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Massime
.L’atto
di ritiro della SOA, al di là del nomen iuris usato,
identifica un atto di annullamento perché, basandosi
su documentazione non veritiera inerente all’originario
rilascio della SOA, attiene a vizi di legittimità originari.
Esso, dunque, ha effetti ex tunc ed attinge l’atto di
aggiudicazione, essendo questo disposto su un’attestazione
SOA ab imis non conforme alla normativa che ne regola il rilascio.
L’atto
di ritiro della SOA dell’aggiudicataria ha effetti ex
tunc, e ciò significa che il difetto del possesso di
uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla
gara d’appalto e per l’esecuzione dei lavori non
può non comportare, come è poi avvenuto, l’annullamento
(che pure opera ex tunc) dell’atto di aggiudicazione.
Il
possesso della qualificazione normativamente prescritta per
la partecipazione alla gara d’appalto e per l’esecuzione
delle opere pubbliche è elemento indispensabile ed
irrinunciabile di attestazione dell’affidabilità
morale e professionale dei concorrenti, sicchè la sua
assenza in capo al soggetto aggiudicatario è sufficiente
ragione d’interesse pubblico concreto, attuale e specifico
per l’adozione dell’annullamento dell’aggiudicazione,
interesse questo in relazione al quale l’interesse privato
non può che disvelarsi recessivo, e ciò anche
con riferimento all’aspirante al subentro nella posizione
dell’aggiudicatario.
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T.A.R. Campania Salerno
Sez. I, 16-06-2008, n. 1929
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA –
1° SEZIONE DI SALERNO -
composto
dai Magistrati:
1)
Dr. Giovanni de Leo - Presidente -
2)
Dr. Ferdinando Minichini - Consigliere rel. -
3)
Dr. Michelangelo Maria Liguori – Primo Referendario
-
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 615/2006 Reg. Gen. proposto dalla s.r.l. “S.T.P.
Ambiente”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano
Vitucci ed Antonio Parisi ed elettivamente domiciliata presso
gli stessi in Salerno, nella segreteria del Tribunale,
contro
la
s.p.a. “Alto Calore Servizi”, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to
Antonio Sorice e presso lo stesso elettivamente domiciliato
in Salerno in via S. Leonardo n. 120 nello studio legale dell’avv.to
Tommaso Amabile,
nei
confronti
-
della s.r.l. della s.r.l. “Ediltecnica”, in persona
del rappresentante legale p.t., costituitasi in giudizio con
l’intervento ad adiuvandum, e rappresentata e difesa
dagli avv.ti Raffaele Mastrantuono e Silvio Tirelli ed elettivamente
domiciliata presso gli stessi in Salerno in via Fieravecchia
n. 40 nello studio legale dell’avv.to Gaetano Di Sirio,
-
della s.r.l. “D.R. Costruzioni”, in persona del
rappresentante legale p.t. - non costituita in giudizio –
per
l’annullamento
1)
dell’atto prot. n. 12094 del 10/11/2005 della s.p.a.
“Alto Calore Servizi”, col quale è stato
comunicato alla società ricorrente l’avvio del
procedimento di annullamento dell’aggiudicazione dei
lavori relativi alle opere d’interconnessione delle
reti idriche e sistemi di serbatoi alla s.r.l. “Ediltecnica”
cedente un ramo d’azienda comprendente tali lavori alla
ricorrente s.r.l. “S.T.P. Ambiente”, nonché
il diniego di subentro di quest’ultima nel rapporto
contrattuale della prima; ove esistente, del provvedimento
di annullamento dell’atto di aggiudicazione dei lavori
alla “Ediltecnica” (ricorso principale);
2)
della deliberazione del 21/12/2005 del Consiglio di Amministrazione
della s.p.a. “Alto Calore Servizi”, di annullamento
dell’aggiudicazione alla s.r.l. “Ediltecnica”
dei lavori relativi alle opere d’interconnessione delle
reti idriche e sistemi di serbatoi; della nota prot. n. 244
del 9/1/2006 del responsabile del procedimento (primo ricorso
con motivi aggiunti);
3)
del bando di gara relativo al progetto delle opere d’interconnessione
delle reti idriche e sistemi di serbatoi 1° lotto, opere
di completamento, precedentemente aggiudicate alla Ediltecnica
(secondo ricorso con motivi aggiunti);
4)
del verbale di gara del 22/6/2007 di aggiudicazione alla s.r.l.
