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Questioni
È
legittimo disporre con legge (artt. 27 della
legge 18 aprile 2005, n. 62 - legge comunitaria
2004 - e 1 del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10 convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007,
n. 46) l’assoggettamento in via retroattiva
all’imposta sui redditi per alcuni
contribuenti beneficiari di esenzioni fiscali
costituenti aiuti di Stato incompatibili
con l’ordinamento comunitario? Conseguentemente,
è legittima l’emissione, sulla
base delle citate disposizioni statali,
da parte dell’amministrazione finanziaria
di atti impositivi relativi all’IRPEG
degli anni dal 1995 al 1998, cioè
dopo oltre dieci anni dalla formazione del
reddito imponibile?
I beneficiari delle agevolazioni concesse
nel passato avevano l’onere di accertare
il rispetto della procedura comunitaria prevista
per la concessione degli aiuti di Stato? In
caso di inottemperanza a tale onere i beneficiari
possono vantare un legittimo affidamento sugli
aiuti incompatibili con l’ordinamento
comunitario al fine di impedire il recupero
retroattivo degli aiuti?
Massime
Le norme denunciate (che consentono il prelievo
fiscale con riferimento a redditi imponibili
formatisi molti anni prima) perseguono l’obiettivo
di porre rimedio all’illecito comunitario
commesso dal legislatore italiano mediante
l’illegittima attribuzione ad alcuni
contribuenti di esenzioni fiscali integranti
aiuti di Stato incompatibili con il mercato
comune. La Commissione CE, con la decisione
n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, e la Corte
di giustizia CE, con la sentenza del 1°
giugno 2006 in causa C-207/05, hanno accertato
che le suddette esenzioni fiscali sono incompatibili
con l’ordinamento comunitario e, conseguentemente,
lo Stato italiano ha l’obbligo di
procedere al recupero delle somme corrispondenti
agli aiuti illegali concessi…
Corte costituzionale - Ordinanza n. 36 anno
2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe
TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a
dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007,
n. 46, promosso con ordinanza del 17 dicembre 2007 dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze, nei giudizi riuniti vertenti
tra s.p.a. Publiservizi e l’Agenzia delle entrate, ufficio
di Firenze 1, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2008
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30,
prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice
relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di quattro giudizi riuniti aventi ad
oggetto l’impugnazione, da parte di una società
per azioni, delle comunicazioni-ingiunzioni di pagamento dell’IRPEG
emesse dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
(con correlative iscrizioni a ruolo) per gli anni dal 1995 al
1998, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con
ordinanza pronunciata e depositata il 17 dicembre 2007, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione, questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a
dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007,
n. 46, i quali dispongono la restituzione, da parte dei contribuenti,
degli importi corrispondenti alle agevolazioni fiscali da essi
godute e qualificate come aiuti di Stato incompatibili con l’ordinamento
comunitario dalla decisione della Commissione CE n. 2003/193/CE
del 5 giugno 2002 e dalla sentenza della Corte di giustizia
CE del 1° giugno 2006 in causa C-207/05;
che, secondo quanto premette il giudice rimettente: a) la ricorrente
nei giudizi principali, anteriormente agli anni d’imposta
oggetto di controversia, aveva la veste giuridica di consorzio
tra Comuni e, in data 2 giugno 1995, si era costituita –
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 – in società
per azioni, partecipata in via maggioritaria da enti pubblici
locali, esercitando quale propria attività prevalente
la gestione in àmbito locale dei servizi pubblici degli
enti azionisti; b) il combinato disposto dell’art. 66,
comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza
fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione
dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione
per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni
beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell’art. 3, comma
70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), aveva previsto, a favore dei soggetti
aventi le caratteristiche della predetta società, l’esenzione
dalle imposte sui redditi; c) la società, per effetto
di tale esenzione, non aveva presentato alcuna dichiarazione
dei redditi ai fini dell’IRPEG per gli anni dal 1995 al
1998; d) la Commissione CE, con decisione n. 2003/193/CE del
5 giugno 2002, aveva però qualificato tale esenzione
come aiuto di Stato incompatibile con l’ordinamento comunitario,
ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato CEE;
