*****************************************************************
|
Questioni
Il
richiamo dell´art 19, comma 3, della
legge n. 241 del 1990, agli artt. 21 quinquies
e 21 nonies disciplinanti la revoca e l´annullamento
d´ufficio preclude l´utilizzazione
di altre iniziative quali, ad es. la decadenza,
per ristabilire, nel pubblico interesse, la
legalità violata?
Alla D.I.A. si applicA l´istituto della
decadenza previsto per il permesso di costruire
dall´art. 15, comma 4, del D.P.R. n.
380 del 2001, in base al quale "Il permesso
decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di
inizio"?
|
|
Massime
In base ad una analisi logico sistematica del D.P.R.
n. 380 del 2001, in assenza di una specifica previsione
normativa, deve ritenersi possibile anche alla D.I.A.
l´applicazione degli istituti previsti per
il permesso di costruire, in quanto entrambi gli
istituti hanno in comune la natura di "titoli
edilizi" e secondariamente alla luce dei poteri
che il legislatore ha previsto in capo alle Amministrazioni
deputate al controllo degli interventi posti in
essere con la D.I.A..
Il Collegio ritiene di aderire all´orientamento
di quella parte della giurisprudenza alla luce del
quale, nonostante il richiamo specifico dell´art
19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, agli artt.
21 quinquies e 21 nonies, che disciplinano la revoca
e l´annullamento d´ufficio, il potere
dell´Amministrazione di assumere determinazioni
in via di autotutela che la suddetta norma fa salvo,
non si esaurisce nell´utilizzazione dei suddetti
istituti, ma deve intendersi comprensivo di tutte
le iniziative che l´Amministrazione è
legittimata ad assumere per ristabilire, nel pubblico
interesse, la legalità violata, compresa,
quindi, la decadenza, come sostenuto da parte resistente.
|
TAR PUGLIA - BARI, SEZ. III - sentenza
22 aprile 2009 n. 983
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza) ha pronunciato la presente n 00983/2SENTENZA
FATTO
Il Sig. xxx proprietario di un terreno di complessivi
346,58 ettari in agro di B. e tipizzato nel P.R.G. quale
zona agricola E1, con preliminare di vendita in data 15.02.2008,
ha venduto al Sig. www il suddetto terreno, autorizzando
il Sig. xxx stesso, fin dalla stipula dell´atto
stesso, a richiedere i titoli legittimanti la costruzione
e la connessione in rete di impianti fotovoltaici con
l´intesa che il mancato conseguimento, al più
tardi entro il 31 luglio 2009, dei titoli legittimanti
la edificazione dello/degli impianto/impianti fotovoltaici
sarebbe stato causa di risoluzione del contratto.
In data 08.05.2008, il Sig. xxx ha depositato presso l´Ufficio
Tecnico del Comune di .. la denuncia di inizio di attività
n. 202 preordinata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico;
decorsi 30 giorni, in data 08.05.2008, ha comunicato che
il 09.06.2008 avrebbe iniziato i lavori.
Si assume in ricorso che la suddetta D.I.A. sarebbe stata
presentata in ossequio alla regolamentazione regionale,
in particolare alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007
con cui la Giunta Regionale, nelle more dell´adozione
delle linee guida previste dal comma 10 dell´art
12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, di attuazione della Direttiva
2001/77/CE, ha indicato i propri indirizzi e la regolamentazione
delle procedure, in considerazione del fatto che il territorio
regionale è stato interessato da un elevato numero
di iniziative per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, distinguendo gli impianti la cui realizzazione
è subordinata ad un´autorizzazione unica
regionale, quelli per i quali la stessa non è stata
ritenuta necessaria e quelli soggetti alla denuncia di
inizio di attività (D.I.A.), in deroga all´autorizzazione
unica regionale, fra cui "gli impianti fotovoltaici
con potenza superiore a 20 KWp e fino a 1 KMp, realizzati
in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici,
dovendosi tener conto, nell´ubicazione, di quanto
specificato nell´art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.
387/2003", applicabile al caso oggetto del presente
gravame.
Il Comune di …con telegrammi del 29.07.2008 e 30.07.2008,
specificando che sarebbe seguito un provvedimento formale,
ha comunicato…la decadenza, ai sensi dell´art.
15, comma 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, della suddetta
D.I.A. n. 202 dell´8.05.2008, sul presupposto che
i lavori non fossero ancora iniziati e che il progetto
fosse in contrasto con la disciplina urbanistica adottata
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 28.07.2008
e, con provvedimento dirigenziale prot. n. 24657 del 07.10.2008
ha "confermato" la decadenza del citato titolo
edilizio.
