Cenni
sommari sull'autotutela amministrativa.
Secondo
F. Benvenuti ( voce Autotutela, in Enciclopedia del diritto, 1959)
l’autotutela è una delle tre manifestazioni della pubblica
amministrazione ( p.a.), accanto all’autonomia ed all’autarchia.
L’autotutela identifica la "capacità di farsi
giustizia da sé" e quindi di esercitare la propria competenza
"fino alla sua più esatta e completa realizzazione".
Cioè, la p.a. ha la possibilità di risolvere i conflitti,
attuali o potenziali, con altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti
o alle sue pretese, senza necessità di ricorrere al giudice
per il processo di esecuzione o di cognizione Evidentemente, è
fatto salvo il sindacato giurisdizionale sull'attività di
autotutela.
La
nozione di autotutela è impiegata anche “in altri settori
del diritto: l’autotutela privata, l’autotutela sindacale,
l’autodichia e l’autotutela conosciuta dal diritto internazionale.
Tuttavia, si può dire che, indipendentemente da come si intenda
ciascuna di queste espressioni, esse sembrano avere almeno un carattere
in comune: ciascuna di esse designa il potere di un soggetto di
fare a meno del giudice, di esercitare un potere normalmente riservato
al giudice” (B.G.Mattarella) .
L'autotutela
può essere definita anche come "la capacità riconosciuta
dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente
la propria attività. in vista dell'esigenza di assicurare
il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ed
eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la revoca di
atti ritenuti illegittimi. Il suo fine è quello di realizzare
l'interesse pubblico e non di garantire al cittadino un ulteriore
mezzo di difesa oltre a quelli assicurati dal sistema di tutela
amministrativa; in nessun caso, quindi, essa può essere confusa
con la tutela" (Quaranta). .
Secondo
lo schema del Benvenuti, l’attività di autotutela si
distingue in:
- decisoria, attuata attraverso l’emanazione di una decisione
amministrativa con cui la P.A. può riesaminare, annullare
e rettificare gli atti dalla stessa adottati;
- esecutiva, attuata mediante il complesso di attività volte
a porre in esecuzione ed attuare le decisioni già adottate
dall’amministrazione. Ad esempio, pensiamo all’ordine
di rilascio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., quale
provvedimento di autotutela esecutiva che l’amministrazione
è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene
demaniale abusivamente detenuto da un privato.
L'autotutela
esecutiva deve essere attribuita alla p.a. da una disposizione di
legge specifica che le consente di poter agire in via immediata
e diretta per attuare i propri provvedimenti. L'art.21 ter della
legge 241 detta solo una disposizione generale:
1.
Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte
del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge.
2.
Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme
di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva
dei crediti dello Stato.
La
cosiddetta esecutorietà del provvedimento amministrativo
" vecchio idolum della nostra dottrina, è ricondotta,
secondo l'impostazione più moderna, totalmente al principio
di legalità. Laddove un provvedimento amministrativo produca
obblighi o limitazioni nella sfera giuridca di terzi, segnatamente
nei casi in cui esso imponga un facere ai destinatari, può
essere eseguito coattivamente, soltanto laddove questo è
previsto dalla legge" (V. CERULLI IRELLI).
Invece,
l’autotutela
decisoria si fonda sull'art. 97 della Costituzione ed in teoria
non avrebbe bisogno di una disposizione legislativa ad hoc per potere
essere esercitata. L'annullamento
d'ufficio del provvedimento viziato "costituisce una delle
più tipiche espressioni del potere di autotutela, tradizionalmente
considerato insito nella medesima potestà autoritativa che
ha legittimato l'adozione dell'atto da rimuovere, ed è stato
da sempre ritenuto valido, anche quando non era previsto dal diritto
positivo, in quanto finalizzato alla eliminazione di un atto illegittimo
ed alla contestuale soddisfazione di un interesse pubblico, preminente
su quello privato, alla conservazione del provvedimento. In mancanza
di una disciplina legislativa specifica dell'esercizio dell'autotutela,
la giurisprudenza si è preoccupata di definire i limiti,
i presupposti e le condizioni di legittimità dell'annullamento
d'ufficio, giungendo alla concorde conclusione che esso innanzitutto
non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della
legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza
di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto.
Inoltre, l'esercizio dello jus poenitendi da parte dell'amministrazione
incontra un limite insuperabile nell'esigenza di salvaguardare le
situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità
dell'atto rimosso, hanno acquisito, in forza dello stesso, posizioni
di vantaggio consolidate; infine, il decorso di un lasso temporale
di diversi anni dall'adozione dell'atto rimosso, senza che l'amministrazione
abbia apprezzato l'esistenza di un interesse pubblico attuale alla
sua eliminazione, determina l'illegittimità dell'annullamento
d'ufficio. I suddetti principi di matrice giurisprudenziale, sono
stati, da ultimo, tradotti nella legge 4 febbraio 2005, n. 11"
(TAR Puglia - Bari, Sez. I, sentenza 15 maggio 2008 n. 1157).
