Questioni
L'Amministrazione
di destinazione può deliberare
la revoca del concorso per la
copertura del posto in mobilità,
dopo che la procedura di mobilità
si è già conclusa?
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Massime
Con l'assegnazione del dipendente in mobilità,
comunicata all'amministrazione che ha deliberato
di coprire una vacanza nel suo organico, si perfeziona
il diritto del dipendente alla prosecuzione del
rapporto di lavoro presso l'amministrazione ad quem;
la quale può sì esercitare uno jus
poenitendi deliberando la revoca del posto che inizialmente
intendeva coprire, ma ciò non può
più fare una volta che la procedura di mobilità
si sia completata con l'assegnazione del dipendente
all'amministrazione richiedente |
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 6 marzo
2009 n. 5458
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di ... la d.ssa xxx riferiva
di aver prestato servizio presso il comune di L. con qualifica
dirigenziale e che, a seguito di una ristrutturazione
aziendale, era stata collocata in disponibilità
a decorrere dal 31.12.2004, data dalla quale era stata
iscritta nell'elenco del personale delle pubbliche amministrazioni
in disponibilità tenuto dalla provincia di …ai
fini del suo ricollocamento obbligatorio presso altri
enti pubblici, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 34 bis.
Riferiva, ancora, la ricorrente che, con lettera del 3.10.2005,
l'Azienda U.S.L…aveva comunicato alla Regione Toscana
ed alla Provincia di .. la propria intenzione di procedere
alla indizione di due concorsi pubblici per la copertura
delle posizioni di Dirigente Unità Operativa Complessa
Affari Generali e Legali e di Dirigente U.O.C. Controllo
di gestione, precisando che le assunzioni in oggetto erano
necessarie per far fronte ad esigenze di servizio assolutamente
indilazionabili.
Con nota del 13.10.2005, la Provincia di … preso
atto della iscrizione nelle proprie liste della ricorrente,
avente la medesima professionalità oggetto del
concorso, aveva provveduto ad assegnarla in mobilità
alla Azienda U.S.L. n. … per la copertura del posto
di dirigente U.O.C. Affari Generali e legali. Ciò
nonostante, l'Amministrazione convenuta, inutilmente sollecitata
dalla esponente, non aveva proceduto alla sua assunzione
in servizio, ma anzi aveva provveduto a bandire un concorso
pubblico per la copertura del medesimo posto di dirigente
della U.O.C. Affari generali e legali.
2. La xxx riferiva di avere allora presentato ricorso
ex art. 700 c.p.c., avanti al Tribunale ..., chiedendo
la sua immediata immissione in servizio presso l'Azienda
assegnataria.
In tale giudizio la convenuta, nel contestare la domanda
attrice, aveva sostenuto che la procedura di assunzione
per il posto di dirigente della U.O.C…Affari Generali
che aveva dato luogo al provvedimento di assegnazione
della Provincia di .. era stata formalmente revocata avendo
deciso l'azienda di non procedere più ad alcuna
assunzione per coprire tale posizione e che tale provvedimento
di revoca avrebbe travolto anche gli effetti dell'assegnazione
disposta dalla Provincia di L. , ai sensi del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 34 bis, facendo venir meno ogni diritto
della ricorrente al transito in mobilità presso
l'azienda sanitaria. In ogni caso, secondo la resistente,
l'atto di assegnazione non avrebbe potuto far nascere
in capo alla ricorrente alcun diritto soggettivo di transitare
in mobilità. Infine la convenuta faceva rilevare
come la xxx avesse già beneficiato di una precedente
assegnazione disposta dalla Regione Toscana presso l'Azienda
Ospedaliera Universitaria...e, pertanto, non avrebbe potuto
essere assegnata per la seconda volta ad altro ente.
Con ordinanza del 21.1.2006, il giudice del lavoro …accoglieva
il ricorso cautelare.
Il provvedimento cautelare veniva però riformato,
in sede di reclamo avanti al Tribunale …in quanto,
a suo giudizio, il precedente provvedimento di assegnazione
della xxx all'Azienda Ospedaliera Universitaria ....con
conseguente venir meno del suo stato di disponibilità,
era ostativo ad una successiva assegnazione e, quindi,
al sorgere di una posizione giuridica di diritto soggettivo.
3. Seguiva l'introduzione della causa di merito da parte
della ricorrente al fine di veder definitivamente accertato
il proprio diritto a prendere servizio presso l'amministrazione
destinataria del provvedimento di assegnazione.