Con ricorso ritualmente notificato il 10.11.2008 e depositato
nella Segreteria del Tribunale il 25.11.2008, i ricorrenti
hanno chiesto l´annullamento dei citati telegrammi,
del suddetto provvedimento di decadenza, nonchè
degli altri atti specificati in epigrafe.
Avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti, a sostegno
del gravame, hanno dedotto diversi motivi di violazione
di legge ed eccesso di potere di seguito sintetizzabili:
violazione di legge in riferimento agli artt. 15, 22 e
23 del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 19 ss. della legge
n. 241 del 1990, eccesso di potere per sviamento; illogicità
manifesta, in quanto il citato art. 15 si applicherebbe
solo al permesso di costruire e non alla D.I.A e, come
prescritto dal suddetto art. 23, il progetto presentato
dal … sarebbe conforme agli strumenti urbanistici
approvati e vigenti al momento di presentazione della
D.I.A, né il Comune avrebbe mosso alcuna contestazione
al Sig. D. nei 30 giorni successivi.; eccesso di potere:
per sviamento, difetto di istruttoria, assenza dei presupposti
per la declaratoria di decadenza e violazione dell´art.
2, comma 159, legge n. 244 del 24.12.2007 in quanto, qualora
si volesse aderire alla tesi dell´applicazione dell´art.
15 del D.P.R. n. 380 del 2001 anche alla D.I.A., in ogni
caso non sussisterebbe uno dei due presupposti previsti
dalla citata norma per la declaratoria di decadenza e
precisamente il mancato inizio dei lavori al momento dell´entrata
in vigore della nuove disposizioni di PRG.; argomentano,
altresì, i ricorrenti l´inapplicabilità
al suolo in esame delle stesse previsioni di variazione
di PRG in quanto l´area nella quale realizzare l´impianto
fotovoltaico non avrebbe le caratteristiche della "coltivazione
funzionale" alla quale fa riferimento la delibera
di C.C. n. 71 del 28.07.2008 per l´applicazione
del divieto assoluto all´impianto, né sono
coltivati alberi di olivo secolari che con la delibera
stessa si intendono tutelare; violazione dell´art.
41 Costituzione: libertà di iniziativa economica
e violazione del principio dell´affidamento. I ricorrenti
hanno chiesto, infine, il risarcimento del danno.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune
contestando la fondatezza dei motivi di ricorso e della
domanda di risarcimento del danno e concludendo per il
rigetto del ricorso e della domanda di risarcimento del
danno in quanto non provata nell´entità e
frutto di una valutazione unilaterale e arbitraria della
controparte.
I ricorrenti ed il Comune hanno prodotto documentazione
e hanno presentato memorie per la Camera di Consiglio
del 17.12.2008 e per l´ udienza di discussione dell´11.03.2009.
Alla Camera di Consiglio del 17.12.2008 questa Sezione
ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
All´udienza pubblica dell´11.03.2009 la causa
è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso è in parte fondato e deve essere
accolto per quanto di ragione.
Coglie nel segno il motivo di censura con il quale i ricorrenti
hanno dedotto la violazione dell´art. 2, comma 159,
della legge n. 244 del 24.12.2007, disciplinante l´individuazione
del momento di inizio dei lavori, norma fondatamente invocata
da parte ricorrente ai fini della dimostrazione della
insussistenza di uno dei due presupposti previsti dall´art.
15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 per la declaratoria
di decadenza.
Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, focalizzare
la regola di diritto da applicare alla fattispecie in
esame.
Essendo pacifico in atti che l´intervento preordinato
alla realizzazione dell´impianto fotovoltaico progettato
dal … è sottoposto a denuncia di inizio di
attività, deve in primo luogo risolversi, in via
logicamente prioritaria, la questione se alla D.I.A. si
applichi l´istituto della decadenza previsto per
il permesso di costruire dall´art. 15, comma 4,
del D.P.R. n. 380 del 2001, in base al quale "Il
permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già
iniziati e vengano completati entro il termine di tre
anni dalla data di inizio".
Al riguardo il Collegio propende per la soluzione affermativa.
Tale convinzione si basa sui due seguenti ordini di ragioni.
