Questioni

Possono ritenersi sanabili gli atti la cui illegittimità derivi dalla violazione di una precisa disposizione di legge avente una portata precettiva concernente il "tempo" stesso dell'emanazione dell'atto ed i relativi presupposti giuridici? Fattispecie relativa ad una procedura concorsuale attivabile sulla base della dotazione organica esistente ad una certa data

Massime

L’istituto della convalida (ossia della sanatoria di un provvedimento invalido da parte della stessa Autorità emanante) è da ritenersi ammissibile solo ove risulti concretamente possibile eliminare, tramite un atto successivo (e con effetti “ora per allora”), l’illegittimità esistente al momento dell’emanazione dell’atto viziato (come di regola avviene nei casi di vizi di natura formale, o procedimentale).


Di conseguenza, non possono ritenersi sanabili gli atti la cui illegittimità derivi dalla violazione di una precisa disposizione di legge, tanto più se la sua portata precettiva investa il “tempo” stesso dell’emanazione dell’atto ed i relativi presupposti giuridici ad una certa data; come è da ritenersi nel caso di specie con riguardo all’art. 34, comma 3, della L. n. 289/2002, che ha fissato le dotazioni organiche provvisorie di tutte le amministrazioni pubbliche (compresi i comuni) “in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002” facendo salvi i soli concorsi “in itinere”, di guisa che nessuna procedura concorsuale si sarebbe potuta indire, “ab origine”, per posti non ricompresi nella dotazione organica legislativamente definita alla data come sopra determinata.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 15 giugno 2006 n. 1483

REPUBBLICA ITALIANA N.1483/06 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, con l’intervento dei signori magistrati
N.4860 Reg. Gen.
ANNO 2004

- Nicolò Monteleone Presidente

- Calogero Ferlisi Consigliere-relatore

- Achille Sinatra Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4860/2004, Sez. III, proposto dai sigg. PROVENZANO Salvatore, CHIAPPONE Domenico, SUTERA Salvatore, MONTALBANO Paolo, STEFANO Quintino, DURANTE Francesco, MANNA Michele, SPECIALE Nunzio, e AIELLO Gioacchino, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Torquato Tasso n. 34 presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;

contro

il COMUNE di BAGHERIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, dall’avv. Vittorio Fiasconaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso lo Studio dell’avv. M. Fricano;

e nei confronti

- dei sigg. STIRA Antonino, SAMMARCO Vincenzo, TRIPOLI Giovanni Battista, LA BIANCA Antonino, non costituitisi in giudizio;

dei sigg. DI BENEDETTO Antonio, DI CRISTINA Antonio, GAGLIANO Santo, rappresentati e difesi dal prof. avv. Sergio Agrifoglio, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via B. Latini, n. 34;

per l'annullamento

I) della delibera n. 179 del 24 giugno 2004 della Giunta Comunale di Bagheria, pubblicata all'Albo Pretorio in data 27 giugno 2004 e successivamente notificata personalmente agli odierni ricorrenti, avente ad oggetto: "Convalida e sanatoria atti ed inquadramento di ulteriori sette istruttori di vigilanza";

2) della delibera n. 178 del 24 giugno 2004 della Giunta Comunale di Bagheria, pubblicata all'Albo Pretorio in data 27 giugno 2004, avente ad oggetto: "Approvazione Piano operativo triennale 2004/2006”:

3) del provvedimento dirigenziale n 242 prot. del 5 agosto 2004, notificato agli odierni ricorrenti in data 17 agosto 2004, con il quale è stato disposto l'inquadramento di ulteriori n. 7 Istruttori Direttivi di Vigilanza nella categoria D di cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, con decorrenza giuridica ed economica dal 10 agosto 2004, nonché alle condizioni meglio specificate in detto provvedimento;

5) della delibera n 68 del 16 marzo 2004 (e relativi allegati), con la quale, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, la Giunta Comunale di Bagheria ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria, nonché di quella definitiva, ''tenendo conto delle invarianze di spesa rispetto a quella virtuale relativa alla dotazione organica vigente";

6) della deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n. 19 del 22 gennaio 2003, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo. Integrazione al piano triennale del fabbisogno del personale e relativo Bando di progressione verticale di cui alla Deliberazione di G.M. n. 431/02";

7) della deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n. 37 del 12 febbraio 2003, avente ad oggetto: "Modifica deliberazione n. 431 del 24. 12.2002 Approvazione fabbisogno triennale delle assunzioni;

8) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque collegato ai provvedimenti sopraindicati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, con le relative difese;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinteressati Di Benedetto Antonio, Di Cristina Antonio, Gagliano Santo, depositato in data 3 marzo 2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg. PROVENZANO Salvatore e consorti (dipendenti del Comune di Bagheria, in servizio presso il Comando di Polizia Urbana, Settore VIII, nel profilo di Istruttore di Vigilanza, categoria C/4), impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, esponendo in fatto quanto segue:

A) Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 232 dell’ 8 novembre 2001, il Comune di Bagheria approvava il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali con la correlativa dotazione organica, individuando nel Settore VIII - Polizia Urbana n. 13 posti di nuova istituzione, vacanti e disponibili, nel profilo di istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D/l del C.C.N.L. 31 marzo 1999;

