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Questioni

La delibera consiliare che rigetta le proposte progettuali in variante al prg" e sospende una precedente deliberazione "di impulso" (per l´approvazione della variante necessaria per l´esito positivo del procedimento avanti lo suap) deve essere preceduta dall´avviso di avvio del procedimento di riesame per consentire alla società di rappresentare le proprie ragioni, e affinché vi sia una compiuta valutazione degli interessi in conflitto e di quelli pubblici da soddisfare?

Massime

La delibera n. 40 del 2007, nel "rigettare le proposte progettuali in variante al prg", e nel "sospendere" la precedente deliberazione "di impulso" n. 18 del 2006, in sede di riesame ha in sostanza disposto la revoca di tale delibera, di cui ha fatto cessare gli effetti in base ad una valutazione opposta a quella precedente. Essa, pertanto, doveva essere preceduta dall´avviso di avvio del procedimento di riesame per consentire alla società di rappresentare le proprie ragioni, e affinché vi fosse una compiuta valutazione degli interessi in conflitto e di quelli pubblici da soddisfare.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 7 aprile 2009 n. 2184 .

N. 2184/2009 Reg. Dec.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
Considerato in fatto e in diritto quanto segue: 1. La s.r.l. E. proprietaria di un´area sita nel territorio del Comune di …e destinata a zona agricola, in data 27 dicembre 2005 ha presentato una istanza allo Sportello unico per le attività produttive …al fine di realizzare un complesso turistico-alberghiero.
A seguito della ricezione del verbale redatto dalla conferenza di servizi nella seduta del 6 aprile 2006 (svoltasi ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 447 del 1998), con la delibera n. 16 del 17 maggio 2006 il consiglio comunale di…ha disposto l´"impulso" per l´approvazione della variante, necessaria per l´esito positivo del procedimento.
All´esito della conferenza dei servizi, in data 28 settembre 2006 lo Sportello unico ha rilevato la conclusione del procedimento.
In assenza di ulteriori determinazioni amministrative, la società ha proposto al TAR per la Calabria un primo ricorso avverso il silenzio del Comune di ..e dello Sportello unico.
Tale ricorso è stato accolto dal TAR, con la sentenza n. 1255 del 2007, riformata da questa Sezione con la decisione n. 2409 del 2008, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il consiglio comunale di … ha emesso la delibera n. 40 del 22 dicembre 2007, che ha deliberato il rigetto delle proposte di variante al piano regolatore, sospendendo ogni effetto della precedente delibera n. 18 del 2006.
2. Col ricorso di primo grado n. 101 del 2008, la società ha impugnato innanzi al TAR per la Calabria la delibera del consiglio comunale n. 40 del 22 dicembre 2007, nonché la conseguente nota n. 221755 del 18 dicembre 2007 dello Sportello unico per le attività produttive.
Il TAR, con la gravata sentenza n. 276 del 2008, ha accolto in parte il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati, rilevando che questi avrebbero erroneamente interpretato il contenuto della precedente delibera n. 18 del 2006.
Ad avviso del TAR, con tale delibera il consiglio comunale di … avrebbe compiutamente espresso le proprie determinazioni sulla approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico, sicché la delibera n. 40 del 2007 non avrebbe potuto, a sua volta, effettuare valutazioni opposte e così concludere in senso negativo la fase del procedimento.
3. La sentenza del TAR è stata impugnata:
- in via principale, dal Comune di …il quale ha dedotto che la delibera consiliare n. 40 del 2007 ha correttamente inteso il contenuto della delibera n. 18 del 2006, che non aveva concluso il procedimento, in quanto qualificata formalmente come `delibera di impulso´;
- in via incidentale, dalla società, che ha chiesto l´accoglimento dei motivi respinti ovvero non esaminati dal TAR.
4. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, ritiene la Sezione che l´appello principale sia fondato e vada accolto.
Va premesso che nel giudizio non rilevano le articolate contrapposte deduzioni delle parti in ordine all´ambito delle reciproche competenze del consiglio comunale e dello Sportello unico, disciplinate dal d.P.R. n. 447 del 1998: nella specie, si tratta di individuare le specifiche determinazioni della delibera n. 18 del 2006 e se la delibera n. 40 del 2007, impugnata in primo grado, ne abbia travisato il contenuto.
Ciò posto, dalla lettura della delibera n. 18 del 2006, si evince che il consiglio comunale, nel dare seguito alla sollecitazione procedimentale dello Sportello unico, ha accolto favorevolmente la proposta della società, anche in considerazione dei parametri riguardanti la densità territoriale, il rapporto di copertura e l´altezza massima dell´edificio, senza però manifestare la determinazione di ritenere ormai definita la variante al piano regolatore.
Infatti, sia nella intitolazione che nel testo della delibera, il consiglio comunale ha rilevato che con le sue valutazioni dava `impulso´ al procedimento, affinché nel corso delle successivi fasi del procedimento fossero prese le determinazioni finali.
Contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza gravata, pertanto, la delibera n. 18 del 2006 non aveva manifestato né l´intendimento del consiglio comunale di adottare formalmente una variante al vigente piano regolatore, né di esaurire le proprie valutazioni - o quelle di altre autorità - nell´ambito del procedimento a suo tempo attivato.
Più limitatamente, il consiglio comunale si era limitato a dare una valutazione favorevole della iniziativa della società.
In riforma della sentenza gravata, vanno pertanto respinte le censure della originaria ricorrente, sul travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la delibera n. 40 del 2007.
5. Si deve dunque passare all´esame delle censure formulate col primo motivo del ricorso di primo grado, e riproposte a p. 12 ss. dell´appello incidentale, secondo cui la delibera n. 40 del 2007 sarebbe illegittima per violazione dell´art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Ritiene la Sezione che la censura così riassunta sia fondata e vada accolta.
La delibera n. 40 del 2007, nel "rigettare le proposte progettuali in variante al prg", e nel "sospendere" la precedente deliberazione "di impulso" n. 18 del 2006, in sede di riesame ha in sostanza disposto la revoca di tale delibera, di cui ha fatto cessare gli effetti in base ad una valutazione opposta a quella precedente.
Essa, pertanto, doveva essere preceduta dall´avviso di avvio del procedimento di riesame per consentire alla società di rappresentare le proprie ragioni, e affinché vi fosse una compiuta valutazione degli interessi in conflitto e di quelli pubblici da soddisfare.
6. Per le ragioni che precedono, l´appello principale e quello incidentale vanno accolti, sicché - in riforma della sentenza gravata - va confermato il suo dispositivo di annullamento, sulla base di una diversa motivazione.
Quanto all´ulteriore motivo dell´appello incidentale, con cui è stata censurata la statuizione di reiezione della originaria domanda di risarcimento del danno, esso risulta infondato e va respinto per l´assorbente ragione della sua genericità, poiché la società non ha né comprovato né dedotto alcun ulteriore pregiudizio, rispetto a quello venuto meno con la statuizione di annullamento degli atti impugnati in primo grado.
In ragione della fondatezza dei due appelli, nei limiti sopra evidenziati, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l´appello principale n. 7483 del 2008, accoglie in parte l´appello incidentale e, in riforma della sentenza del TAR per la Calabria n. 276 del 2008, conferma il suo dispositivo di annullamento in base a diversa motivazione.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 10 febbraio 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l´intervento dei signori:
Giovanni VACIRCA Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere est.
Armando POZZI Consigliere

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Bruno E.G. Fuoco

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