d) il legislatore italiano, in attuazione della suddetta decisione
ed al fine di recuperare le imposte oggetto della illegittima
esenzione fiscale, aveva emanato la legge n. 62 del 2005, che
prevede la presentazione – da parte dei soggetti agevolati
ed in riferimento agli anni d’imposta per i quali era
stata goduta l’esenzione – di apposite dichiarazioni
dei redditi, in relazione alle quali l’amministrazione
finanziaria avrebbe emesso, in séguito, atti di accertamento
dell’imposta; e) la citata legge n. 62 del 2005 era stata
modificata dall’art. 1, comma 132, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il
quale si era limitato ad introdurre «mutamenti nominalistici»
(da «imposte» a «aiuti equivalenti alle imposte»)
ed a sostituire il Ministero dell’interno all’Agenzia
delle entrate in ordine ad alcune competenze nella procedura
di recupero dei suddetti aiuti di Stato; f) i contribuenti interessati
(come la ricorrente nei giudizi principali riuniti) avevano
presentato, sia pure «con riserva», le dichiarazioni
dei redditi relative alle annualità per le quali avevano
goduto degli aiuti di Stato, ma lo Stato italiano non aveva,
poi, provveduto all’escussione dei debitori; g) in considerazione
di tale inerzia statale, la Corte di giustizia CE, con sentenza
1° giugno 2006 in causa C-207/05, aveva condannato lo Stato
italiano per non aver adottato i provvedimenti necessari per
il recupero degli aiuti illegittimi; h) in attuazione delle
citate decisioni dei suddetti organi comunitari, il decreto-legge
n. 10 del 2007, convertito, con modificazioni, dall’art.
1 della legge n. 46 del 2007, prevede l’emissione di ordinanze-ingiunzioni
per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte;
i) nel corso dei giudizi riuniti, con ordinanza n. 42/19/07
del 2 luglio 2007, era stata disposta la sospensione cautelare
dell’efficacia delle impugnate ordinanze-ingiunzioni;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate
questioni, il giudice a quo afferma che le disposizioni denunciate
– nell’assoggettare retroattivamente la ricorrente
all’IRPEG relativa agli anni dal 1995 al 1998 e nel consentire
pertanto, nella specie, l’emanazione di atti impositivi
dopo oltre dieci anni dall’epoca di formazione del reddito
imponibile – violano entrambe gli evocati parametri costituzionali
e, in particolare: a) l’art. 53 Cost., perché escludono
quella contiguità temporale tra il momento in cui si
realizza il reddito ed il momento in cui è possibile
determinare l’ammontare delle imposte dovute che è
necessaria al fine di programmare le proprie scelte di investimenti
o mobilizzazioni in modo adeguato alla situazione contabile
e finanziaria e che consente di mantenere un rapporto tra le
imposte richieste e la capacità contributiva; b) l’art.
97 Cost., perché, disponendo per il passato, sottopongono
ad imposta un reddito che all’epoca in cui è stato
realizzato non era imponibile e, pertanto, compromettono «il
principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento
della Pubblica Amministrazione»;
che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice a
quo afferma che dalle disposizioni denunciate «discende»
l’iscrizione a ruolo conseguente alle comunicazioni-ingiunzioni
impugnate e, quindi, «l’obbligo di corrispondere
le imposte, di entità tutt’altro che modeste, riferite
ad esercizi vecchi di dieci anni»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questioni siano dichiarate inammissibili
o manifestamente infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, il rimettente muove dall’erroneo
presupposto che le norme denunciate costituiscano ordinarie
norme tributarie retroattive ed omette, pertanto, di considerare
che esse si limitano a dare attuazione a decisioni di recupero
di aiuti di Stato illegittimi emesse da organi comunitari;
che, sempre per l’Avvocatura generale dello Stato, tale
erroneo presupposto dell’ordinanza di rimessione impedisce
al giudice a quo di tener conto che: a) nella specie, non si
è in presenza di una imposizione fiscale, ma del recupero
di una somma corrispondente all’agevolazione fiscale a
suo tempo illegittimamente goduta dalla società per azioni
ricorrente nei giudizi principali, con conseguente non operatività
dell’evocato principio di capacità contributiva;
b) il credito relativo a tale somma ha perso la sua natura tributaria
e si è trasformato in un ordinario credito civilistico
in ordine alla cui esazione, imperativamente imposta dall’ordinamento
comunitario, lo Stato italiano non ha alcuna discrezionalità,
con conseguente non operatività degli evocati princípi
costituzionali di imparzialità e di buon andamento della
Pubblica Amministrazione; c) per costante giurisprudenza della
Corte di giustizia CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono
fare legittimo affidamento su di esso solo qualora sia stato
concesso nel rispetto della procedura di cui all’art.