B) Con successiva delibera n. 431 del 24 dicembre 2002, la G.M. di Bagheria approvava, sia il piano triennale di fabbisogno di personale relativo al periodo 2003/2005 (ex art. 39 L. n. 449/1997), sia l'avvio delle selezioni verticali per la copertura nell'anno 2003 di complessivi n. 113 posti vacanti della dotazione organica (approvata con la delibera n. 232 cit.), tra cui n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D/1. “In particolare - notano i ricorrenti -, secondo le previsioni del suddetto piano, la copertura dei complessivi n. 11 ... posti di nuova istituzione nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, da attuarsi esclusivamente mediante progressione interna, veniva così scaglionata nel triennio: n. 4 posti nell'anno 2003, n. 4 posti nell'anno 2004 e n. 3 posti nell'anno 2005”;

C) Con determinazione n. 56 del 27 dicembre 2002, il Direttore Generale approvava il bando di selezione verticale interna per la copertura nell'anno 2003 dei predetti n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D/1; selezione alla quale tutti gli odierni ricorrenti chiedevano di partecipare con istanze presentate entro la fine del mese di gennaio 2003 (la data di scadenza per la presentazione delle domande era quella del 31 gennaio 2003);

D) Ad oltre un mese dall'approvazione del bando di cui sopra (del 27 dicembre 2002) “... e quasi in coincidenza con la scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione medesima (30 gennaio 2003), con deliberazione n. 19 del 22 gennaio 2003 (confermata con successiva deliberazione n. 37 del 12 febbraio 2003) la Giunta Comunale di Bagheria procedeva alla «correzione» del piano triennale delle assunzioni 2003/2005, concentrando per intero nel solo anno 2003 il fabbisogno di personale di Polizia Urbana con profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, e disponendo nel contempo l'integrazione del bando ..., nel senso che esso ... avrebbe dovuto riferirsi alla copertura non più di n. 4, ma di complessivi n. 11 posti del profilo considerato”; e ciò senza considerare “... il tassativo disposto di cui all'art. 34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, con il quale il Legislatore - nell'imporre alla amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere alla rideterminazione delle proprie piante organiche secondo i principi ed i criteri enunciati in tale norma (cfr. 1° e 2° comma), aveva provvisoriamente operato una rideterminazione ope legis delle dotazioni organiche vigenti le quali venivano individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale";

E) Il suddetto profilo di illegittimità, delle delibere n. 19 e n. 37 del 2003, risulterebbe evidenziato dallo stesso Ufficio Legale del Comune di Bagheria nella nota n. 24234 prot. del 23 marzo 2004, allegata alla deliberazione n. 179 del 27 giugno 2004;

F) A conclusione della procedura selettiva, la G.M., con deliberazione n. 382 del 5 dicembre 2003, approvava la graduatoria finale nelle cui prime quattro posizioni risultavano collocati, rispettivamente, i sigg. Bartolone Giuseppe, Pilato Salvatore, Scirè Vincenzo e Bartolone Salvatore, i quali, con determina dirigenziale n. 113 del 23 dicembre 2003, venivano nominati a decorrere dal 31 dicembre 2003.

G) Con nota del 12 febbraio 2004, “alcuni fra i partecipanti (gli odierni controinteressati) alla procedura selettiva di che trattasi - collocati nei posti dal 5° all'11° della graduatoria finale ... chiedevano alla Amministrazione comunale di Bagheria l'inquadramento nella categoria D/1 con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2003 ... allegando all'uopo parere legale. Un contrario esposto, inviato dagli odierni ricorrenti, restava senza esito e “... di lì a poco, con delibera n. 68 del 16 marzo 2004, la Giunta Comunale di Bagheria, in esecuzione dell'obbligo di rideterminazione posto dall'art. 34 della L. n. 289/2002 approvava le nuove piante organiche, provvisoria e definitiva (Allegati B e C), nonché il prospetto finanziario comprovante l'attuazione dell'obbligo di invarianza di spesa (Allegato D); con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale rilevava la necessità che il piano triennale 2003/205 venga aggiornato in funzione della stabilizzazione del personale ASU, prevedendo un piano operativo che va dal 2004 al 2006";

H) Indi, con deliberazioni n 178 e n. 179 adottate in data 24 giugno 2004 e pubblicate all'Albo Pretorio in data 27 giugno 2004, la G.M. di Bagheria ha rispettivamente provveduto:

- all'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2004/2006, nel quale è stata prevista la copertura di complessivi n. 19 posti di categoria D\1, profilo professionale Istruttore Direttivo; tra i quali sarebbero ricompresi anche n. 8 posti "vacanti" di nuova istituzione, nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, Settore Polizia Urbana;

- alla convalida e sanatoria delle proprie deliberazioni n 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003,

- alla integrazione della deliberazione n. 382 del 5 dicembre 2003, con la quale era stata approvata la graduatoria finale della selezione interna per la copertura dei n. 4 posti in argomento, "... dichiarando vincitori anche i candidati collocatisi dal quinto all'undicesimo posto (odierni controinteressati), che sono stati inquadrati, con decorrenza giuridica ed economica dal 10 agosto 2004, giusta determina dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004, notificata agli odierni ricorrenti in data 17 agosto 2004;

2. In punto di diritto, i ricorrenti deducono:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della L.27 dicembre 2002 n. 289 - Violazione dei principi generali in materia di convalescenza degli atti amministrativi - Nullità dell'atto sanato - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dello sviamento:

Dopo aver indetto la selezione verticale interna de qua (entro la data del 31 dicembre 2002) per n. 4 posti, il Comune di Bagheria avrebbe posto in essere “... una serie di atti manifestamente in contrasto non soltanto con le proprie originarie determinazioni circa il fabbisogno di personale ed i tempi delle assunzioni, ma altresì (ciò che più rileva in questa sede) con le norme imperative di legge nel frattempo entrate in vigore; e ciò nel forzato tentativo di perseguire oltre ogni ragionevole limite il proprio dichiarato (con le deliberazioni n. 19 e n 37, «convalidate» e «sanate» con deliberazione n. 179) intento di includere nella selezione verticale già in itinere ulteriori n. 7 posti di lstruttore Direttivo di Vigilanza, concentrando nel solo anno 2003 l'intero fabbisogno di personale con il suddetto profilo (con buona pace delle legittime aspettative di progressione degli odierni ricorrenti)”.