“D.R. Costruzioni” dell’appalto dei lavori
relativi al progetto delle opere d’interconnessione
delle reti idriche e sistemi di serbatoi 1° lotto, opere
di completamento (terzo ricorso con motivi aggiunti);
per
l’accertamento
del
diritto al risarcimento dei danni.
VISTI
il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
VISTI
gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Alto
Calore Servizi e l’atto d’intervento della s.r.l.
“Ediltecnica”;
VISTE
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI
gli atti tutti della causa;
Relatore,
all’udienza del 8 novembre 2007, il Consigliere dott.
Ferdinando Minichini; sentiti l’avv.to Silvio Tirelli
per l’interveniente e per delega degli avv.ti Adriano
Vitucci ed Antonio Parisi Antonio per la società ricorrente
e l’avv.to Antonio Sorice per l’Alto Calore Servizi.
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1)
Con ricorso notificato il 14 gennaio 2006, depositato il 23
successivo, la s.r.l. “S.T.P. Ambiente”, cessionaria
di un ramo d’azienda dell’Ediltecnica comprendente
i lavori relativi alle opere d’interconnessione delle
reti idriche e sistemi di serbatoi aggiudicati a quest’ultima,
ha impugnato gli atti con i quali la s.p.a. Alto Calore Servizi
ha disposto l’avvio del procedimento di annullamento
dell’aggiudicazione ed ha respinto la sua domanda di
subentro nel rapporto contrattuale.
Vengono
dedotti i seguenti motivi di gravame:
1)
violazione dell’art. 10 bis della legge 7/8/1990 n.
241, del giusto procedimento ed eccesso di potere, per violazione
dell’obbligo di precomunicazione del provvedimento negativo;
2)
violazione dell’art. 35 della legge 11/2/1994 n. 109
ed eccesso di potere, assumendosi l’insussistenza dei
presupposti per l’adozione del provvedimento di diniego
di subentro della società ricorrente nel rapporto contrattuale
dell’aggiudicataria dell’appalto s.r.l. “Ediltecnica”;
3)
violazione degli artt. 14 e 16 del D.P.R. 2000 n. 34 ed eccesso
di potere, sostenendosi che l’annullamento dell’atto
di aggiudicazione eventualmente adottato nei confronti della
cedente s.r.l. “Ediltecnica”, poiché consegue
alla revoca dell’attestazione SOA che opererebbe ex
nunc, non ha effetti retroattivi e che non sarebbe opponibile
alla società ricorrente, cessionaria di un ramo d’azienda.
La
s.p.a. “Alto Calore Servizi” si è costituita
in giudizio con la memoria depositata il 1° febbraio 2006,
con la quale ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
2)
Con ricorso con motivi aggiunti, notificato il 31 gennaio
2006 e depositato in pari data, la s.r.l. “S.T.P. Ambiente”
ha impugnato gli atti con i quali è stato annullato
il provvedimento di aggiudicazione alla s.r.l. Ediltecnica
della gara d’appalto delle opere d’interconnessione
delle reti idriche e sistemi di serbatoi indetta dall’Alto
Calore Servizi.
Vengono
dedotti i seguenti motivi di gravame:
1)
violazione degli artt. 14 e 16 del D.P.R. 2000 n. 34, dei
principi generali in tema di revoca degli atti amministrativi
ed eccesso di potere, assumendosi ancora che l’annullamento
dell’atto di aggiudicazione adottato nei confronti della
cedente s.r.l. “Ediltecnica”, poiché consegue
alla revoca dell’attestazione SOA che opererebbe ex
nunc, non ha effetti retroattivi e che non sarebbe opponibile
alla società ricorrente che è cessionaria;
2)
eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per
sviamento, illogicità ed irragionevolezza, insistendosi
nella prospettazione secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione
dell’appalto alla s.r.l. “Ediltecnica” che
ha ceduto il contratto è inopponibile alla società
ricorrente;
3)
violazione dei principi generali in tema di provvedimenti
di secondo grado ed eccesso di potere, per carenza dell’espicitazione
dell’interesse pubblico specifico all’adozione
dell’atto di annullamento.
