autotutela

*****************************************************************

Questioni

L'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, comprende anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria?
L'esercizio del potere di autotutela costituisce un mezzo di tutela del contribuente?
Nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato anche sulla fondatezza della pretesa tributaria?

Massime

Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e 7388/07, hanno infatti affermato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato ed alla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
L'esercizio del potere di autotutela "non costituisce un mezzo di tutela del contribuente" e che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria".

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 23 aprile 2009 n. 9669

La S… s.r.l. propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto alla impugnativa del diniego di annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento parziale ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991, sollecitato dalla società a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'esenzione decennale.
L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la società ricorrente, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1, censura la sentenza impugnata per avere negato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sull'impugnativa del rifiuto di autotutela, richiamando la sentenza n. 16776/05 di queste Sezioni Unite e formulando il prescritto quesito di diritto.
Con il secondo motivo, in riferimento all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo la quale gli avvisi di accertamento di cui essa contribuente aveva sollecitato l'annullamento sarebbero ormai definitivi, la società ricorrente, con il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice tributario esaminato l'eccezione di giudicato interno a tale proposito formulata, con riferimento alla sentenza che aveva accertato il diritto all'esenzione decennale.
Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la società contribuente deduce che ricorressero nella fattispecie tutti i presupposti per l'adozione dell'invocato provvedimento in via di autotutela, formulando sette quesiti di diritto.
1.1.- Il primo motivo è fondato.
Queste Sezioni Unite, con le sentenze 16778/05 e 7388/07, hanno infatti affermato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendente dalla specie dell'atto impugnato ed alla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
1.2.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in quanto ispirata, per ciò che concerne la giurisdizione, ad un erroneo principio di diritto.
1.3.- La domanda è peraltro improponibile.
Nella già citata sentenza n. 7388 del 2007 si chiarisce infatti che l'esercizio del potere di autotutela "non costituisce un mezzo di tutela del contribuente" e che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato - nelle forme ammesse sugli atti discrezionali - soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria".
La società contribuente, nel caso di specie, impugnando il diniego di autotutela, invoca invece un provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 1989, 1990 e 1991, non tempestivamente impugnati, che tenga luogo dell'atto di autotutela rifiutato dall'amministrazione, senza oltretutto dedurre l'esistenza di alcun interesse pubblico all'annullamento.
E siffatta pretesa è sicuramente improponibile per difetto di una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al contribuente.
2.- La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso, dichiara improponibile la domanda introduttiva; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 aprile 2009.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2009.

Bruno E.G. Fuoco

Manuale dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

*********************

Pensieri dal web

" Si dice spesso che la speranza fa vivere. Quando si è delusi dagli avvenimenti e insoddisfatti del proprio destino, si tende a proiettarsi nel futuro: presto... fra qualche giorno... fra qualche mese.... andrà meglio. La speranza è senz'altro la cosa che si abbandona per ultima. Ma nell'attesa che si realizzi, si ha bisogno di trovare qualcosa su cui appoggiarsi per resistere. Ora, per resistere, non soltanto bisogna avere fede, ma anche alimentare la vita in se stessi e ricevere uno slancio, grazie all'amore. Diversamente la speranza è solo una fuga davanti alla realtà, e anch'essa un giorno ci abbandonerà. Per non perdere mai la speranza, è necessario conservare dentro di sé la fede e l'amore e, di fronte ad ogni difficoltà che si presenti, chiamarli in aiuto. Qualunque cosa vi succeda, cercate di aggrapparvi alla fede e all'amore, perché sono queste due cose che vi permetteranno di conservare la speranza fino alla fine." (Omraam Mikhaël Aïvanhov)