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Questioni
La
delibera consiliare che rigetta le proposte
progettuali in variante al prg" e sospende
una precedente deliberazione "di impulso"
(per l´approvazione della variante necessaria
per l´esito positivo del procedimento
avanti lo suap) deve essere preceduta dall´avviso
di avvio del procedimento di riesame per consentire
alla società di rappresentare le proprie
ragioni, e affinché vi sia una compiuta
valutazione degli interessi in conflitto e
di quelli pubblici da soddisfare?
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Massime
La delibera n. 40 del 2007, nel "rigettare
le proposte progettuali in variante al prg",
e nel "sospendere" la precedente deliberazione
"di impulso" n. 18 del 2006, in sede di
riesame ha in sostanza disposto la revoca di tale
delibera, di cui ha fatto cessare gli effetti in
base ad una valutazione opposta a quella precedente.
Essa, pertanto, doveva essere preceduta dall´avviso
di avvio del procedimento di riesame per consentire
alla società di rappresentare le proprie
ragioni, e affinché vi fosse una compiuta
valutazione degli interessi in conflitto e di quelli
pubblici da soddisfare. |
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. IV - sentenza 7 aprile 2009 n. 2184 .
N.
2184/2009 Reg. Dec.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
Considerato in fatto e in diritto quanto segue: 1. La
s.r.l. E. proprietaria di un´area sita nel territorio
del Comune di …e destinata a zona agricola, in data
27 dicembre 2005 ha presentato una istanza allo Sportello
unico per le attività produttive …al fine
di realizzare un complesso turistico-alberghiero.
A seguito della ricezione del verbale redatto dalla conferenza
di servizi nella seduta del 6 aprile 2006 (svoltasi ai
sensi degli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 447 del 1998),
con la delibera n. 16 del 17 maggio 2006 il consiglio
comunale di…ha disposto l´"impulso"
per l´approvazione della variante, necessaria per
l´esito positivo del procedimento.
All´esito della conferenza dei servizi, in data
28 settembre 2006 lo Sportello unico ha rilevato la conclusione
del procedimento.
In assenza di ulteriori determinazioni amministrative,
la società ha proposto al TAR per la Calabria un
primo ricorso avverso il silenzio del Comune di ..e dello
Sportello unico.
Tale ricorso è stato accolto dal TAR, con la sentenza
n. 1255 del 2007, riformata da questa Sezione con la decisione
n. 2409 del 2008, che ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere, poiché il consiglio comunale
di … ha emesso la delibera n. 40 del 22 dicembre
2007, che ha deliberato il rigetto delle proposte di variante
al piano regolatore, sospendendo ogni effetto della precedente
delibera n. 18 del 2006.
2. Col ricorso di primo grado n. 101 del 2008, la società
ha impugnato innanzi al TAR per la Calabria la delibera
del consiglio comunale n. 40 del 22 dicembre 2007, nonché
la conseguente nota n. 221755 del 18 dicembre 2007 dello
Sportello unico per le attività produttive.
Il TAR, con la gravata sentenza n. 276 del 2008, ha accolto
in parte il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati,
rilevando che questi avrebbero erroneamente interpretato
il contenuto della precedente delibera n. 18 del 2006.
Ad avviso del TAR, con tale delibera il consiglio comunale
di … avrebbe compiutamente espresso le proprie determinazioni
sulla approvazione del progetto in variante allo strumento
urbanistico, sicché la delibera n. 40 del 2007
non avrebbe potuto, a sua volta, effettuare valutazioni
opposte e così concludere in senso negativo la
fase del procedimento.
3. La sentenza del TAR è stata impugnata:
- in via principale, dal Comune di …il quale ha
dedotto che la delibera consiliare n. 40 del 2007 ha correttamente
inteso il contenuto della delibera n. 18 del 2006, che
non aveva concluso il procedimento, in quanto qualificata
formalmente come `delibera di impulso´;
- in via incidentale, dalla società, che ha chiesto
l´accoglimento dei motivi respinti ovvero non esaminati
dal TAR.