93 del Trattato CE ed abbiano adempiuto con diligenza l’onere
che loro incombe di accertare il rispetto di tale procedura
(sentenze 20 settembre 1990, in causa C-5/89; 14 gennaio 1997,
in causa C-169/95; 20 marzo 1997, in causa C-24/95; 11 novembre
2004, in cause C-183/02P e C-187/02P; nello stesso senso, la
sentenza della Corte di cassazione civile n. 4353 del 2003);
d) l’avviso dell’inizio della procedura di infrazione,
con invito agli interessati a presentare osservazioni, era stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. C 220 del 31 luglio
1999; d) una questione di compatibilità delle decisioni
comunitarie con norme della Costituzione non è prospettata
dal rimettente e, comunque, non vengono in rilievo, nella fattispecie,
quei princípi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
o quei diritti inalienabili della persona umana che soli legittimerebbero
tale prospettazione.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Firenze
– nel corso di quattro giudizi riuniti aventi ad oggetto
l’impugnazione, da parte di una società per azioni,
delle comunicazioni-ingiunzioni di pagamento dell’IRPEG
emesse dall’Agenzia delle entrate (con correlative iscrizioni
a ruolo) per gli anni dal 1995 al 1998 – dubita, in riferimento
agli artt. 53 e 97 della Costituzione, della legittimità
degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
2004), e 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni
volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
6 aprile 2007, n. 46;
che, ad avviso del medesimo rimettente, le disposizioni censurate
– le quali assoggettano retroattivamente all’imposta
sui redditi alcuni contribuenti beneficiari di esenzioni fiscali
costituenti aiuti di Stato incompatibili con l’ordinamento
comunitario e quindi, nella specie, consentono all’amministrazione
finanziaria di emettere atti impositivi relativi all’IRPEG
degli anni dal 1995 al 1998, cioè dopo oltre dieci anni
dalla formazione del reddito imponibile – víolano:
a) l’art. 53 Cost., perché escludono quella contiguità
temporale tra il momento in cui si realizza il reddito ed il
momento in cui è possibile determinare l’ammontare
delle imposte dovute che è necessaria al contribuente
al fine di programmare le proprie scelte di investimenti o mobilizzazioni
in modo adeguato alla situazione contabile e finanziaria e che
consente di mantenere un rapporto tra le imposte richieste e
la capacità contributiva; b) l’art. 97 Cost., perché,
disponendo per il passato, sottopongono ad imposta un reddito
che all’epoca in cui è stato realizzato non era
imponibile e, pertanto, compromettono «il principio costituzionale
di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione»;
che le questioni sono manifestamente infondate;
che infatti il rimettente, nel ritenere violati gli evocati
parametri costituzionali perché le norme denunciate consentono
il prelievo fiscale con riferimento a redditi imponibili formatisi
molti anni prima, trascura di considerare che dette norme perseguono
l’obiettivo di porre rimedio all’illecito comunitario
commesso dal legislatore italiano mediante l’illegittima
attribuzione ad alcuni contribuenti (mediante il combinato disposto
degli artt. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e dell’art. 3, comma 70, della legge 28
dicembre 1995, n. 549) di esenzioni fiscali integranti aiuti
di Stato incompatibili con il mercato comune;
che, al riguardo, la Commissione CE, con la decisione n. 2003/193/CE
del 5 giugno 2002, e la Corte di giustizia CE, con la sentenza
del 1° giugno 2006 in causa C-207/05, hanno accertato che
le suddette esenzioni fiscali sono incompatibili con l’ordinamento
comunitario e che, conseguentemente, lo Stato italiano ha l’obbligo