Quanto alle deliberazioni n. 19 e n 37, esse sarebbero “... affette non solo da mera illegittimità, bensì (e precipuamente) da nullità per carenza di potere della P.A., essendo state adottate in materia sottratta all'autorità amministrativa e riservata al Legislatore (vale a dire, la «sostanziale» modifica delle piante organiche esistenti alla data del 31 dicembre 2002 ... per effetto della rideterminazione provvisoria operata con l’art. 34, comma 3, cit.)”. In articolare, si fa osservare che gli ulteriori 7 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza “... non inclusi alla data del 31 dicembre 2002 in alcuna procedura di reclutamento dovevano considerarsi ex lege definitivamente espunti dalla dotazione organica individuata ai sensi del succitato art. 34 (quantomeno sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione delle piante organiche di cui all'art. 34, comma 1); conseguentemente, non soltanto rimaneva totalmente esclusa qualsiasi potestà decisionale della P.A. in subiecta materia, ma ancor più l'Amministrazione comunale non avrebbe mai potuto deliberatamente procedere - come in effetti ha indebitamente proceduto il Comune odierno resistente - ad una «reintroduzione» in pianta organica di posti del tutto inesistenti, mediante atti (asseritamente) «correttivi» ed «integrativi» del piano triennale delle assunzioni, salvo poi a «convalidare» e «sanare» siffatti provvedimenti (tuttavia) radicalmente invalidi per difetto di presupposti e carenza di potere”.

Ancora sul potere di “convalida” esercitato dal Comune con le predette deliberazioni nn. 178 e 179 del 2004, i ricorrenti osservano che:

- nella fattispecie, la G.M. di Bagheria avrebbe, “... disposto la convalida e sanatoria di atti inconvalidabili siccome affetti da vizi «sostanziali» che esulano il mero ambito «procedurale» e/o formale, riguardando la stessa possibilità di esercitare in concreto una potestà amministrativa in materia sottratta a tale settore”;

- “... il presupposto «sostanziale» - indefettibile ai fini della validità delle delibere oggi convalidate e consistente appunto nella preventiva sussistenza di tali posti nella dotazione organica alla data del 31 dicembre 2002 - non poteva essere legittimamente reintrodotto «ora per allora» né mediante un provvedimento di convalida, né tanto meno attraverso l'approvazione della nuova pianta organica, né ancora mediante l'aggiornamento della programmazione triennale di fabbisogno del personale”.

Si fa osservare, infine, che “... risulta altresì palesemente illegittima la «integrazione» (anche questa con efficacia asseritamente «sanante», secondo le intenzioni del Comune di Bagheria) della delibera n. 382 siccome disposta con l'impugnata deliberazione n. 179, nella quale ultima sono stati dichiarati vincitori «ora per allora» anche gli odierni controinteressati; a tutto voler concedere, con la citata delibera n. 382 del 5 dicembre 2003 (cui ha fatto seguito la determina di inquadramento) è stata approvata la graduatoria di una procedura selettiva indetta per la copertura di soli n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza. Pertanto, la situazione si è cristallizzata a quella data e non può certo modificarsi per effetto di una mera «integrazione», pena lo stravolgimento delle posizioni degli altri idonei non vincitori (i quali, come i ricorrenti, hanno un preciso interesse alla indizione di un nuova procedura selettiva)”.

II) Violazione delI'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti e dello sviamento.

I provvedimenti impugnati - e, segnatamente, la deliberazione n. 179 del 24 giugno 2004, nonché la determinazione dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004 sarebbero illegittimi siccome elusivi del “... divieto generale per gli enti locali di utilizzare le graduatorie concorsuali per la copertura di posti "istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso come sancito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

In sostanza il Comune di Bagheria avrebbe “... disposto l'inquadramento di ulteriori n. 7 Istruttori Direttivi di Vigilanza (odierni controinteressati) utilizzando illegittimamente la graduatoria finale di una selezione verticale avviata per la copertura di soli n. 4 posti, alla quale selezione tali posti rimanevano ... del tutto estranei, non foss'altro che per essere stati «reintrodotti» (melius «istituiti») con le (illegittime) deliberazioni n. 19/2003 e n. 37/2003 adottate successivamente alla data del 27 dicembre 2002 nella quale veniva avviata la procedura selettiva medesima”.

Né - continuano i ricorrenti - potrebbe rilevare in contrario - come si fa da parte della P.A. nelle premesse dell'impugnata deliberazione n. 179/2004 - “... che l'inquadramento degli odierni controinteressati non opererebbe come scorrimento di graduatoria atteso che i posti messi «irregolarmente» a concorso sarebbero stati n. 11 (e non solo n. 4) in virtù della deliberazione di G.M. n.19/2003 da ultimo convalidata e sanata”, dato che “... il divieto di «scorrimento» non è superabile per effetto di meri provvedimenti conservativi ..., cristallizzandosi la situazione dei posti per i quali è consentita la utilizzazione della graduatoria al momento di indizione delle procedure concorsuali”.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289:

La asserita "invarianza di spesa", alla quale si riferisce la deliberazione n. 68 del 16 marzo 2004 nel provvedere alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria e definitiva, non risulta affatto chiara alla luce dei documenti depositati in atti.

