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Questioni

Nel caso di illegittimità del bando di gara, l'amministrazione può esimersi dal darvi applicazione?

Se l'amministrazione non intende applicare una clausola illegittima, deve operare in autotutela sul bando, oppure, può procedere alla disapplicazione della stessa?

Massime

Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela l’amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie chances di successo.

Il bando costituisce la lex specialis di gara che l’amministrazione si autovincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia illegittimo. Invero anche nel caso di illegittimità del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato l’amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione. Qualora poi l’amministrazione ritenga di dovere operare in autotutela sul bando lo stesso deve essere rimosso integralmente e non può disapplicarlo.

Viene, infatti, pacificamente affermato che il bando di concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (si cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423).


L’amministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dal bando.

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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 24 settembre 2008 n. 8512



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda ter

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
in forma semplificata

sul ricorso n. 8161 del 2008 proposto da:



Morabito Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Santo Delfino, nel cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Dardanelli n. 13;

C O N T R O

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliata ria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

e nei confronti

Cugliandro Roberto, Martire Sergio, Vincenzo Giuseppe, De Vita Gennaro, Marino Vincenzo, Seminara Giorgio, Vazzana Annunziato, Federico Roberto, n.c.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione delle graduatorie dei vincitori per 8 posti nella Regione Calabria, e approvata con D.D. prot. n. 26152 del 13 maggio 2008 – pubblicati il 14 maggio 2008, relativa alla e procedure di selezione interne per il passaggio entro e tra le aree professionali per la copertura di complessivi n. 715 posti, regionalmente ripartiti, nell’area C, posizione economica C1 – profili amministrativi tributari – oggi Terza Area, fascia retributiva “F1” – nell’ambito degli uffici amministrativi del Dipartimento per le Politiche Fiscali, oggi Dipartimento delle Finanze, bandita con decreto del Capo del Dipartimento n. 13302 in data 11 luglio 2001 coordinato con il decreto n. 46188 in data 27.09.2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Amministrazione delle Risorse, e di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale alla suddetta graduatoria;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Relatore alla udienza in Camera di Consiglio del 10 settembre 2008 il Consigliere Germana Panzironi;
Uditi, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, i difensori delle parti presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9, L. 205/2000;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato si chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.
Si premette in fatto di aver partecipato alla selezione in oggetto senza utile collocazione nella graduatoria.
Il ricorso è volto all’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria del corso concorso per il passaggio tra le aree B1, B2, B3 e C1, nonché dell’accordo sindacale 1 agosto 2003 che ha ammesso al corso concorso anche i dipendenti B3 privi dell’anzianità di servizio richiesti dal bando.
In pendenza di un bando di concorso che prevedeva determinati requisiti di ammissione l’Amministrazione, in ossequio all’accordo sindacale 1 agosto 2003, provvedeva ad ammettere al concorso soggetti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, nondimeno erano sprovvisti dei requisiti previsti dal bando. A sua volta poi l’accordo sindacale sarebbe stato giustificato alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 16 maggio 2002 n. 194) che avrebbe escluso la legittimità costituzionale di procedure di progressione interne laddove queste prevedevano l’avanzamento dei vincitori per più di una posizione o di livello.
La questione è stata oggetto di decisioni da parte di altri Tribunali che hanno adottato sentenze in forma semplificata di annullamento delle graduatorie formate ritenendole illegittime.
La sezione ritiene di aderire al suddetto orientamento, ribadito anche dall’ordinanza n. 3465/08 della sezione seconda di questo Tribunale.
Deve essere disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa erariale.
Si sostiene, infatti, che nessun interesse potrebbe vantare il ricorrente dal momento che comunque l’amministrazione non potrebbe che conformarsi al dictum della Corte Costituzionale e procedere all’annullamento del bando.
La tesi non convince.
Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela l’amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie chances di successo.
Ammettere nel caso di specie una sopravvenuta carenza di interesse significa attualizzare una sopravvenienza priva di attualità. Ipotesi, questa da escludersi, analogamente a quanto avviene per l’interesse privo di attualità.
L’improcedibilità del ricorso verrà in essere, se mai, ove l’amministrazione ritiri in autotutela il bando di concorso non prima.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il bando costituisce la lex specialis di gara che l’amministrazione si autovincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia illegittimo.
Invero anche nel caso di illegittimità del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato l’amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione.
Qualora poi l’amministrazione ritenga di dovere operare in autotutela sul bando lo stesso deve essere rimosso integralmente e non può disapplicarlo.
Viene, infatti, pacificamente affermato che il bando di concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (si cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423).
L’amministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dal bando.
Tra l’altro simile modo di procedere determina una evidente lesione della par condicio consentendo di conseguire l’ammissione al concorso solo a coloro che, a suo tempo, pur non avendone titolo, avevano presentato domanda di partecipazione e non già a tutti i soggetti che pure erano in possesso dei requisiti successivamente ritenuti necessari per la partecipazione al concorso.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
L’amministrazione dovrà, pertanto, riformulare la graduatoria avendo cura di escludere dalla stessa i dipendenti B3 privi dei requisiti di ammissione alla procedura.
L’amministrazione, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti, dovrà essere condannata al risarcimento del danno da determinarsi nella misura delle differenze retributive che sarebbero spettate al ricorrente ove lo stesso fosse fin dall’inizio incluso in posizione utile nella graduatoria.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sezione II ter, ACCOGLIE il ricorso n. 8161/2008, meglio in epigrafe specificato, proposto da Morabito Bruno ed altri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2008, con l’intervento dei magistrati:
Michele PERRELLI Presidente
Germana PANZIRONI Consigliere, Est.
Giampiero LO PRESTI Consigliere

 

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Un giorno un curato rivolgendosi ai suoi parrocchiani, che erano in maggior parte persone ricche, disse loro: «Fratelli, come vedete la nostra chiesa è vecchia e ha bisogno di essere restaurata, ma costa caro. Riflettiamo quindi sul da farsi…» All'unisono tutti i parrocchiani risposero che avrebbero pregato Dio affinché li aiutasse a trovare i soldi necessari. Il curato si indignò: «Come? Siete miliardari e volete disturbare il Signore per ottenere una somma di denaro che potreste facilmente trovare voi stessi!»
Ebbene, ecco qual è l'idea della preghiera che hanno molti credenti: reclamano l'intervento divino per i loro affari, mentre potrebbero benissimo arrangiarsi da soli se soltanto si decidessero a fare ciò che è necessario. Se sono un po' altruisti pregano per la pace nel mondo,affinché non ci siano più miserie… ma anche in questo caso è il Signore che deve intervenire. Ecco perché le guerre continuano e la miseria non finisce: perché gli esseri umani scaricano sul Signore un lavoro che dovrebbero compiere loro stessi, mentre dovrebbero chiederGli solo la luce per essere ispirati bene."
(Omraam Mikhaël Aïvanhov).

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