di procedere al recupero delle somme corrispondenti agli aiuti
illegali concessi;
che, per effetto della accertata incompatibilità con
la normativa comunitaria, le indicate agevolazioni non potevano
trovare applicazione nell’ordinamento nazionale;
che l’inapplicabilità delle esenzioni fiscali doveva
essere rilevata dagli stessi beneficiari delle agevolazioni,
i quali – come sottolineato dalla costante giurisprudenza
comunitaria – hanno l’onere di diligenza di accertare
il rispetto della procedura comunitaria prevista per la concessione
degli aiuti di Stato e, in caso di inottemperanza a tale onere,
non possono vantare, di regola, alcun legittimo affidamento
sugli aiuti incompatibili con l’ordinamento comunitario
(ex plurimis: sentenze della Corte di giustizia CE del 22 giugno
2006, in cause riunite C-182/03 e C-217/03; del 15 dicembre
2005, in causa C-148/04; del 1° aprile 2004, in causa C-99/02P
del 7 marzo 2002, in causa C- 310/99; del 20 marzo 1997, in
causa C-24/95; nello stesso senso, la sentenza della Corte di
cassazione civile n. 4353 del 2003);
che, pertanto, la denunciata efficacia retroattiva delle norme
censurate trova giustificazione sia nell’art. 117, primo
comma, Cost., in conseguenza dell’obbligo imposto dall’ordinamento
comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero
delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili
con la normativa comunitaria; sia nell’art. 3 Cost., data
l’esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei
contribuenti, eliminando sin dall’origine gli effetti
economici illegittimamente accordati ad alcuni di essi, i quali,
come si è visto, non possono invocare, di regola, alcun
legittimo affidamento nel godere di aiuti di Stato non compatibili
con l’ordinamento comunitario;
che, in particolare, non sussiste la denunciata violazione:
a) dell’art. 53 Cost., perché il prelievo fiscale
denunciato dal giudice a quo non vìola il principio di
capacità contributiva, in quanto costituisce un recupero
dell’ammontare dell’esenzione fiscale indebitamente
concessa e non è effetto di un’ulteriore imposta
ad efficacia retroattiva; b) dell’art. 97 Cost., perché
– data l’inapplicabilità nell’ordinamento
interno delle esenzioni fiscali incompatibili con l’ordinamento
comunitario – il recupero delle somme corrispondenti ai
benefici fiscali indebitamente concessi comporta la sottoposizione
ad imposta di redditi che (contrariamente a quanto affermato
dal rimettente) all’epoca della loro formazione erano
già imponibili, con la conseguenza che tale recupero
non lede, ma – al contrario – attua gli evocati
princípi costituzionali di imparzialità e di buon
andamento della Pubblica Amministrazione
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 27 della legge 18 aprile 2005, n.
62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004), e 1 del decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, sollevate
dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento
agli artt. 53 e 97 della Costituzione, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
I
testi dei provvedimenti normativi e/o giurisprudenziali linkati
e/o pubblicati sul sito non rivestono carattere di ufficialità;
si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali
inesattezze.
Novità
Bruno
E.G. Fuoco
Manuale
dell'autotutela decisoria nei procedimenti di evidenza pubblica.Guida
all'annullamento e alla revoca degli atti di gara

Maggioli
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Le
persone ordinarie soffrono come i grandi uomini, ma
con una differenza: quando soffre un essere umano
ordinario, si amareggia, si inasprisce, mentre il
grande essere umano soffre e progredisce. (Peter Deunov)
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