L’Alto
Calore Servizi ha insistito per il rigetto dei motivi aggiunti
con la memoria depositata il 14 febbraio 2006.
Nella
Camera di Consiglio del 20 aprile 2006, è stata respinta
la domanda cautelare.
Con
atto notificato il 28 novembre 2006 e depositato il 1°
dicembre successivo, la s.r.l. “Ediltecnica” ha
svolto intervento ad adiuvandum.
3)
Con ricorso con motivi aggiunti, notificato il 9 giugno 2007
e depositato il 25 seguente, la s.r.l. “S.T.P. Ambiente”
ha impugnato il nuovo bando di gara per l’appalto delle
medesime opere d’interconnessione delle reti idriche
e sistemi di serbatoi, indetto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione alla s.r.l. Ediltecnica gravato
col ricorso in precedenza menzionato.
Viene
dedotta l’illegittimità derivata dai vizi denunciati
con i ricorsi in precedenza citati.
L’intimato
Alto Calore Servizi ha resistito chiedendo il rigetto dell’impugnativa
con la memoria depositata il 20 luglio 2007.
4)
Con l’ulteriore ricorso con motivi aggiunti, notificato
il 27 luglio 2007 e depositato il 7 settembre seguente, la
s.r.l. “S.T.P. Ambiente” ha impugnato il verbale
di gara del 22/6/2007 col quale, a seguito del nuovo bando
di gara, le opere d’interconnessione delle reti idriche
e sistemi di serbatoi sono state provvisoriamente aggiudicate
alla s.r.l. “D.R. Costruzioni”.
Viene
dedotta l’illegittimità derivata dai vizi denunciati
con i precedenti ricorsi principale e con motivi aggiunti.
L’intimata
s.p.a. Alto Calore Servizi ha depositato documenti in data
11 ottobre 2007 ed ha chiesto il rigetto delle impugnative
con la memoria del 25 successivo.
La
società ricorrente e l’interveniente s.r.l. Ediltecnica
hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi con le
memorie del 23 luglio e del 2 novembre 2007.
DIRITTO
1)
Col ricorso principale la s.r.l. S.T.P. Ambiente ha impugnato
gli atti con i quali il Consiglio di amministrazione dell’Alto
Calore Servizi le ha denegato il subentro nella posizione
contrattuale della s.r.l. Ediltecnica, aggiudicataria dell’appalto
delle opere d’interconnessione delle reti idriche e
sistemi di serbatoi in alcuni Comuni del Beneventano, della
quale essa ricorrente è cessionaria di un ramo d’azienda
comprendente il detto appalto.
Il
diniego impugnato è adottato in ragione della revoca
ad opera dell’Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici e dell’OR.DI.AT. (organismo di attestazione
di qualificazione) dell’attestazione SOA della aggiudicataria
Ediltecnica perché basata su documentazione che non
ha trovato riscontro in atti delle pubbliche amministrazioni,
nonché in ragione dell’adottanda attività
di annullamento dell’aggiudicazione.
1.1)
Col primo motivo di gravame, deducendosi la violazione dell’art.
10 bis della legge n. 241/1990, si assume l’omessa precomunicazione
del provvedimento negativo con conseguente mancata fase partecipativa
dell’istante società.
La
censura è infondata.
Come
puntualmente rileva l’amministrazione resistente, alla
società ricorrente con atto del 23/9/2005 (peraltro,
non impugnato) è stata comunicata la sospensione del
procedimento di subentro nel rapporto contrattuale dell’aggiudicataria
e, come è previsto dall’invocato art. 10 bis,
l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento
medesimo. Ed il citato atto, contrariamente a quanto si assume
nel ricorso, esplicita le ragioni della sospensione indicandole
negli accertamenti in corso riguardanti la documentazione
esibita dalla aggiudicataria Ediltecnica e degli effetti degli
stessi sulla domanda di subentro, mentre parte ricorrente
non ha formulato alcuna osservazione o rilievo al riguardo.