L'azienda convenuta contestava la domanda attrice, argomentando
in ordine alla legittimità della revoca della procedura
concorsuale, che aveva reso non più disponibili
per la mobilità D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art.
34 bis, i due posti di dirigente amministrativo presso
l'Azienda U.S.L. …
La causa, senza necessità di svolgimento di attività
istruttoria, è stata decisa dal tribunale di …che
con sentenza n. 442/06, emessa il 30.11.2006, accertava
il diritto della ricorrente xxxad essere assunta presso
l'Azienda U.S.L. …con conseguente ordine all'azienda
convenuta di ammetterla in servizio previa iscrizione
nei propri ruoli. L'amministrazione resistente è
stata, altresì, condannata al risarcimento del
danno patito dalla xxx consistente nelle differenze retributive
tra lo stipendio base di cui avrebbe goduto se fosse stata
tempestivamente immessa in servizio e l'indennità
fino ad allora percepita dal comune di …Con la medesima
pronuncia sono state respinte le ulteriori domande formulate
dalla ricorrente e l'amministrazione convenuta è
stata condannata al pagamento delle spese di lite.
4. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2007 l'Azienda
U.S.L. …ha proposto appello principale nei confronti
della sentenza n. 442/06, emessa il 30.11.2006 dal giudice
del lavoro del Tribunale….
In particolare l'appellante deduceva per la prima volta
- assumendo di essere venuto a conoscenza dei fatti solo
nelle more del giudizio d'appello - la (asserita) nullità
del rapporto dirigenziale che legava l'ente di provenienza
- il comune di …e la xxx.
L'appellata, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza
dell'impugnazione avversaria, di cui chiede il rigetto,
proponendo altresì appello incidentale per ottenere
il risarcimento degli ulteriori danni (quello professionale
ed esistenziale).
5. Con sentenza del 29 giugno - 10 settembre 2007 la Corte
d'appello di Firenze rigettava l'appello principale e,
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannava
l'Azienda U.S.L. …al risarcimento dell'ulteriore
danno patito dalla xxx dopo la sentenza di primo grado
e consistente nelle differenze retributive fra il trattamento
stipendiale di cui avrebbe goduto in caso di immissione
in servizio e quanto percepito fino al 31 dicembre 2006
a titolo di indennità da parte del Comune. Rigettava
nel resto l'appello incidentale. Condannava l'Azienda
USL al pagamento delle spese del grado.
6. Avverso tale sentenza la Azienda USL ha proposto ricorso
per cassazione affidato a sette motivi. Di questi il primo
è relativo al dedotto difetto di giurisdizione
del giudice ordinario, talchè la causa è
stata assegnata a queste Sezioni Unite.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Azienda sanitaria ricorrente ha proposto un complesso
ricorso, articolato in sette motivi, con cui censura l'impugnata
sentenza…
....
7. Infondato è il sesto motivo con cui la ricorrente
si duole del mancato riconoscimento di uno jus poenitendi
per l'amministrazione ad quem nelle procedure di mobilità.
Con l'assegnazione del dipendente in mobilità,
comunicata all'amministrazione che ha deliberato di coprire
una vacanza nel suo organico, si perfeziona il diritto
del dipendente alla prosecuzione del rapporto di lavoro
presso l'amministrazione ad quem; la quale può
sì esercitare uno jus poenitendi deliberando la
revoca del posto che inizialmente intendeva coprire, ma
ciò non può più fare una volta che
la procedura di mobilità si sia completata con
l'assegnazione del dipendente all'amministrazione richiedente.
Una volta perfezionato il diritto del dipendente alla
prosecuzione del rapporto di impiego, l'Amministrazione
di destinazione non può più revocare la
sua precedente determinazione e rifiutare l'iscrizione
nel ruolo del proprio personale del dipendente trasmigrato
per mobilità.
Nella specie invece l'Amministrazione di destinazione
(ossia la Azienda sanitaria ricorrente) ha deliberato
la revoca del concorso per la copertura del posto in questione
solo dopo che la procedura di mobilità si era già
conclusa e quindi era già sorto il diritto della
xxx alla prosecuzione del rapporto; diritto in ordine
al quale l'Amministrazione ricorrente, esercitando un
inesistente jus poenitendi, è venuta a trovarsi
in una situazione di inadempienza correttamente accertata
dai giudici di merito.
.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara
la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la ricorrente
al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate in Euro 200,00, (duecento) per esborsi e in
Euro 3.000,00 (tremila) per onorario d'avvocato, oltre
IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2009.