Modelli

Aduc: istanza di autotutela - (riesame ed annullamento di atto illegittimo od errato)

Agenzia delle Entrate: Richiesta di esame in autotutela

Camere Commercio: Richiesta di riesame in autotutela

Equitalia modello di dichiarazione

 

Imposta di bollo - autotutela tributaria

Dir. n. 1093 del 29 marzo 1994- Dir. reg. Emilia Romagna Contenzioso tributario - Esercizio del potere di autotutela - Direttive - Art. 68, D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 - Artt. 15 e 52, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546/1992 - Art. 5, D.L. 27 aprile 1990, n. 90

...Nell'intento di contribuire ad un migliore rapporto con i contribuenti e di contenere il numero delle controversie, l'art. 68, comma 1, del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze approvato con D.P.R. 27 marzo 1992 prevede che salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto. Con tale disposizione si è inteso dare un riconoscimento giuridico esplicito e di carattere generale al principio dell'autotutela, fino ad allora sporadicamente enunciato nell'ordinamento tributario e di applicazione estremamente incerta nella prassi amministrativa....

Sul piano più strettamente procedimentale, si osserva come l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto potranno essere segnalate dal contribuente o, più raramente, autonomamente rilevate dallo stesso ufficio. Qualora la segnalazione venga avanzata dal contribuente o da un suo rappresentante in forma orale, si procederà alla sua formalizzazione, utilizzando preferibilmente un modulo appositamente predisposto (senza applicazione dell'imposta di bollo).

Rilevanza dell'autotutela nelle varie fasi del procedimento tributario (amministrativo e contenzioso) di Salvatore Servidio, in "il fisco" n. 24 del 2004, pag. 1-3704: L'autotutela, nelle tre ipotesi di annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione, non necessita di apposita istanza da parte del contribuente, ben potendo l'Amministrazione attivare il procedimento d'ufficio, come già chiarito.Tuttavia, l'istanza può servire da sollecitazione per l'esame più rapido della situazione prospettata, comunque significando che il procedimento di autotutela, al contrario della domanda di accertamento con adesione, non sospende i termini per la presentazione del ricorso o per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta. L'istanza di autotutela, priva di particolari formalità e senza necessità di bollo, deve comunque denunciare un vizio di legittimità dell'atto, facendo riferimento o alla (non tassativa) esemplificazione contenuta nell'art. 2 del D.M. n. 37/1997 oppure ad altra tipologia espressamente individuata, esponendo anche le ragioni di fatto con allegazione di eventuale documentazione rafforzante la pretesa.