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Questioni
L'attribuzione
al giudice tributario, da parte
della L. n. 448 del 2001, art.
12, comma 2, di tutte le controversie
in materia di tributi di qualunque
genere e specie, comprende anche
quelle relative agli atti di esercizio
dell'autotutela tributaria?
L'esercizio del potere di autotutela
costituisce un mezzo di tutela
del contribuente?
Nel giudizio instaurato contro
il mero, ed esplicito, rifiuto
di esercizio dell'autotutela può
esercitarsi un sindacato anche
sulla fondatezza della pretesa
tributaria?
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Massime
Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e
7388/07, hanno infatti affermato che l'attribuzione
al giudice tributario, da parte della L. n. 448
del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie
in materia di tributi di qualunque genere e specie
comporta che anche quelle relative agli atti di
esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto
comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario,
devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione
è radicata in base alla materia, indipendente
dalla specie dell'atto impugnato ed alla natura
discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
L'esercizio del potere di autotutela "non costituisce
un mezzo di tutela del contribuente" e che
"nel giudizio instaurato contro il mero, ed
esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela
può esercitarsi un sindacato - nelle forme
ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla
legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza
della pretesa tributaria". |
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 23 aprile
2009 n. 9669
La S… s.r.l. propone ricorso per cassazione, in
base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro
la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che, riformando la pronuncia di primo grado,
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
tributario rispetto alla impugnativa del diniego di annullamento,
in via di autotutela, degli avvisi di accertamento parziale
ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991,
sollecitato dalla società a seguito del passaggio
in giudicato della sentenza con la quale era stato riconosciuto
il suo diritto all'esenzione decennale.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la società ricorrente,
con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1, censura la
sentenza impugnata per avere negato la giurisdizione delle
Commissioni tributarie sull'impugnativa del rifiuto di
autotutela, richiamando la sentenza n. 16776/05 di queste
Sezioni Unite e formulando il prescritto quesito di diritto.
Con il secondo motivo, in riferimento all'affermazione,
contenuta in sentenza, secondo la quale gli avvisi di
accertamento di cui essa contribuente aveva sollecitato
l'annullamento sarebbero ormai definitivi, la società
ricorrente, con il quesito di diritto ex art. 366-bis
c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per
non avere il giudice tributario esaminato l'eccezione
di giudicato interno a tale proposito formulata, con riferimento
alla sentenza che aveva accertato il diritto all'esenzione
decennale.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione
di legge, la società contribuente deduce che ricorressero
nella fattispecie tutti i presupposti per l'adozione dell'invocato
provvedimento in via di autotutela, formulando sette quesiti
di diritto.
1.1.- Il primo motivo è fondato.
Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e 7388/07,
hanno infatti affermato che l'attribuzione al giudice
tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12,
comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi
di qualunque genere e specie comporta che anche quelle
relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria,
in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio
tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui
giurisdizione è radicata in base alla materia,
indipendente dalla specie dell'atto impugnato ed alla
natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
1.2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in quanto
ispirata, per ciò che concerne la giurisdizione,
ad un erroneo principio di diritto.
1.3.- La domanda è peraltro improponibile.
Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce
infatti che l'esercizio del potere di autotutela "non
costituisce un mezzo di tutela del contribuente"
e che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed
esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può
esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti
discrezionali - soltanto sulla legittimità del
rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria".
La società contribuente, nel caso di specie, impugnando
il diniego di autotutela, invoca invece un provvedimento
di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni
1989, 1990 e 1991, non tempestivamente impugnati, che
tenga luogo dell'atto di autotutela rifiutato dall'amministrazione,
senza oltretutto dedurre l'esistenza di alcun interesse
pubblico all'annullamento.
E siffatta pretesa è sicuramente improponibile
per difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile
in capo al contribuente.
2.- La complessità delle questioni giustifica la
compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di
ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso,
dichiara improponibile la domanda introduttiva; compensa
le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
delle Sezioni Unite Civili, il 7 aprile 2009.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2009.
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

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" Si dice spesso che la speranza fa vivere.
Quando si è delusi dagli avvenimenti e insoddisfatti
del proprio destino, si tende a proiettarsi nel futuro:
presto... fra qualche giorno... fra qualche mese....
andrà meglio. La speranza è senz'altro
la cosa che si abbandona per ultima. Ma nell'attesa
che si realizzi, si ha bisogno di trovare qualcosa
su cui appoggiarsi per resistere. Ora, per resistere,
non soltanto bisogna avere fede, ma anche alimentare
la vita in se stessi e ricevere uno slancio, grazie
all'amore. Diversamente la speranza è solo
una fuga davanti alla realtà, e anch'essa un
giorno ci abbandonerà. Per non perdere mai
la speranza, è necessario conservare dentro
di sé la fede e l'amore e, di fronte ad ogni
difficoltà che si presenti, chiamarli in aiuto.
Qualunque cosa vi succeda, cercate di aggrapparvi
alla fede e all'amore, perché sono queste due
cose che vi permetteranno di conservare la speranza
fino alla fine." (Omraam
Mikhaël Aïvanhov)
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