Osservano in particolare, i ricorrenti, che “... dal confronto fra le buste paga di un semplice Istruttore di Vigilanza (cat. C/4) e di un Istruttore Direttivo di Vigilanza (categ. D/I), vi sono sensibili differenze monetarie oltre che nello stipendio tabellare, anche in alcune voci di stipendio (indennità di comparto, straordinario); onde, non risulta perfettamente chiara la concreta rispondenza dell'operato della P.A. ai principi della «invarianza di spesa» tassativamente posti dall'art. 34 della L. 289/2002 in sede di rideterminazione delle piante organiche”.

3. In conclusione, i ricorrenti chiedono all’adito Tribunale di annullare i provvedimenti indicati in epigrafe con vittoria di spese. In via istruttoria chiedono “... disporsi C.T.U. al fine di accertare l'osservanza del principio dell'invarianza di spesa nella rideterminazione delle dotazioni organiche posto dall'art. 34 della L. n. 289/2002 o, in subordine, disporsi verificazione al fine di acquisire documentati. chiarimenti dal Comune di Bagheria su tale circostanza ... con riserva di chiedere e quantificare l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo operato della P.A.”.

4. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che con rituale memoria difensiva contesta l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese. In particolare il Comune eccepisce:

- il difetto di giurisdizione relativamente alla determinazione n. 242 del 5.8.2004 di nomina degli ulteriori sette concorrenti;

- il difetto di legittimazione “attiva” sotto il profilo del difetto di interesse, in quanto dall’annullamento non seguirebbe la indizione di una nuova procedura di progressione verticale interna;

- il difetto di legittimazione attiva per difetto di lesione;

- l’omessa impugnazione, a suo tempo, delle delibere n. 19 e 37 del 2003 in relazione alle quali i ricorrenti si sarebbero avvalsi della selezione per la copertura di n. 11 posti e non 4 (manifestando acquiescenza alle dette delibere).

Nel merito il Comune assume che:

a) la delib. G.M. 179/2004 avrebbe sanato tutto non essendovi alcun divieto di convalida;

b) in ordine alla lamentata violazione del divieto di scorrimento della graduatoria, sussisterebbe il difetto di giurisdizione in quanto inerente a provvedimenti a valle della graduatoria.

5. Si sono costituiti in giudizio, con atto depositato in data 3 marzo 2006, anche gli intimati controinteressati Di Benedetto Antonio, Di Cristina Antonio, Gagliano Santo, eccependo l'inammissibilità del gravame sotto più profili chiedendone, in subordine, il rigetto con vittoria di spese.

6. I ricorrenti hanno prodotto, in data 3 marzo 2006, memoria con la quale hanno insistito per l'accoglimento del gravame, soffermandosi, in particolare, sugli esiti della ispezione disposta dall’Assessorato regionale EE.LL. come risultanti dalla relazione del 23.5.05 (pagg. 13 e segg. e nota 735).

7. Alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, presenti i difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In punto di fatto occorre premettere che:

- per effetto di deliberazione Comm. Str. n. 232 dell'8 novembre 2001, (approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali e della dotazione organica) al Settore VIII - Polizia Urbana - venivano assegnati n. 13 posti, di nuova istituzione, per il profilo di istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D/l del C.C.N.L. 31 marzo 1999;

- con delibera G.M. n. 431 del 24 dicembre 2002 veniva approvato il piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2003/2005 (ex art. 39 L. n. 449/1997), nonché l’indizione di “selezioni verticali” per la copertura nell'anno 2003 di n. 113 posti vacanti della predetta dotazione organica. In particolare, la copertura di n. 11 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza veniva scaglionata nel triennio come segue: n. 4 posti nell'anno 2003; n. 4 posti nell'anno 2004; n. 3 posti nell'anno 2005;

- in attuazione delle dette disposizioni, il Direttore Generale, con determ. n. 56 del 27 dicembre 2002, approvava il bando di selezione verticale interna per la copertura nell'anno 2003 di n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D/I. Il termine di scadenza delle relative domande era fissato per il 30 gennaio 2003;

- intanto, con la sopravvenuta L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 34, (“Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici”), commi 1-3, il Legislatore ha stabilito che:

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

“a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

“b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

“c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

“3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002”.

2. La prima conclusione che si trae da quanto detto, è che, per effetto del comma 3 dell’art. 34 cit., nella pianta organica (provvisoria) del Comune di Bagheria erano da intendersi inclusi n. 4 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza categ. D\1, e ciò in ragione del solo fatto che per gli stessi n. 4 posti risultava essere in corso la procedura di mobilità verticale indetta con la ricordata determinazione dirigenziale n. 56 del 27.12.2002.

3. Successivamente, la G.M. di Bagheria, con deliberazione n. 19 del 22 gennaio 2003 (confermata con successiva deliberazione n. 37 del 12 febbraio 2003), riteneva di modificare il piano triennale delle assunzioni 2003/2005, concentrando la copertura di tutti gli 11 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza nel solo anno 2003, e di integrare il bando concorsuale, nel senso che lo stesso era indetto per la copertura di complessivi n. 11 posti, in luogo dei 4 posti originariamente previsti. E tuttavia, poiché - come già detto - l'art. 34 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 aveva autoritativamente rideterminato in via provvisoria le dotazioni organiche degli EE.LL., nei termini sopra precisati, si procedeva, interlocutoriamente, ad acquisire un parere dell’Ufficio Legale del Comune di Bagheria; parere che è stato reso con nota prot. n. 24234 del 23 marzo 2004, nella quale si evidenzia che:

- dall’art. 34, comma 3, L. n. 289/2002 “scaturiva ... la logica conseguenza per cui, alla data del 31.12.2002 tutti i posti non occupati della dotazione organica (e diversi da quelli oggetto di espletamento di procedure reclutamento, mobilità o riqualificazione) risultavano soppressi, e ciò a seguito della provvisoria rideterminazione operata ope legis”;

- “i 7 posti di categoria D1 relativi al concorso in questione, alla data del 31.12.2002 non erano occupati, né per essi era stata avviata una procedura di reclutamento, mobilità o riqualificazione” (ossia gli stessi assunti su cui si basano le doglianze degli odierni ricorrenti).