Prioritariamente, in base ad una analisi logico sistematica
del D.P.R. n. 380 del 2001, in assenza di una specifica
previsione normativa, deve ritenersi possibile anche alla
D.I.A. l´applicazione degli istituti previsti per
il permesso di costruire, in quanto entrambi gli istituti
hanno in comune la natura di "titoli edilizi"
e secondariamente alla luce dei poteri che il legislatore
ha previsto in capo alle Amministrazioni deputate al controllo
degli interventi posti in essere con la D.I.A..
Il Collegio premette che, al fine di decidere la fattispecie
oggetto di gravame, non è necessario assumere posizione
in ordine alla natura giuridica della D.I.A (provvedimentale
o dichiarazione del privato), considerato che tale vexata
quaestio non incide sull´esercizio del potere inibitorio
che l´Amministrazione può esercitare nel
corso dei 30 giorni dalla denuncia, né sui poteri
di autotutela che è legittimata ad esercitare una
volta spirato il suddetto termine.
Il Collegio ritiene di aderire all´orientamento
di quella parte della giurisprudenza alla luce del quale,
nonostante il richiamo specifico dell´art 19, comma
3, della legge n. 241 del 1990, agli artt. 21 quinquies
e 21 nonies, che disciplinano la revoca e l´annullamento
d´ufficio, il potere dell´Amministrazione
di assumere determinazioni in via di autotutela che la
suddetta norma fa salvo, non si esaurisce nell´utilizzazione
dei suddetti istituti, ma deve intendersi comprensivo
di tutte le iniziative che l´Amministrazione è
legittimata ad assumere per ristabilire, nel pubblico
interesse, la legalità violata, compresa, quindi,
la decadenza, come sostenuto da parte resistente.
La giurisprudenza ha, d´altro canto, già
ritenuto applicabile alla D.I.A. edilizia l´art.
31, comma 11 della legge n. 1150 del 1942, avente lo stesso
contenuto del citato art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380
del 2001, in quanto espressione dei permanenti poteri
di vigilanza che, nel pubblico interesse, sono attribuiti
all´Amministrazione in ordine all´esecuzione
dell´opera autorizzata ed ai sensi dell´art.
4, comma 10 del D.L. 5-10-1993 n. 398, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre
1993, n. 493 che recita: "L'esecuzione delle opere
per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di
attività ai sensi del comma 7 è subordinata
alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali
e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite
su rilascio di concessione edilizia" (T.A.R. Lombardia,
Brescia, ord. n.27/2003, giurisprudenza alla quale il
Collegio non ritiene di doversi discostare).
Una volta stabilita l´astratta applicabilità
alla D.I.A della decadenza prevista per il permesso di
costruire dall´art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380
del 2001, occorre verificare se nella fattispecie concreta
oggetto del presente giudizio sussistano entrambi i presupposti
richiesti dalla suddetta norma e precisamente l'entrata
in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ed il
mancato inizio dei lavori o il loro completamento entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sicuramente sussiste il primo presupposto concernente
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche.
Il Comune di …ha legittimamente adottato la delibera
di C.C. n. 71 del 28.07.2008, come sostenuto da parte
resistente.
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che l'utilizzazione
delle fonti di energia rinnovabile è considerata
di pubblico interesse e di pubblica utilità, e
le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti
(articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del
d.lgs. 387/2003); anche in considerazione del fatto che
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso
la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione
di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate
e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale
assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo
di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n.
120 del 2002).
Espressione evidente di tale favor legislativo per le
fonti rinnovabili è la previsione dell'articolo
12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità
di installare gli impianti anche in zona agricola.
Peraltro, detta possibilità non è senza
limiti.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza richiamata dalla
delibera stessa, ritiene che i Comuni possono certamente
prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità
in materia di governo del territorio, aree specificamente
destinate ad impianti eolici. Del resto, l'articolo 12,
comma 7, posto a fondamento della delibera adottata da
parte resistente, sottintende tale potere, laddove prevede
che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversità, così come del patrimonio culturale
e del paesaggio rurale...".
In conclusione, è solo in mancanza di una simile
previsione conformativa che, in base alla predetta disposizione,
detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione
(almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità
urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria,
15 luglio 2007 , n. 518).
Tale potere è stato confermato dalla Legge Regionale
19 febbraio 2008, n. 1, che all´art. 27, comma 2,
dopo aver previsto la possibilità di realizzazione
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici, fa salvo il potere di cui all'articolo
12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, esercitato dal Comune
di …Il suddetto art. 27 è stato abrogato
dall´art. 6 della Legge Regionale 21 ottobre 2008,
n. 31, ma è applicabile nella fattispecie oggetto
del presente gravame in base al principio tempus regit
actus.
