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Questioni

L'Amministrazione di destinazione può deliberare la revoca del concorso per la copertura del posto in mobilità, dopo che la procedura di mobilità si è già conclusa?

Massime

Con l'assegnazione del dipendente in mobilità, comunicata all'amministrazione che ha deliberato di coprire una vacanza nel suo organico, si perfeziona il diritto del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione ad quem; la quale può sì esercitare uno jus poenitendi deliberando la revoca del posto che inizialmente intendeva coprire, ma ciò non può più fare una volta che la procedura di mobilità si sia completata con l'assegnazione del dipendente all'amministrazione richiedente

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 6 marzo 2009 n. 5458


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di ... la d.ssa xxx riferiva di aver prestato servizio presso il comune di L. con qualifica dirigenziale e che, a seguito di una ristrutturazione aziendale, era stata collocata in disponibilità a decorrere dal 31.12.2004, data dalla quale era stata iscritta nell'elenco del personale delle pubbliche amministrazioni in disponibilità tenuto dalla provincia di …ai fini del suo ricollocamento obbligatorio presso altri enti pubblici, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 34 bis.
Riferiva, ancora, la ricorrente che, con lettera del 3.10.2005, l'Azienda U.S.L…aveva comunicato alla Regione Toscana ed alla Provincia di .. la propria intenzione di procedere alla indizione di due concorsi pubblici per la copertura delle posizioni di Dirigente Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali e di Dirigente U.O.C. Controllo di gestione, precisando che le assunzioni in oggetto erano necessarie per far fronte ad esigenze di servizio assolutamente indilazionabili.
Con nota del 13.10.2005, la Provincia di … preso atto della iscrizione nelle proprie liste della ricorrente, avente la medesima professionalità oggetto del concorso, aveva provveduto ad assegnarla in mobilità alla Azienda U.S.L. n. … per la copertura del posto di dirigente U.O.C. Affari Generali e legali. Ciò nonostante, l'Amministrazione convenuta, inutilmente sollecitata dalla esponente, non aveva proceduto alla sua assunzione in servizio, ma anzi aveva provveduto a bandire un concorso pubblico per la copertura del medesimo posto di dirigente della U.O.C. Affari generali e legali.
2. La xxx riferiva di avere allora presentato ricorso ex art. 700 c.p.c., avanti al Tribunale ..., chiedendo la sua immediata immissione in servizio presso l'Azienda assegnataria.
In tale giudizio la convenuta, nel contestare la domanda attrice, aveva sostenuto che la procedura di assunzione per il posto di dirigente della U.O.C…Affari Generali che aveva dato luogo al provvedimento di assegnazione della Provincia di .. era stata formalmente revocata avendo deciso l'azienda di non procedere più ad alcuna assunzione per coprire tale posizione e che tale provvedimento di revoca avrebbe travolto anche gli effetti dell'assegnazione disposta dalla Provincia di L. , ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 34 bis, facendo venir meno ogni diritto della ricorrente al transito in mobilità presso l'azienda sanitaria. In ogni caso, secondo la resistente, l'atto di assegnazione non avrebbe potuto far nascere in capo alla ricorrente alcun diritto soggettivo di transitare in mobilità. Infine la convenuta faceva rilevare come la xxx avesse già beneficiato di una precedente assegnazione disposta dalla Regione Toscana presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria...e, pertanto, non avrebbe potuto essere assegnata per la seconda volta ad altro ente.
Con ordinanza del 21.1.2006, il giudice del lavoro …accoglieva il ricorso cautelare.
Il provvedimento cautelare veniva però riformato, in sede di reclamo avanti al Tribunale …in quanto, a suo giudizio, il precedente provvedimento di assegnazione della xxx all'Azienda Ospedaliera Universitaria ....con conseguente venir meno del suo stato di disponibilità, era ostativo ad una successiva assegnazione e, quindi, al sorgere di una posizione giuridica di diritto soggettivo.
3. Seguiva l'introduzione della causa di merito da parte della ricorrente al fine di veder definitivamente accertato il proprio diritto a prendere servizio presso l'amministrazione destinataria del provvedimento di assegnazione.