Il
potere di annullare, revocare, convalidare e sospendere gli atti
amministrativi è disciplinato dagli articoli 21 quater, quinquies
e nonies della legge 241:
*Art.
21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento) comma
2:
L'efficacia
ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente
indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato
o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute
esigenze.
*Art.
21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia
durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo
ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo
di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis.
Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo
danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità
da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
(comma aggiunto dall'articolo 13, comma 8-duedevicies, legge n.
40 del 2007)
1-ter.
Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo
danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità
da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della
compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
(comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1-bis, legge n. 133 del
2008)
*Art.
21-nonies. (Annullamento d'ufficio)
1.
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo
21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2.
È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole.
E’
noto "che la legge 11.2.2005 n. 15, integrativa della legge
7.8.1990 n. 241, ha disciplinato, tra l’altro, istituti costituenti
espressione del modo di esercizio dell’azione amministrativa,
fino a quel momento solo laconicamente descritti in sintetiche ed
ormai risalenti disposizioni normative; in tal modo, con riferimento
agli istituti di autotutela ha provveduto a recepire e codificare
principi di matrice giurisprudenziale, frutto di una lenta e complessa
elaborazione volta ad identificarne funzione e presupposti.
Sia
l’(auto)annullamento che la revoca costituiscono entrambi
esercizio di autotutela, ossia di quel potere generale ed immanente
riconosciuto all’Amministrazione “di tornare sui propri
passi”, e, quindi, di modificare la propria azione, avvalendosi
di quello che è stato qualificato come una sorta di “jus
poenitendi” di natura pubblica, va evidenziato come i due
istituti assolvano a funzioni nettamente distinte e ciò fin
dalle più risalenti costruzioni dogmatiche offerte da dottrina
e giurisprudenza.
Mentre
l’annullamento “guarda al passato”, nel senso
che costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso
nell’esercizio della funzione di primo grado e quindi opera
in una logica essenzialmente correttiva dell’azione pubblica,
la revoca assume una funzione più propriamente adeguatrice,
intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento
dell’interesse pubblico specifico di cui occorre seguire la
costante dinamica evolutiva.
Pertanto,
entrambi gli istituti hanno come oggetto immediato del provvedere
l’eliminazione di un precedente atto o provvedimento di primo
grado cui coniugare l’esigenza di un’azione amministrativa
che si ponga pur sempre come cura attuale dell’interesse pubblico:
esigenza che, in termini funzionali, nelle ipotesi di annullamento,
si caratterizza come momento valutativo ulteriore rispetto al mero
accertamento dell’illegittimità del provvedimento di
primo grado, mentre, nei casi di revoca, discende proprio dalla
necessità di adeguare per il futuro scelte ormai non più
idonee ed efficaci, con inevitabile eliminazione dei provvedimenti
formali che le contenevano (ciò sia in caso di revoca che
di abrogazione)"(Tar Campania n.7085/2006).
Si
osserva che l’entrata in vigore dell’art. 21-quinques
della l. n. 241/90 ha risolto il problema del fondamento del potere
di revoca degli atti amministrativi.
L’art. 21-quinques ha accolto una nozione ampia di revoca,
prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l’adozione
di un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse; b) per mutamento della situazione di fatto; c) per nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario.
La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, possibile
non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).
L’amministrazione è tenuta a corrispondere un indennizzo
sempre se il privato abbia subito un pregiudizio. Va aggiunto che
la mancata liquidazione dell’indennizzo non costituisce un
vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di agire
successivamente per ottenere l’indennizzo.
Va precisato che, teoricamente, anche in caso di revoca legittima
si può ipotizzare che al privato derivino danni risarcibili,
e non meramente indennizzabili, ma ciò può discendere
dal fatto che tali danni conseguono non già direttamente
dall’atto di revoca, ma da altre illegittimità (procedimentali
o di altro tipo) commesse dall’amministrazione (Consiglio
di Stato - Sez. V – Sentenza n. 2244 del 2010).
Trovano
fondamento nel potere di autotutela decisoria anche gli atti di:
-
convalescenza con cui la pubblica amministrazione
opera una sanatoria dei vizi contenuti nell’atto (convalida,
ratifica e sanatoria in senso stretto);
-
conservazione con cui la pa tende a rendere inattaccabile
da ricorsi amministrativi o giurisdizionali un atto che è,
e resta, invalido (conferma e conversione).