Conseguentemente deve respingersi la domanda di annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 28.07.2008.
Il Comune di …con la delibera di C.C. sopraindicata
ha contemperato due esigenze fondamentali: "il forte
interesse verso le diverse fonti energetiche rinnovabili"
e "la tutela del paesaggio finalizzato anche a non
compromettere l´equilibrio ambientale e l´indotto
economico", come espressamente specificato nella
delibera stessa che al punto a) del punto 5 recita: "le
presenti norme sono da intendersi esplicative di quanto
disposto dall´art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell´art.
27 L.R. 1/2008 e disciplinano l´insediamento degli
impianti ad energia solare nelle zone e negli ambiti individuati
dal Piano Regolatore Generale al fine di conservare l´integrità
degli elementi caratterizzanti l´ambiente ed il
paesaggio nei contesti di maggior pregio".
Conseguentemente al punto 5) b) ha disposto la localizzazione
degli impianti fotovoltaici anche in tutte le altre zone
tipizzate agricole "E" nel PRG vigente con esclusione
in senso assoluto di varie aree tra le quali quelle specificate
al punto b8) e cioè le "aree agricole funzionalmente
coltivate ad uliveto in quanto gli alberi di ulivo, già
protetti dalla legge 14/2/1951 n. 144 e dalla legge Regione
Puglia 4/6/2007 n. 14 e delibere di Giunta Regionale applicative,
compresa anche la deliberazione G.R. 13/11/2007 n. 1842,
costituiscono elementi peculiari e caratterizzanti la
storia, la cultura, il paesaggio rurale locale nonché
anche, e soprattutto, la antica tradizione agroalimentare
del nostro paese".
Concludendo in ordine al primo presupposto (entrata in
vigore di contrastanti previsioni urbanistiche) previsto
dall´art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001,
che disciplina la decadenza del permesso di costruire,
ritenuto applicabile dal Collegio anche alla D.I.A., analizzando
sulla base di dette coordinate la fattispecie concreta,
esso deve ritenersi sussistente considerato che il Sig.
D. ha presentato la D.I.A., oggetto di gravame, per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi
in un terreno, di complessivi 346,58 ettari in agro di
B. tipizzato nel P.R.G. quale zona agricola E1, ma funzionalmente
coltivato ad uliveto, come rilevato da parte resistente
e risultante in atti, e, quindi, ricadente nel punto b8)
della Delibera di C.C. n. 71 del 28.07.2008 che ha posto
per tale tipologia di aree un divieto assoluto di localizzazione
degli impianti in questione.
Occorre a questo punto esaminare il secondo presupposto,
richiesto dalla norma da ultimo citata, per la declaratoria
di decadenza e precisamente il mancato inizio dei lavori
al momento dell´entrata in vigore della nuove disposizioni
di PRG, di cui alla delibera sopra analizzata.
Il Collegio, condividendo la tesi di parte ricorrente,
ritiene che per l´individuazione del momento in
cui devono ritenersi iniziati i lavori occorre fare riferimento
al disposto dell´art. 2, comma 159, legge n. 244
del 24.12.2007(legge finanziaria 2008), recante "Dimostrazione
dell´avvio dell´iniziativa da parte degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili". Tale normativa
deve ritenersi applicabile in quanto speciale e successiva
a quella generale prevista in materia edilizia, nonchè
alla luce di un´interpretazione sistematico- teleologica
della suddetta normativa, la cui finalità è
evidenziata dal legislatore nel precedente comma 158 intitolato
"Modifica normativa per facilitare la diffusione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Non può, quindi, essere condivisa la prospettazione
di parte resistente che ritiene trattarsi di opere meramente
edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di
"inizio lavori" e, quindi, i lavori possono
ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese
sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto
e palese il serio intento di realizzare il complesso delle
opere autorizzate.
L´art. 2, comma 159, della legge n. 244 del 24.12.2007
recita: "Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione
dell´iniziativa ai fini del rispetto del termine
di inizio dei lavori è fornita anche con la prova
di avere svolto le attività previste dal terzo
periodo del comma 1 dell´articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall´articolo
1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239".
L´art. 15 alla quale la suddetta norma rinvia, richiede
"...l'acquisizione della disponibilità delle
aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione
del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato
dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di
appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione
di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto,
ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione
previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato".