Tuttavia,
la società ricorrente accenna all’utilità
della sua partecipazione al procedimento prospettando che
avrebbe potuto chiarire che la revoca dell’attestazione
SOA dell’Ediltecnica ha effetti ex nunc e, pertanto,
non avrebbe potuto influire sulla sua posizione di aspirante
al subentro ai sensi dell’art. 35 della legge n. 109/1994
nella posizione della detta aggiudicataria.
Al
riguardo, ribadito che, come si è chiarito, il contraddittorio
procedimentale è stato instaurato e non utilizzato
da parte ricorrente, devesi anche osservare che l’atto
di ritiro della SOA, come correttamente rileva la difesa dell’Amministrazione
resistente, al di là del nomen iuris usato, identifica
un atto di annullamento perché, basandosi su documentazione
non veritiera inerente all’originario rilascio della
SOA, attiene a vizi di legittimità originari. Esso,
dunque, ha effetti ex tunc ed attinge l’atto di aggiudicazione,
essendo questo disposto su un’attestazione SOA ab imis
non conforme alla normativa che ne regola il rilascio, con
conseguenti riflessi sulla posizione del soggetto che aspira
al subentro nel rapporto contrattuale quale cessionario avente
causa dall’aggiudicatario.
Ne
deriva che deve ritenersi soddisfatto l’onere previsto
dalla norma invocata da parte ricorrente, e ciò non
senza aggiungere per di più che la giurisprudenza,
condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di affermare
che la normativa in materia di partecipazione del privato
al procedimento non va formalisticamente e meccanicamente
applicata, ma interpretata nel senso che non sono annullabili
i procedimenti le cui relative attività formali hanno
comunque raggiunto lo scopo a cui erano preordinate, in quanto,
in caso contrario, si darebbe luogo ad un inutile ripetizione
procedimentale con aggravio per l’amministrazione e
per il privato. (ex multis, Cons. Di Stato – Sez. IV
– 15/6/2004 n. 4018)
1.2)
Col secondo motivo di gravame, deducendosi la violazione dell’art.
35 della legge 11/2/1994 n. 109, si assume che il subentro
chiesto da parte ricorrente nella posizione contrattuale della
aggiudicataria Ediltecnica, che nelle more aveva stipulato
il contratto di realizzazione delle opere, è atto vincolato
subordinato solo alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla detta disposizione legislativa.
Il
motivo di gravame non può essere condiviso.
Si
è già precisato che l’atto di ritiro della
SOA dell’aggiudicataria Ediltecnica (non impugnato)
ha effetti ex tunc, e ciò significa che il difetto
del possesso di uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione
alla gara d’appalto e per l’esecuzione dei lavori
non può non comportare, come è poi avvenuto,
l’annullamento (che pure opera ex tunc) dell’atto
di aggiudicazione, sicchè la domanda di subentro inoltrata
dalla società ricorrente non trova a riguardo dell’aggiudicazione
alcun ambito di operatività successoria.
In
proposito infatti è sufficiente richiamare l’art.
75 comma 1 lett. “h” del D.P.R. n. 554/1999 (ora
art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) che indica tra le cause di
esclusione dalle gare d’appalto l’assenza (per
dichiarazione non veritiera) del possesso dei requisiti rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara come risultanti
(ed è il caso della fattispecie in esame) dai dati
dell’Osservatorio dei lavori pubblici, nonchè
l’art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 34/2000 che detta il
principio dell’obbligatorietà del possesso della
qualificazione tecnica e finanziaria per i soggetti che eseguono
lavori pubblici.