Sta di fatto che la graduatoria finale veniva approvata con delib. G.M. n. 382 del 5.12.2003 e - secondo quanto previsto “ab origine” nel bando - venivano nominati, a decorrere dal 31 dicembre 2003, solamente i primi quattro concorrenti (Bartolone Giuseppe, Pilato Salvatore, Scirè Vincenzo e Bartolone Salvatore), come da determina Dirig.le n. 113 del 23 dicembre 2003.

4. Ancora dopo, la G.M. di Bagheria, con delibera n. 68 del 16 marzo 2004, rideterminava le nuove piante organiche, provvisoria e definitiva (Allegati B e C), nonché il prospetto finanziario comprovante l'attuazione dell'obbligo di invarianza di spesa (Allegato D); rilevando, altresì, la necessità di aggiornare il piano triennale 2003/2005 “in funzione della stabilizzazione del personale ASU”, stabilendo anche un piano operativo dal 2004 al 2006 (successivamente approvato con delibera n. 178 del 27 giugno 2004).

Seguivano le deliberazioni n 178 e n. 179 entrambe adottate in data 24 giugno 2004 (pubblicate all'Albo Pretorio in data 27 giugno 2004), con cui la G.M. provvedeva: a) ad approvare il piano triennale di fabbisogno del personale 2004/2006, nel quale veniva inclusi n. 8 posti "vacanti" di nuova istituzione, nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, Settore Polizia Urbana; b) a convalidare e sanare le deliberazioni n 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 (di incremento dei posti da coprire da 4 a 11) e quindi (integrando la deliberazione n. 382 del 5 dicembre 2003) dichiarare vincitori anche i candidati collocatisi dal quinto all'undicesimo posto (odierni controinteressati), da inquadrarsi con decorrenza giuridica ed economica dal 10 agosto 2004, giusta determina dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004, notificata agli odierni ricorrenti in data 17 agosto 2004.

5. Fatte tali premesse in fatto, vanno esaminate, in primo luogo, le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate tanto dal Comune resistente, quanto dai controinteressati costituitisi in giudizio.

A) Sotto in primo profilo il Comune di Bagheria ed i controinteressati eccepiscono il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnativa della determinazione n. 242 del 5.8.2004, di nomina degli ulteriori 7 candidati di cui in narrativa, assumendo trattarsi di provvedimento (appunto di nomina per scorrimento della graduatoria) che esulerebbe dal procedimento concorsuale, sul quale solamente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

L’eccezione, che intende, all’evidenza, riferirsi a quanto disposto dall’art. 63 del T.U. n. 165/2001 (alla cui stregua spettano alla cognizione del giudice ordinario “le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”), è irrilevante ai fini del decidere, in quanto i ricorrenti contestano in via pregiudiziale il bando di selezione, come successivamente modificato, anche in sanatoria, sicché la contestata nomina di ulteriori sette concorrenti, proprio per essere conseguenza del bando modificato verrebbe caducata (e non solamente viziata) dall’eventuale accoglimento del ricorso. Da qui la evidenziata irrilevanza dell’eccezione sulla domanda principale proposta dai ricorrenti, la quale attiene certamente alla materia “concorsuale”.

Inoltre, è a dirsi che la procedura concorsuale di che trattasi viene impugnata dagli odierni ricorrenti con riguardo al postulato rispetto di atti organizzativi-autoritativi (quelli di rideterminazione della pianta organica e di indizione della procedura selettiva) che nulla hanno a che vedere con la natura privatistica del rapporto di pubblico impiego, onde l’intera vertenza finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo la cui cognizione non può che rientrare nella giurisdizione generale di legittimità affidata al giudice amministrativo. (cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 26 settmbre 2003 n.5495).

Per il resto è solo da osservare che:

- l'art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, là dove riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro per la prima volta, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore, dovendo il termine «assunzione» essere correlato alla qualifica che il candidato tende a perseguire, e non esclusivamente all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale (Cons. St., Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5518; Cass. civ., SS.UU., 15 ottobre 2003, n. 15403);

- la nuova disciplina introdotta dall’art. 45 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 - che, in attuazione dell’art. 11 comma 4 L. 15 marzo 1997 n. 59, ha completato il processo di privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni - esclude in modo espresso dalla cognizione del giudice ordinario solo le controversie che riguardano le residuali categorie ancora a regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 2 commi 4 e 5 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, nonché la materia dei concorsi per l'assunzione e l'accesso al pubblico impiego e gli atti di organizzazione generale a monte del contratto collettivo ed individuale di lavoro; sicché, mentre rientra nella giurisdizione ordinaria tutto ciò che riguarda direttamente la disciplina del rapporto individuale di lavoro, quale regolato dai contratti collettivi e decentrati di lavoro, rimane riservata alla giurisdizione amministrativa la cognizione sui principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i rispettivi ordinamenti, sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche e quant'altro sia espressione di potestà autoritativa nell’esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell’organizzazione generale del lavoro, non inerenti all’attività paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto stesso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma 11 settembre 2003, n. 7555).