Vi
rientrano anche la consolidazione (o inoppugnabilità) e l'acquiescenza.
Inoltre
con la proroga la pa protrae gli effetti di un
atto amministrativo non ancora scaduto. Con la rettifica
la pa rimuove la irregolarità di un atto.
In
sintesi, il riesame dell'attività pregressa può sfociare:
-
nel ritiro (annullamento dell'atto illegittimo
o revoca dell'atto inopportuno);
-
nella riforma dell'atto;
-
nella conservazione;
-
nella sanatoria in senso lato.
L'autotutela
decisoria, sopra tratteggiata, è definita spontanea in quanto
è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione
che agisce per i suoi interessi. Si definisce, invece, autotutela
contenziosa quella attuata tramite quelle decisioni con cui l'amministrazione
risolve una controversia, in veste imparziale, con il cittadino
che abbia presentato un ricorso amministrativo (ricorsi gerarchici,
propri ed impropri, in opposizione e ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica).
Segnaliamo
che:
-
l'art. 29 della legge 241 (come modificato dall'articolo 10, comma
1, legge n. 69 del 2009) statuisce che le disposizioni di cui al
capo IV-bis ( ove sono situate anche quelle sull'autotutela) si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;
-
i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2007/66/CE
dovranno prevedere che la stazione appaltante, tempestivamente informata
dell’imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale,
con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando
se intervenire o meno in autotutela (ex art. 44 della legge 88/2009
- comunitaria 2008). Infatti, il decreto legislativo 20 marzo 2010
, n. 53 all'art.6 ha recepito detta disposizione. Dal
27 aprile 2010, l’impresa che intende proporre un ricorso giurisdizionale
presenta una informativa recante una sintetica e sommaria indicazione
dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si
intendono articolare in giudizio, da valutare in
sede di autotutela >>>
I
vantaggi offerti dall'autotutela decisoria sono molteplici,
soprattutto, in un contesto istituzionale caratterizzato dall'assenza
di controlli esterni di legittimità:
-
riduzione del contenzioso;
-.
prevenzione delle fattispecie di responsabilità a carico
della p.a. e del funzionario;
-
incremento dei livelli di giustizia sostanziale.
Si
è affermato che "l’ammissione (prima giurisprudenziale
e poi legislativa) della risarcibilità degli interessi legittimi
implica, tra le altre conseguenze, una diversa prospettiva nella
gestione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle controversie,
atteso che la persistente efficacia dell’atto lesivo gravato
potrebbe comportare, a carico dell’amministrazione, un aggravamento
degli effetti finanziari prodotti dal suo annullamento ed impone,
quindi, una verifica, anche d’ufficio, della fondatezza delle
ragioni addotte a sostegno del ricorso, onde adottare gli atti eventualmente
necessari ad evitare o a ridurre i probabili obblighi risarcitori
sanciti da una decisione sfavorevole. Le misure maggiormente idonee
ad impedire o a contenere le conseguenze patrimoniali negative (per
l’amministrazione) di una decisione di accoglimento del ricorso
sono senza dubbio da individuarsi nei provvedimenti di autotutela...
L’esercizio
dei poteri di autotutela si rivela, in definitiva, il rimedio più
utile ed efficace all’illegittimità e all’inopportunità
dell’azione amministrativa, consentendo alla stessa amministrazione
di intervenire sugli effetti della propria attività provvedimentale,
quando la stessa viene riconosciuta, ad un secondo esame, viziata,
irregolare o, comunque, incoerente con l’interesse pubblico
alla cui cura risulta preordinata la funzione concretamente esercitata.Non
solo, ma la potestà in esame, oltre a permettere la tempestiva
correzione di errori ed a restituire correttezza e legalità
all’attività precedentemente svolta, consente di perseguire,
al contempo, gli obiettivi del contenimento della spesa pubblica
(evitando o riducendo le pretese risarcitorie dei privati), della
deflazione del contenzioso (comportando, se esercitata tempestivamente
ed utilmente, la improcedibilità dei ricorsi) e, non ultimo,
una tutela più pregnante e satisfattiva degli interessi (legittimi)
dei privati" (Deodato)
Cfr.
anche cenni sull'autotutela tributaria
Cfr. Bibliografia e documentazione
sull'autotutela amministrativa
Raccolta giurisprudenza
2009
Raccolta giurisprudenza
2008
Modulistica e imposta di
bollo
Per
una analisi particolareggiata sui vantaggi dell'autotutela ci permettiamo
di rinviare al capitolo 10 del volume B.
Fuoco, Manuale dell'autotutela decisoria, guida all'annullamento
e alla revoca degli atti di gara, Maggioli.