Quanto
ai riflessi dell’annullamento dell’aggiudicazione
sulla sorte del contratto medio tempore stipulato in base
all’aggiudicazione medesima, le soluzioni prospettate
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, a secondo dell’angolo
visuale da cui si è vista la questione, sono variegate
e sono state indicate, a volte, nell’annullabilità
relativa ex art. 1441 c.c. del contratto, altre volte, nella
nullità del vincolo negoziale con la conseguente soggezione
al regime contemplato dall’art. 1421 c.c. ed altre volte
ancora si è parlato di effetto caducante automatico
o d’inefficacia del detto vincolo (Cfr., per tutte,
Cons. di Stato – Sez. V – 28/5/2004 n. 3465)
Per
quanto riguarda la controversia in esame nella quale viene
censurato il provvedimento di diniego di subentro della società
ricorrente nella posizione del soggetto aggiudicatario che
ha ceduto alla prima un ramo d’azienda, viene in rilievo
l’art. 35 della legge n. 109/1994 (ora art. 116 del
Codice dei contratti pubblici).
La
richiamata disposizione legislativa, invocata da parte ricorrente,
al primo comma, dispone che le cessioni d’azienda non
hanno effetto nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice
fino a che il cessionario non abbia documentato il possesso
dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della legge (concernenti
la qualificazione professionale e morale dell’impresa);
ed, al secondo comma, stabilisce che entro sessanta giorni
l’amministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non
risulti la sussistenza dei requisiti previsti dall’art.
10 sexies della legge n. 575/1965 (recante disposizioni in
materia antimafia)
E’
chiaro che le disposizioni in parola hanno natura derogatoria
rispetto al principio generale espresso dall’art. 2558
c.c. che, in tesi, afferma, se non diversamente pattuito,
il carattere personale del rapporto contrattuale; e che alle
stesse è sottesa la ratio della più ampia circolazione
dei beni economici.
Le
disposizioni medesime, però, non possono essere intese
come svincolate dagli effetti peculiari inerenti alla normativa
imperativa che regge le procedure concorsuali di scelta del
contraente nell’ambito pubblico, alle quali gli effetti
negoziali di natura privatistica sono connessi in legame presupponente,
e ciò specialmente quando, come nel caso in esame,
si tratta di aspirazione al subentro del cessionario nel contratto
del cedente e non di subentro già ottenuto.
Si
vuole significare che le disposizioni di cui all’innanzi
richiamato art. 35 non possono non essere legate alla sorte
delle presupposte attività procedurali di scelta del
contraente e dei connessi effetti negoziali conseguenti all’aggiudicazione,
sicchè l’ambito di operatività delle disposizioni
implica imprescindibilmente e presuppone l’attuale validità
ed efficacia delle dette attività e dei connessi effetti
negoziali.
E,
dunque, indipendentemente dalla qualificazione teorica degli
effetti dell’invalidità (che nella fattispecie
opera ex tunc) della procedura di aggiudicazione verso cui
si propenda (in termini di nullità, annullabilità,
inefficacia o di effetto caducatorio automatico), deve escludersi,
tenuto anche conto della natura derogatoria dell’art.
35 della legge n. 109/1994 (e pertanto di stretta applicazione),
il subentro del cessionario nel contratto dell’aggiudicatario
cedente se quest’ultimo, come nel caso in controversia,
ne ha già perduto la titolarità perché
risulta privo dei requisiti indispensabili per lo svolgimento
dell’appalto.(Cfr., in termini, T.A.R. Lombardia –
Sez. III – 12/12/2006 n. 2899)
Ne
deriva che il motivo di gravame è infondato.
Peraltro,
una soluzione ermeneutica diversa da quella seguita da questo
Tribunale potrebbe portare ad ipotesi di vanificazione della
normativa imperativa in materia di qualificazione professionale
e morale dei soggetti aggiudicatari degli appalti i quali,
vedendo la propria posizione incisa ad opera dell’amministrazione
o di terzi legittimati, potrebbero essere indotti a cedere
la loro posizione in vista od in concomitanza di tale evento
e non in ragione della circolazione dei beni economici che,
come innanzi si è chiarito, è la ratio sottesa
al all’art. 35 della legge 11/2/1994 n. 109, invocato
da parte ricorrente. E proprio al richiamato riguardo l’Amministrazione
resistente, per il caso in esame, non manca di annotare che
la cessione del ramo di azienda in favore della società
ricorrente da parte dell’aggiudicataria della gara è
stata stipulata nello stesso giorno in cui a quest’ultima
è stata revocata dall’Autorità di Vigilanza
sui LL..P.P. l’attestazione SOA. e che, tra le due società
v’è (e/o v’è stata sino a pochi
giorni prima) comunanza di soci.