B) Lo stesso profilo di irrilevanza sussiste per l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e dai controinteressati con riguardo alla questione dedotta dai ricorrenti circa una pretesa illegittima “utilizzazione” (mediante “scorrimento”) della graduatoria in argomento, trattandosi, anche in questo caso, di questione che inerisce, sì, a provvedimenti successivi all’approvazione della graduatoria medesima, ma che si collocano a valle degli atti presupposti di cui sopra (di rideterminazione della pianta organica e di modifica, in sanatoria, del bando concorsuale, relativamente al numero dei posti disponibili) e verrebbero caducati dall’eventuale accoglimento del ricorso nel merito.

C) I controinteressati eccepiscono, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo assumendo che la presente vertenza, ancorché di natura “endoconcorsuale”, investirebbe comunque la progressione di carriera verticale, all’interno di una stessa “area” da parte di soggetti già titolari di rapporti di pubblico impiego.

Anche tale eccezione non appare condivisibile in quanto, quale che sia la natura della progressione verticale in argomento (ossia: intra o extra “area”), è indubbio che il tema pregiudiziale da decidere è la verifica del rispetto (o meno) da parte del Comune del bando di selezione, del piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2003/2005 e delle presupposte norme di legge, direttamente incidenti sulla pianta organica del Comune; e ciò in relazione all’interesse legittimo dei ricorrenti a vere rispettato il bando concorsuale e gli atti ad esso presuposti.

D) Sotto altro profilo, il Comune deduce il difetto di legittimazione “attiva” per difetto di interesse, assumendo che dall’annullamento dei provvedimenti impugnati non seguirebbe (necessariamente) la indizione di una nuova procedura di progressione verticale interna.

L’eccezione non può essere condivisa, in quanto, l’eventuale accoglimento del ricorso, pur non implicando necessariamente la indizione di una nuova procedura interna, offrirebbe - con certezza - una ulteriore chance agli odierni ricorrenti, il cui interesse strumentale (verso la indizione di ulteriori selezioni verticali interne o di ulteriori pubbliche procedure per la copertura dei n. 7 posti in questione) appare del tutto evidente.

E’ noto infatti che la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile non solo nel caso in cui dall'annullamento dell'atto derivi un vantaggio diretto ed immediato, ma anche nell'ipotesi in cui il vantaggio è successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento può avere natura strumentale rispetto ad una ulteriore attività dell'Amministrazione intimata, dalla quale la parte ricorrente può ottenere un risultato positivo (cfr. Cons. St., Sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2327; Sez. VI, 22 giugno 2004, n. 4412; con specifico riguardo alla materia concorsuale cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 ottobre 2000, n. 5342; Sez. I, par. 25 luglio 2001, n. 131 e par. 1 marzo 2000, n. 742).

E) Eccepisce ancora, il Comune, il difetto di legittimazione attiva per difetto di lesività dei provvedimenti impugnati, in quanto i ricorrenti non contesterebbero la graduatoria. Parimenti, i controinteressati eccepiscono che i provvedimenti impugnati non avrebbero “leso minimamente” le posizioni giuridiche dei ricorrenti (così a pag. 7 della memoria di costituzione) che avrebbero regolarmente partecipato al procedimento di cui ora si dolgono (in relazione a che sussisterebbe una palese acquiescenza).

Anche tali assunti appaiono non condivisibili, in quanto:

- i ricorrenti non avevano motivo (o onere) per impugnare direttamente anche la graduatoria, atteso che si dolgono, in via pregiudiziale, della intervenuta variazione del bando relativamente al numero dei posti da coprire;

- la graduatoria inoltre risulta approvata con delibera n. 382 del 5.12.2003 e che richiama espressamente, nelle premesse, il bando di selezione indetto per soli “n. 4 posti vacanti di Istruttore direttivo di vigilanza” (cfr. copia in atti);

- la lesione arrecata ai ricorrenti dai provvedimenti impugnati consiste nella definitiva copertura dei sette posti di organico di cui sopra (non compresi nell’originario piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2003/2005), con conseguente preclusione di ogni ulteriore possibilità di accesso per i medesimi ricorrenti; e ciò a fronte di un bando concorsuale (al quale essi hanno partecipato) indetto per soli quattro posti ed in presenza di pianta organica provvisoriamente determinata ex lege (ex art. 34, comma 3, L. 289/2002);

- l’eccepita acquiescenza non appare sorretta da alcun principio di prova, tale da paralizzare l’intero ricorso. In particolare, il Collegio osserva che:

- nel fascicolo dei ricorrenti è prodotta copia della domanda di ammissione al procedimento selettivo presentata dal ricorrente Provenzano Salvatore e tale domanda si riferisce espressamente alla procedura indetta per n. 4 posti;

- solamente per il ricorrente Speciale Nunzio risulta prodotta in atti, dai controinteressati (e per di più tardivamente), copia dell’istanza di questi, del 28.01.2003, per la partecipazione al concorso ad n. “11 posti”.

E) Infine, il Comune eccepisce l’omessa tempestiva impugnazione delle delibere di Giunta n. 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 che avrebbero ampliato il numero dei posti da coprire e che, secondo la tesi del Comune, sarebbero state sanate con gli atti deliberativi n 178 e n. 179 del 24 giugno 2004.