L'azienda convenuta contestava la domanda attrice, argomentando in ordine alla legittimità della revoca della procedura concorsuale, che aveva reso non più disponibili per la mobilità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 34 bis, i due posti di dirigente amministrativo presso l'Azienda U.S.L. …
La causa, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, è stata decisa dal tribunale di …che con sentenza n. 442/06, emessa il 30.11.2006, accertava il diritto della ricorrente xxxad essere assunta presso l'Azienda U.S.L. …con conseguente ordine all'azienda convenuta di ammetterla in servizio previa iscrizione nei propri ruoli. L'amministrazione resistente è stata, altresì, condannata al risarcimento del danno patito dalla xxx consistente nelle differenze retributive tra lo stipendio base di cui avrebbe goduto se fosse stata tempestivamente immessa in servizio e l'indennità fino ad allora percepita dal comune di …Con la medesima pronuncia sono state respinte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente e l'amministrazione convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
4. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2007 l'Azienda U.S.L. …ha proposto appello principale nei confronti della sentenza n. 442/06, emessa il 30.11.2006 dal giudice del lavoro del Tribunale….
In particolare l'appellante deduceva per la prima volta - assumendo di essere venuto a conoscenza dei fatti solo nelle more del giudizio d'appello - la (asserita) nullità del rapporto dirigenziale che legava l'ente di provenienza - il comune di …e la xxx.
L'appellata, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza dell'impugnazione avversaria, di cui chiede il rigetto, proponendo altresì appello incidentale per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni (quello professionale ed esistenziale).
5. Con sentenza del 29 giugno - 10 settembre 2007 la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannava l'Azienda U.S.L. …al risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla xxx dopo la sentenza di primo grado e consistente nelle differenze retributive fra il trattamento stipendiale di cui avrebbe goduto in caso di immissione in servizio e quanto percepito fino al 31 dicembre 2006 a titolo di indennità da parte del Comune. Rigettava nel resto l'appello incidentale. Condannava l'Azienda USL al pagamento delle spese del grado.
6. Avverso tale sentenza la Azienda USL ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Di questi il primo è relativo al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, talchè la causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Azienda sanitaria ricorrente ha proposto un complesso ricorso, articolato in sette motivi, con cui censura l'impugnata sentenza…
....
7. Infondato è il sesto motivo con cui la ricorrente si duole del mancato riconoscimento di uno jus poenitendi per l'amministrazione ad quem nelle procedure di mobilità.
Con l'assegnazione del dipendente in mobilità, comunicata all'amministrazione che ha deliberato di coprire una vacanza nel suo organico, si perfeziona il diritto del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione ad quem; la quale può sì esercitare uno jus poenitendi deliberando la revoca del posto che inizialmente intendeva coprire, ma ciò non può più fare una volta che la procedura di mobilità si sia completata con l'assegnazione del dipendente all'amministrazione richiedente.
Una volta perfezionato il diritto del dipendente alla prosecuzione del rapporto di impiego, l'Amministrazione di destinazione non può più revocare la sua precedente determinazione e rifiutare l'iscrizione nel ruolo del proprio personale del dipendente trasmigrato per mobilità.
Nella specie invece l'Amministrazione di destinazione (ossia la Azienda sanitaria ricorrente) ha deliberato la revoca del concorso per la copertura del posto in questione solo dopo che la procedura di mobilità si era già conclusa e quindi era già sorto il diritto della xxx alla prosecuzione del rapporto; diritto in ordine al quale l'Amministrazione ricorrente, esercitando un inesistente jus poenitendi, è venuta a trovarsi in una situazione di inadempienza correttamente accertata dai giudici di merito.
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P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00, (duecento) per esborsi e in Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2009.

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Bruno E.G. Fuoco

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