| Massime
Fino
a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela l’amministrazione
è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i
partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il
rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi
le proprie chances di successo.
Il
bando costituisce la lex specialis di gara che l’amministrazione
si autovincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia
illegittimo. Invero anche nel caso di illegittimità
del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato l’amministrazione
non può esimersi dal darvi applicazione. Qualora poi
l’amministrazione ritenga di dovere operare in autotutela
sul bando lo stesso deve essere rimosso integralmente e non
può disapplicarlo.
Viene,
infatti, pacificamente affermato che il bando di concorso
è la lex specialis della procedura e va rispettata
dalla Commissione, che riveste la qualità di organo
straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto
il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è
consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del
bando (si cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423).
L’amministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura
ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei
requisiti previsti dal bando.
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T.A.R.
LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 24 settembre 2008
n. 8512
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione
Seconda ter
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata
sul ricorso n. 8161 del 2008 proposto da:
Morabito Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Santo
Delfino, nel cui studio elettivamente domicilia in Roma, via
Dardanelli n. 13;
C O N T R O
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, anche domiciliata ria in Roma, via dei
Portoghesi n. 12,
e nei confronti
Cugliandro Roberto, Martire Sergio, Vincenzo Giuseppe, De
Vita Gennaro, Marino Vincenzo, Seminara Giorgio, Vazzana Annunziato,
Federico Roberto, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione delle graduatorie dei vincitori
per 8 posti nella Regione Calabria, e approvata con D.D. prot.
n. 26152 del 13 maggio 2008 – pubblicati il 14 maggio
2008, relativa alla e procedure di selezione interne per il
passaggio entro e tra le aree professionali per la copertura
di complessivi n. 715 posti, regionalmente ripartiti, nell’area
C, posizione economica C1 – profili amministrativi tributari
– oggi Terza Area, fascia retributiva “F1”
– nell’ambito degli uffici amministrativi del
Dipartimento per le Politiche Fiscali, oggi Dipartimento delle
Finanze, bandita con decreto del Capo del Dipartimento n.
13302 in data 11 luglio 2001 coordinato con il decreto n.
46188 in data 27.09.2001 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio
Amministrazione delle Risorse, e di ogni altro atto presupposto,
inerente, connesso e consequenziale alla suddetta graduatoria;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Relatore alla udienza in Camera di Consiglio del 10 settembre
2008 il Consigliere Germana Panzironi;
Uditi, anche in ordine alla possibilità di definire
il giudizio con sentenza in forma semplificata, i difensori
delle parti presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.
9, L. 205/2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Con ricorso ritualmente notificato si chiede l’annullamento
dei provvedimenti in epigrafe, deducendo la violazione di
legge e l’eccesso di potere.
Si premette in fatto di aver partecipato alla selezione in
oggetto senza utile collocazione nella graduatoria.
Il ricorso è volto all’annullamento del provvedimento
di approvazione della graduatoria del corso concorso per il
passaggio tra le aree B1, B2, B3 e C1, nonché dell’accordo
sindacale 1 agosto 2003 che ha ammesso al corso concorso anche
i dipendenti B3 privi dell’anzianità di servizio
richiesti dal bando.
In pendenza di un bando di concorso che prevedeva determinati
requisiti di ammissione l’Amministrazione, in ossequio
all’accordo sindacale 1 agosto 2003, provvedeva ad ammettere
al concorso soggetti che, pur avendo presentato domanda di
partecipazione alla gara, nondimeno erano sprovvisti dei requisiti
previsti dal bando. A sua volta poi l’accordo sindacale
sarebbe stato giustificato alla luce della sopravvenuta giurisprudenza
della Corte costituzionale (sent. 16 maggio 2002 n. 194) che
avrebbe escluso la legittimità costituzionale di procedure
di progressione interne laddove queste prevedevano l’avanzamento
dei vincitori per più di una posizione o di livello.
La questione è stata oggetto di decisioni da parte
di altri Tribunali che hanno adottato sentenze in forma semplificata
di annullamento delle graduatorie formate ritenendole illegittime.
La sezione ritiene di aderire al suddetto orientamento, ribadito
anche dall’ordinanza n. 3465/08 della sezione seconda
di questo Tribunale.
Deve essere disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa
erariale.
Si sostiene, infatti, che nessun interesse potrebbe vantare
il ricorrente dal momento che comunque l’amministrazione
non potrebbe che conformarsi al dictum della Corte Costituzionale
e procedere all’annullamento del bando.
La tesi non convince.
Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela
l’amministrazione è obbligata a darvi esecuzione
e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse
ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro
violazione pregiudichi le proprie chances di successo.
Ammettere nel caso di specie una sopravvenuta carenza di interesse
significa attualizzare una sopravvenienza priva di attualità.
Ipotesi, questa da escludersi, analogamente a quanto avviene
per l’interesse privo di attualità.
L’improcedibilità del ricorso verrà in
essere, se mai, ove l’amministrazione ritiri in autotutela
il bando di concorso non prima.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il bando costituisce la lex specialis di gara che l’amministrazione
si autovincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia
illegittimo.
Invero anche nel caso di illegittimità del bando di
gara ove lo stesso non sia stato impugnato l’amministrazione
non può esimersi dal darvi applicazione.
Qualora poi l’amministrazione ritenga di dovere operare
in autotutela sul bando lo stesso deve essere rimosso integralmente
e non può disapplicarlo.
Viene, infatti, pacificamente affermato che il bando di concorso
è la lex specialis della procedura e va rispettata
dalla Commissione, che riveste la qualità di organo
straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto
il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è
consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del
bando (si cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423).
L’amministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura
ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei
requisiti previsti dal bando.
Tra l’altro simile modo di procedere determina una evidente
lesione della par condicio consentendo di conseguire l’ammissione
al concorso solo a coloro che, a suo tempo, pur non avendone
titolo, avevano presentato domanda di partecipazione e non
già a tutti i soggetti che pure erano in possesso dei
requisiti successivamente ritenuti necessari per la partecipazione
al concorso.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento
degli atti impugnati.
L’amministrazione dovrà, pertanto, riformulare
la graduatoria avendo cura di escludere dalla stessa i dipendenti
B3 privi dei requisiti di ammissione alla procedura.
L’amministrazione, sussistendo nel caso di specie tutti
i requisiti, dovrà essere condannata al risarcimento
del danno da determinarsi nella misura delle differenze retributive
che sarebbero spettate al ricorrente ove lo stesso fosse fin
dall’inizio incluso in posizione utile nella graduatoria.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione
delle spese
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sezione
II ter, ACCOGLIE il ricorso n. 8161/2008, meglio in epigrafe
specificato, proposto da Morabito Bruno ed altri.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
10 settembre 2008, con l’intervento dei magistrati:
Michele PERRELLI Presidente
Germana PANZIRONI Consigliere, Est.
Giampiero LO PRESTI Consigliere
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