Il Collegio ritiene, come argomentato dai ricorrenti,
che la norma correttamente intesa richieda la disponibilità
delle aree destinate ad ospitare l´impianto e l'accettazione
del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato
dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta
accettazione del preventivo di allacciamento alla rete
elettrica soccorrono due ipotesi e precisamente: a) l'indizione
di gare di appalto o la stipulazione di contratti per
l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere
relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti
di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro
favore di misure di incentivazione previste da altre leggi
a carico del bilancio dello Stato.
Venendo alla fattispecie concreta oggetto di gravame,
alla luce della suddetta normativa speciale, risulta in
atti che il Sig. XXX alla data della delibera di C.C.
n. 71 del 28.07.2008, ha iniziato i lavori considerato
che aveva la disponibilità del suolo (avendo stipulato
il preliminare di vendita in data 15.02.2008) e aveva
presentato domanda per la connessione alla rete elettrica
ed ottenuto l´accettazione della stessa dall´ENEL
in data 16-06.2008 e, come previsto, aveva provveduto
ad effettuare i pagamenti delle quote relative al permesso
di allacciamento già da marzo 2008. Risulta altresì
in atti che il Sig. XXX ha stipulato il contratto di appalto
per l´estirpazione degli alberi di olivo in data
14.07.2008, in data 03.07.2008 ha stipulato il contratto
di fornitura di pannelli fotovoltaici ed in data 10.07.2008
ha stipulato un contratto per un impianto di videosorveglianza.
Il profilo di illegittimità dedotto con il suillustrato
motivo di ricorso ha una indubbia valenza assorbente rispetto
agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza
della dedotta censura comporta l´accoglimento del
ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi
sugli ulteriori motivi d´impugnazione.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve
essere accolto per quanto di ragione, con conseguente
annullamento del provvedimento finale dirigenziale prot
n. 24657 del 7.10.2008, che assorbe e riassume in sé
la lesività degli impugnati telegrammi del 29.07.2008
e 30.07.2008 (con i quali il Comune di …ha comunicato…la
decadenza della D.I.A. n. 202 dell´8.05.2008, ai
sensi dell´art. 15, comma 4 del D.P.R. n. 380 del
2001) che hanno anticipato in vai interinale e urgente
gli effetti decadenziali dispiegati dal suddetto provvedimento
dirigenziale.
Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna
al risarcimento del danno, pure formulata con il gravame
in esame. Ciò in quanto, pur in presenza di un
atto illegittimo e tenuto conto del lasso di tempo trascorso
durante il quale il ricorrente non ha potuto realizzare
l´intervento contestato, non si può non tenere
in debita considerazione la novità della problematica
che il Comune ha dovuto affrontare, costituta dalla utilizzazione
delle fonti di energia rinnovabile nel proprio territorio,
e si ritiene fisiologico che abbia dovuto rivedere il
proprio operato. Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie
oggetto del presente gravame, il Collegio non ravvisa
l´elemento soggettivo della colpa in quanto l´errore
commesso dal Comune è da ritenersi scusabile e,
conseguentemente, non può dirsi perfezionato l´illecito
aquiliano che da diritto al risarcimento del danno.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono
porsi a carico del Comune di...nell´importo liquidato
nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede
di Bari, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, respinta
ogni altra domanda, per l´effetto annulla il provvedimento
dirigenziale prot n. 24657 del 7.10.2008 del Comune di
…di decadenza della D.I.A. n. 202 dell´8.05.2008…omissis
| |
"Quante
volte si sente dire che se Dio esistesse, se ci fosse
una giustizia nel mondo, i buoni sarebbero ricompensati
e i cattivi puniti. In realtà ciò avviene,
ma non subito. Perché? Per diverse ragioni, di
cui una è questa. Se le leggi punissero immediatamente
gli uomini per i loro errori, verrebbero annientati
e non avrebbero la possibilità di migliorarsi.
Al contrario, lasciando loro un po' di tempo e dando
loro ogni tanto qualche lezione che li obblighi a riflettere,
hanno la possibilità di riparare. Anche chi fa
del bene non viene ricompensato subito, altrimenti si
lascerebbe andare e finirebbe per trasgredire le leggi.
Il Cielo lascia all'uomo il tempo di rinforzarsi attraverso
le prove in modo da diventare più sicuro e affinché
impari a conoscere se stesso, rendendosi conto fino
a che punto è capace di fare del bene. Ci sono
dunque valide ragioni che giustificano la lentezza con
la quale si manifestano le leggi divine, ma ciò
che è sicuro è che il bene genera il bene,
e che il male finisce... molto male. Questo è
assolutamente certo."" (Omraam Mikhaël
Aïvanhov)
|
|