Anche tale eccezione appare priva di giuridica consistenza, perché viene posta in termini assolutamente astratti ed assertori, nulla specificandosi circa la concreta conoscenza di tali delibere da parte di tutti gli odierni ricorrenti prima del sessantesimo giorno antecedente la notifica del ricorso; né viene adeguatamente chiarità la immediata efficacia di tali delibere sulla graduatoria e sulle nomine dei vincitori, visto che:

- questi ultimi sono stati nominati nel mese di dicembre del 2003 nel previsto numero di 4 e ciò in forza della delib. di G.M. n. 382/2003 (che come detto si riferisce espressamente a n. 4 posti) e della determina Dirig.le n. 113 del 23 dicembre 2003 (la quale non fa alcuna menzione della modifica del numero dei posti - da n. 4 a n. 11 - di cui alla delib. G.M. n. 37/2003);

- lo stesso Comune, peraltro, ha ritenuto di dovere riprovvedere (in sanatoria) circa il numero dei posti da coprire e ciò a mezzo delle delibere nn. 178 e 179 del 2004; ossia prendendo atto dei profili di illegittimità delle delibere di G.M. nn. 19 e 37 del 2003 già evidenziati nel parere reso dall’Ufficio Legale con nota prot. n. 24234 del 23 marzo 2004.

Per le dette ragioni devesi ritenere che i ricorrenti validamente impugnano, col ricorso in esame (notificato l’8 ottobre 2004) tutte le dette delibere in argomento unitamente agli atti applicativi, di cui sono venuti a conoscenza a seguito della ricevuta notifica, in data 17 agosto 2004, della determina dirigenziale n. 242 del 5 agosto 2004 (nella quale si trova lo specifico riferimento alle citate deliberazioni G.M. n. 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 come anche alla successiva sanatoria disposta con la delibera n. 179 del 2004 - cfr. copia in atti -).

In ogni caso, stando agli atti di causa ed alla stessa prospettazione del Comune resistente, non è dato comprendere quale concreto effetto lesivo a carico degli odierni ricorrenti potesse direttamente derivare dalle accennate deliberazioni n. 19 e n. 37 del 2003, siccome atti totalmente ignorati dallo stesso Comune nell’atto deliberativo n. 382/2003 di approvazione della graduatoria e nella determiina dirigenziale n. 242/2004 di nomina di soli quattro vincitori e quindi, di fatto, non immediatamente efficaci sulla procedura in corso.

F) I controinteressati, a loro volta, eccepiscono anche l’inammissibilità del ricorso in quanto vi si postulerebbe la disapplicazione da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti di progressione di carriera adottati, nelle more del giudizio, dal Comune di Bagheria a beneficio dei controinteressati medesimi.

L’eccezione non coglie nel segno perché gli atti concorsuali impugnati si collocano, come già evidenziato, a monte di ogni ulteriore provvedimento, sia in termini temporali, sia in senso logico-giuridico, di guisa che l’area del contendere non sconfina di certo in tali ulteriori provvedimenti, la cui sorte segue automaticamente l’esito del presente giudizio (ossia senza che occorra alcuna specifica statuizione di natura “disapplicativa” su tali ulteriori provvedimenti).

Conclusivamente, nessuna delle sollevate eccezione appare tale da determinare la preclusione dell’esame in merito del ricorso per la parte in cui investe le questioni (pregiudiziali) del rispetto del bando di concorso e delle norme allo stesso sopraordinate, nonché della legittimità, o meno, delle modifiche apportate a posteriori (e\o in sanatoria) alla pianta organica, al piano delle assunzioni per il periodo 2003-2005 e quindi allo stesso bando di concorso; ciò perché, ad avviso di questo Collegio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali è tale da investire tutte le questioni che, a prescindere dai provvedimenti di nomina (affidati alla cognizione del giudice ordinario), siano obiettivamente e soggettivamente afferenti al rispetto delle regole poste dall’Amministrazione con la “lex specialis” del procedimento e con i provvedimenti di organizzazione burocratica dell’Amministrazione stessa (ossia, laddove vengano in rilievo - come nella fattispecie - profili di sicura natura autoritativa, certamente estranei alla logica “privatistica”, alla quale soggiace, ora, il rapporto di pubblico impiego e che giustifica, anche in termini costituzionali, l’attribuzione della relativa giurisdizione del giudice ordinario).

6. Nel merito, il ricorso è fondato.

E’ pacifico in atti (ed è comprovato dalla documentazione disponibile) che presso il Comune di Bagheria, alla data del 31.12.2002, c’erano solo 4 posti di istruttore direttivo cat. D1 da computarsi nella pianta organica provvisoria come direttamente determinata dall’art. 34, comma 3, L. n. 289/2002. Da ciò discende che:

- la selezione di cui al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 56 del 27 dicembre 2002 non poteva che riguardare i 4 posti disponibili nella pianta organica provvisoria, nel rispetto del piano triennale di fabbisogno di personale per il periodo 2003/2005 (approvato con G.M. n. 431 del 24 dicembre 2002);

- illegittimamente la G.M., con le delibere n. 19 e 37 del 2003, ha disposto di coprire anche gli ulteriori 7 posti vacanti la cui copertura invece col predetto originario piano triennale 2003-2005 era stata scaglionata nel tempo (n. 4 posti nell'anno 2003, n. 4 posti nell'anno 2004 e n. 3 posti nell'anno 2005).

