessa (ossia, laddove vengano in rilievo - come nella fattispecie
- profili di sicura natura autoritativa, certamente estranei
alla logica “privatistica”, alla quale soggiace,
ora, il rapporto di pubblico impiego e che giustifica, anche
in termini costituzionali, l’attribuzione della relativa
giurisdizione del giudice ordinario).
6.
Nel merito, il ricorso è fondato.
E’
pacifico in atti (ed è comprovato dalla documentazione
disponibile) che presso il Comune di Bagheria, alla data del
31.12.2002, c’erano solo 4 posti di istruttore direttivo
cat. D1 da computarsi nella pianta organica provvisoria come
direttamente determinata dall’art. 34, comma 3, L. n.
289/2002. Da ciò discende che:
-
la selezione di cui al bando approvato con determinazione
dirigenziale n. 56 del 27 dicembre 2002 non poteva che riguardare
i 4 posti disponibili nella pianta organica provvisoria, nel
rispetto del piano triennale di fabbisogno di personale per
il periodo 2003/2005 (approvato con G.M. n. 431 del 24 dicembre
2002);
-
illegittimamente la G.M., con le delibere n. 19 e 37 del 2003,
ha disposto di coprire anche gli ulteriori 7 posti vacanti
la cui copertura invece col predetto originario piano triennale
2003-2005 era stata scaglionata nel tempo (n. 4 posti nell'anno
2003, n. 4 posti nell'anno 2004 e n. 3 posti nell'anno 2005).
E
di tale palese illegittimità si è ben reso conto
anche il Comune di Bagheria, il quale ha ritenuto di poterla
sanare in autotutela mediante “convalida ex tunc”,
giuste le deliberazioni di G.M. n 178 e n. 179 entrambe del
24 giugno 2004, con cui si è, rispettivamente, provveduto:
a)
ad approvare il piano triennale di fabbisogno del personale
2004/2006, nel quale venivano inclusi n. 8 posti "vacanti"
di nuova istituzione, nel profilo di Istruttore Direttivo
di Vigilanza, Settore Polizia Urbana;
b)
a convalidare e sanare le deliberazioni n 19 del 22 gennaio
2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 (di incremento dei posti
da coprire da 4 a 11) e quindi (integrando la deliberazione
n. 382 del 5 dicembre 2003 di approvazione della graduatoria)
dichiarare vincitori anche i candidati collocatisi dal quinto
all'undicesimo posto (odierni controinteressati), da inquadrarsi
con decorrenza giuridica ed economica dal 10 agosto 2004,
giusta determina dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004
(che come si è già detto è stata notificata
agli odierni ricorrenti il 17 agosto 2004).
7.
Di siffatta sanatoria (“convalida ex tunc” delle
delibere nn. 19 e 37 del 2003) si dolgono i ricorrenti assumendo
in concreto (v. primo motivo) che la fattispecie non fosse
tale da legittimare l’esercizio del relativo potere.
La
doglianza appare condivisibile.
L’istituto
della convalida (ossia della sanatoria di un provvedimento
invalido da parte della stessa Autorità emanante) è
da ritenersi ammissibile solo ove risulti concretamente possibile
eliminare, tramite un atto successivo (e con effetti “ora
per allora”), l’illegittimità esistente
al momento dell’emanazione dell’atto viziato (come
di regola avviene nei casi di vizi di natura formale, o procedimentale).
Di conseguenza, non possono ritenersi sanabili gli atti la
cui illegittimità derivi dalla violazione di una precisa
disposizione di legge, tanto più se la sua portata
precettiva investa il “tempo” stesso dell’emanazione
dell’atto ed i relativi presupposti giuridici ad una
certa data; come è da ritenersi nel caso di specie
con riguardo all’art. 34, comma 3, della L. n. 289/2002,
che - come si è detto - ha fissato le dotazioni organiche
provvisorie di tutte le amministrazioni pubbliche (compresi
i comuni) “in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre
2002” facendo salvi i soli concorsi “in itinere”,
di guisa che nessuna procedura concorsuale si sarebbe potuta
indire, “ab origine”, per posti non ricompresi
nella dotazione organica legislativamente definita alla data
come sopra determinata.