1.3)
Il terzo motivo è volto avverso l’atto di annullamento,
se adottato medio tempore, dell’aggiudicazione dell’appalto
alla Ediltecnica cedente di un ramo d’azienda alla società
ricorrente.
Il
motivo, esposto com’è in via ipotetica ed eventuale,
è inammissibile per genericità.
1.4)
In definitiva, il ricorso principale, per le considerazioni
svolte, è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2)
Col primo ricorso con motivi aggiunti la società ricorrente
ha impugnato il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione
dell’appalto alla Ediltecnica.
Il
ricorso è inammissibile per carenza d’interesse
a ricorrere.
Ed,
invero, stante l’affermata non illegittimità
del diniego di subentro della società ricorrente nella
posizione dell’aggiudicataria Ediltecnica che non consente
alla prima di sostituirsi alla seconda nella realizzazione
delle opere, nessuna utilità ad essa ricorrente deriverebbe
dall’eventuale annullamento del provvedimento di autotutela
adottato nei confronti dell’aggiudicataria.
Il
ricorso, peraltro, è infondato anche nel merito.
Con
i primi due motivi di gravame, si assume ancora che la revoca
dell’attestazione SOA dell’aggiudicataria Ediltecnica,
che è posta a fondamento del provvedimento di annullamento
dell’aggiudicazione, ha effetti ex nunc e che il subentro
nella posizione di questa da parte della cessionaria è
atto vincolato.
Al
riguardo valgono le osservazioni innanzi svolte a proposito
del ricorso principale.
E’
infondato poi l’ulteriore motivo con cui si deduce la
mancata esplicitazione dell’interesse pubblico specifico
all’adozione dell’atto di autotutela e della comparazione
di questo con l’interesse privato coinvolto anche con
riferimento all’aspirante al subentro nella posizione
contrattuale dell’aggiudicataria.
Senonchè,
come in precedenza si è chiarito, il possesso della
qualificazione normativamente prescritta per la partecipazione
alla gara d’appalto e per l’esecuzione delle opere
pubbliche è elemento indispensabile ed irrinunciabile
di attestazione dell’affidabilità morale e professionale
dei concorrenti, sicchè la sua assenza in capo al soggetto
aggiudicatario è sufficiente ragione d’interesse
pubblico concreto, attuale e specifico per l’adozione
dell’annullamento dell’aggiudicazione, interesse
questo in relazione al quale l’interesse privato non
può che disvelarsi recessivo, e ciò anche con
riferimento all’aspirante al subentro nella posizione
dell’aggiudicatario.
3)
Per le medesime considerazioni in rito esposte a proposito
del primo ricorso con motivi aggiunti sono inammissibili il
terzo ed il quarto ricorso con motivi aggiunti, con i quali
sono stati impugnati ripettivamente il rinnovato bando di
gara riguardante le medesime opere relative all’appalto
originariamente aggiudicato alla Ediltecnica e la nuova aggiudicazione
ad altra impresa.
4)
In conclusione, il ricorso principale è in parte inammissibile
ed in parte è infondato e va pertanto in parte qua
respinto; ed il primo, secondo e terzo ricorso con motivi
aggiunti sono inammissibili.
5)
Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità
delle questioni, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania –
1° Sezione di Salerno – definitivamente pronunciando
sul ricorso indicato in epigrafe, proposto dalla s.r.l. “S.T.P.
Ambiente”, così decide: a) in parte dichiara
inammissibile ed in parte respinge il ricorso principale;
b) dichiara inammissibili i ricorsi con motivi aggiunti.
Dispone
la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 8 novembre
2007.
Giovanni de Leo - Presidente
I
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si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
inesattezze.
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