E di tale palese illegittimità si è ben reso conto anche il Comune di Bagheria, il quale ha ritenuto di poterla sanare in autotutela mediante “convalida ex tunc”, giuste le deliberazioni di G.M. n 178 e n. 179 entrambe del 24 giugno 2004, con cui si è, rispettivamente, provveduto:

a) ad approvare il piano triennale di fabbisogno del personale 2004/2006, nel quale venivano inclusi n. 8 posti "vacanti" di nuova istituzione, nel profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza, Settore Polizia Urbana;

b) a convalidare e sanare le deliberazioni n 19 del 22 gennaio 2003 e n. 37 del 12 febbraio 2003 (di incremento dei posti da coprire da 4 a 11) e quindi (integrando la deliberazione n. 382 del 5 dicembre 2003 di approvazione della graduatoria) dichiarare vincitori anche i candidati collocatisi dal quinto all'undicesimo posto (odierni controinteressati), da inquadrarsi con decorrenza giuridica ed economica dal 10 agosto 2004, giusta determina dirigenziale n. 242 prot. del 5 agosto 2004 (che come si è già detto è stata notificata agli odierni ricorrenti il 17 agosto 2004).

7. Di siffatta sanatoria (“convalida ex tunc” delle delibere nn. 19 e 37 del 2003) si dolgono i ricorrenti assumendo in concreto (v. primo motivo) che la fattispecie non fosse tale da legittimare l’esercizio del relativo potere.

La doglianza appare condivisibile.

L’istituto della convalida (ossia della sanatoria di un provvedimento invalido da parte della stessa Autorità emanante) è da ritenersi ammissibile solo ove risulti concretamente possibile eliminare, tramite un atto successivo (e con effetti “ora per allora”), l’illegittimità esistente al momento dell’emanazione dell’atto viziato (come di regola avviene nei casi di vizi di natura formale, o procedimentale). Di conseguenza, non possono ritenersi sanabili gli atti la cui illegittimità derivi dalla violazione di una precisa disposizione di legge, tanto più se la sua portata precettiva investa il “tempo” stesso dell’emanazione dell’atto ed i relativi presupposti giuridici ad una certa data; come è da ritenersi nel caso di specie con riguardo all’art. 34, comma 3, della L. n. 289/2002, che - come si è detto - ha fissato le dotazioni organiche provvisorie di tutte le amministrazioni pubbliche (compresi i comuni) “in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002” facendo salvi i soli concorsi “in itinere”, di guisa che nessuna procedura concorsuale si sarebbe potuta indire, “ab origine”, per posti non ricompresi nella dotazione organica legislativamente definita alla data come sopra determinata.

Ne discende che non era possibile superare tale vizio con la previsione, in sanatoria, della copertura di ulteriori sette posti non riconducibili alla (allora) vigente pianta organica provvisoria determinata “ex lege” (per l’affermazione del principio, ancorché in materia di illegittima convalida di atti relativi a procedure espropriative emessi senza la indicazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2000 n. 4158; Sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1326; 5 giugno 1995 n. 416; 21 novembre 1994 n. 940; Trib. S.A.P. 14 giugno 2004, n. 68; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 18 febbraio 2003, n. 301; T.A.R. Puglia, Lecce, 24 maggio 2001, n. 2413).

Priva di pregio appare l’osservazione del Comune secondo cui non sussisteva, nella fattispecie, alcun divieto di convalida: questa, infatti, pur essendo astrattamente ammissibile in svariate ipotesi, non poteva nel caso specifico operare perché l’esercitato potere di sanatoria ha finito, sostanzialmente, non col rimuovere “ex tunc” il vizio dell’atto, bensì con l’“aggirare” la norma imperativa che fin dall’origine doveva essere rispettata ed applicata (ossia il limite dei posti presenti nella pianta organica provvisoria ad una certa data ex L. n. 289/2002, art. 34, co. 3, vigente al momento dell’emanazione delle convalidate delibere nn. 19 e 37 del 2003).

In altri termini, l’impugnativa della delibera n. 178/2004 (di modifica della pianta organica e del piano delle assunzioni) e della delibera n. 179/2004 (di convalida delle delibere nn. 19 e 37 del 2003), si appalesa fondata laddove si consideri che, attraverso tali atti, si è conseguito il risultato di:

- modificare a posteriori il piano triennale delle assunzioni 2003-2005, approvato con G.M. n. 431 del 24 dicembre 2002, sulla cui base era stata indetta la procedura selettiva per soli 4 posti disponibili in pianta organica (det. dirig. n. 56 del 27 dicembre 2002);

- utilizzare tale illegittima modifica per impinguare i posti della selezione indetta con la determinazione dirigenziale n. 56 del 27 dicembre 2002, già “in itinere” alla data di entrata in vigore della L. n. 289/2002, e fatta salva, proprio “ratione temporis”, dall’art. 34, comma 3, della medesima legge.

Quanto sopra rilevato, peraltro, concorda con gli esiti della ispezione disposta dall’Assessorato regionale EE.LL. e di cui alla relazione ispettiva del 23.5.05 prot. n. 1161 (versata in atti dai ricorrenti) nella quale si evidenzia, conclusivamente (v. pagg. 13 e segg.), che:

- le limitazioni delle assunzioni desumibili dalla legge finanziaria per il 2003 coinvolgono anche i concorsi interni;

- sussiste nella specie la violazione dell’art. 34 L. 27.12.02, n. 289.

8. Atteso che la questione proposta col ricorso in esame si risolve in punto di diritto nei termini sopra specificati, non sussistono i presupposti per la chiesta attività istruttoria (anche eventualmente con nomina di un CTU) per accertare l’asserita invarianza della spesa a seguìto delle modifiche apportate al procedimento ed alla pianta organica del Comune con le delibere nn. 178 e 179 del 2004.

9. In conclusione, i provvedimenti impugnati non resistono alle esaminate censure ed il ricorso, assorbito quant’altro, dev’essere accolto con la conseguente statuizione di annullamento dei medesimi provvedimenti per quanto di ragione.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (Duemila\00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 1 4marzo 2006.

I testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze.

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