Ne
discende che non era possibile superare tale vizio con la
previsione, in sanatoria, della copertura di ulteriori sette
posti non riconducibili alla (allora) vigente pianta organica
provvisoria determinata “ex lege” (per l’affermazione
del principio, ancorché in materia di illegittima convalida
di atti relativi a procedure espropriative emessi senza la
indicazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle
espropriazioni, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2000
n. 4158; Sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1326; 5 giugno 1995
n. 416; 21 novembre 1994 n. 940; Trib. S.A.P. 14 giugno 2004,
n. 68; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 18 febbraio 2003, n. 301;
T.A.R. Puglia, Lecce, 24 maggio 2001, n. 2413).
Priva
di pregio appare l’osservazione del Comune secondo cui
non sussisteva, nella fattispecie, alcun divieto di convalida:
questa, infatti, pur essendo astrattamente ammissibile in
svariate ipotesi, non poteva nel caso specifico operare perché
l’esercitato potere di sanatoria ha finito, sostanzialmente,
non col rimuovere “ex tunc” il vizio dell’atto,
bensì con l’“aggirare” la norma imperativa
che fin dall’origine doveva essere rispettata ed applicata
(ossia il limite dei posti presenti nella pianta organica
provvisoria ad una certa data ex L. n. 289/2002, art. 34,
co. 3, vigente al momento dell’emanazione delle convalidate
delibere nn. 19 e 37 del 2003).
In
altri termini, l’impugnativa della delibera n. 178/2004
(di modifica della pianta organica e del piano delle assunzioni)
e della delibera n. 179/2004 (di convalida delle delibere
nn. 19 e 37 del 2003), si appalesa fondata laddove si consideri
che, attraverso tali atti, si è conseguito il risultato
di:
-
modificare a posteriori il piano triennale delle assunzioni
2003-2005, approvato con G.M. n. 431 del 24 dicembre 2002,
sulla cui base era stata indetta la procedura selettiva per
soli 4 posti disponibili in pianta organica (det. dirig. n.
56 del 27 dicembre 2002);
-
utilizzare tale illegittima modifica per impinguare i posti
della selezione indetta con la determinazione dirigenziale
n. 56 del 27 dicembre 2002, già “in itinere”
alla data di entrata in vigore della L. n. 289/2002, e fatta
salva, proprio “ratione temporis”, dall’art.
34, comma 3, della medesima legge.
Quanto
sopra rilevato, peraltro, concorda con gli esiti della ispezione
disposta dall’Assessorato regionale EE.LL. e di cui
alla relazione ispettiva del 23.5.05 prot. n. 1161 (versata
in atti dai ricorrenti) nella quale si evidenzia, conclusivamente
(v. pagg. 13 e segg.), che:
-
le limitazioni delle assunzioni desumibili dalla legge finanziaria
per il 2003 coinvolgono anche i concorsi interni;
-
sussiste nella specie la violazione dell’art. 34 L.
27.12.02, n. 289.
8.
Atteso che la questione proposta col ricorso in esame si risolve
in punto di diritto nei termini sopra specificati, non sussistono
i presupposti per la chiesta attività istruttoria (anche
eventualmente con nomina di un CTU) per accertare l’asserita
invarianza della spesa a seguìto delle modifiche apportate
al procedimento ed alla pianta organica del Comune con le
delibere nn. 178 e 179 del 2004.
9.
In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle
esaminate censure ed il ricorso, assorbito quant’altro,
dev’essere accolto con la conseguente statuizione di
annullamento dei medesimi provvedimenti per quanto di ragione.
Le
spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla,
per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Condanna
la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio
che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Duemila\00) oltre
IVA e CPA.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 1 4marzo 2006.
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