Modelli
Aduc:
istanza di autotutela - (riesame ed annullamento di atto
illegittimo od errato)
Agenzia
delle Entrate: Richiesta di esame in autotutela
Camere
Commercio: Richiesta
di riesame in autotutela
Equitalia modello di dichiarazione
Imposta
di bollo - autotutela tributaria
Dir. n. 1093 del 29 marzo 1994- Dir. reg. Emilia Romagna Contenzioso
tributario - Esercizio del potere di autotutela - Direttive -
Art. 68, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 - Artt. 15 e 52, D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546/1992 - Art. 5, D.L. 27 aprile 1990, n.
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...Nell'intento
di contribuire ad un migliore rapporto con i contribuenti e di
contenere il numero delle controversie, l'art. 68, comma 1, del
regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze
approvato con D.P.R. 27 marzo 1992 prevede che salvo che sia intervenuto
giudicato, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono
procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti
riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato
comunicato al destinatario dell'atto. Con tale disposizione si
è inteso dare un riconoscimento giuridico esplicito e di
carattere generale al principio dell'autotutela, fino ad allora
sporadicamente enunciato nell'ordinamento tributario e di applicazione
estremamente incerta nella prassi amministrativa....
Sul piano più strettamente procedimentale, si osserva come
l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto potranno essere
segnalate dal contribuente o, più raramente, autonomamente
rilevate dallo stesso ufficio. Qualora la segnalazione
venga avanzata dal contribuente o da un suo rappresentante in
forma orale, si procederà alla sua formalizzazione, utilizzando
preferibilmente un modulo appositamente predisposto (senza
applicazione dell'imposta di bollo).
Rilevanza dell'autotutela nelle varie fasi del procedimento
tributario (amministrativo e contenzioso) di Salvatore Servidio,
in "il fisco" n. 24 del 2004, pag. 1-3704: L'autotutela,
nelle tre ipotesi di annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione,
non necessita di apposita istanza da parte del contribuente, ben
potendo l'Amministrazione attivare il procedimento d'ufficio,
come già chiarito.Tuttavia, l'istanza può servire
da sollecitazione per l'esame più rapido della situazione
prospettata, comunque significando che il procedimento di autotutela,
al contrario della domanda di accertamento con adesione, non sospende
i termini per la presentazione del ricorso o per il pagamento
delle sanzioni in misura ridotta. L'istanza di autotutela,
priva di particolari formalità e senza necessità
di bollo, deve comunque denunciare un vizio di legittimità
dell'atto, facendo riferimento o alla (non tassativa) esemplificazione
contenuta nell'art. 2 del D.M. n. 37/1997 oppure ad altra tipologia
espressamente individuata, esponendo anche le ragioni di fatto
con allegazione di eventuale documentazione rafforzante la pretesa.