4. Così riassunte le vicende che hanno condotto
alla presente fase del giudizio, ritiene la Sezione che
l´appello principale sia fondato e vada accolto.
Va premesso che nel giudizio non rilevano le articolate
contrapposte deduzioni delle parti in ordine all´ambito
delle reciproche competenze del consiglio comunale e dello
Sportello unico, disciplinate dal d.P.R. n. 447 del 1998:
nella specie, si tratta di individuare le specifiche determinazioni
della delibera n. 18 del 2006 e se la delibera n. 40 del
2007, impugnata in primo grado, ne abbia travisato il
contenuto.
Ciò posto, dalla lettura della delibera n. 18 del
2006, si evince che il consiglio comunale, nel dare seguito
alla sollecitazione procedimentale dello Sportello unico,
ha accolto favorevolmente la proposta della società,
anche in considerazione dei parametri riguardanti la densità
territoriale, il rapporto di copertura e l´altezza
massima dell´edificio, senza però manifestare
la determinazione di ritenere ormai definita la variante
al piano regolatore.
Infatti, sia nella intitolazione che nel testo della delibera,
il consiglio comunale ha rilevato che con le sue valutazioni
dava `impulso´ al procedimento, affinché
nel corso delle successivi fasi del procedimento fossero
prese le determinazioni finali.
Contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza gravata,
pertanto, la delibera n. 18 del 2006 non aveva manifestato
né l´intendimento del consiglio comunale
di adottare formalmente una variante al vigente piano
regolatore, né di esaurire le proprie valutazioni
- o quelle di altre autorità - nell´ambito
del procedimento a suo tempo attivato.
Più limitatamente, il consiglio comunale si era
limitato a dare una valutazione favorevole della iniziativa
della società.
In riforma della sentenza gravata, vanno pertanto respinte
le censure della originaria ricorrente, sul travisamento
dei fatti in cui sarebbe incorsa la delibera n. 40 del
2007.
5. Si deve dunque passare all´esame delle censure
formulate col primo motivo del ricorso di primo grado,
e riproposte a p. 12 ss. dell´appello incidentale,
secondo cui la delibera n. 40 del 2007 sarebbe illegittima
per violazione dell´art. 7 della legge n. 241 del
1990.
Ritiene la Sezione che la censura così riassunta
sia fondata e vada accolta.
La delibera n. 40 del 2007, nel "rigettare le proposte
progettuali in variante al prg", e nel "sospendere"
la precedente deliberazione "di impulso" n.
18 del 2006, in sede di riesame ha in sostanza disposto
la revoca di tale delibera, di cui ha fatto cessare gli
effetti in base ad una valutazione opposta a quella precedente.
Essa, pertanto, doveva essere preceduta dall´avviso
di avvio del procedimento di riesame per consentire alla
società di rappresentare le proprie ragioni, e
affinché vi fosse una compiuta valutazione degli
interessi in conflitto e di quelli pubblici da soddisfare.
6. Per le ragioni che precedono, l´appello principale
e quello incidentale vanno accolti, sicché - in
riforma della sentenza gravata - va confermato il suo
dispositivo di annullamento, sulla base di una diversa
motivazione.
Quanto all´ulteriore motivo dell´appello incidentale,
con cui è stata censurata la statuizione di reiezione
della originaria domanda di risarcimento del danno, esso
risulta infondato e va respinto per l´assorbente
ragione della sua genericità, poiché la
società non ha né comprovato né dedotto
alcun ulteriore pregiudizio, rispetto a quello venuto
meno con la statuizione di annullamento degli atti impugnati
in primo grado.
In ragione della fondatezza dei due appelli, nei limiti
sopra evidenziati, sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) accoglie l´appello principale n. 7483 del
2008, accoglie in parte l´appello incidentale e,
in riforma della sentenza del TAR per la Calabria n. 276
del 2008, conferma il suo dispositivo di annullamento
in base a diversa motivazione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi
del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
tenutasi il giorno 10 febbraio 2009, presso la sede del
Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l´intervento
dei signori:
Giovanni VACIRCA Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere est.
Armando POZZI Consigliere
I
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Novità
Bruno
E.G. Fuoco
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