Le c.d. informazioni prefettizie da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione provvisoria possono essere ricondotte a tre tipi?

Le c.d. informazioni prefettizie da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione provvisoria possono essere ricondotte a tre tipi?

Le informative prefettizie atipiche sono atti vincolanti ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela?

Massime

Le c.d. informazioni prefettizie sono:
a) quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490;
b) quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;
c) quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486."

Le informazioni atipiche possono fondarsi anche su elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica. Il parametro valutativo, quindi, non è quello della "certezza", ma quello della "qualificata probabilità

Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell'Amministrazione aggiudicatrice che, per ragione di pubblico interesse può agire con un atto di autotutela

 

Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 aprile 2009 n. 2336

Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall´ odierno appellante l'annullamento della nota della Prefettura di N. 14.12.2006; della determina dirigenziale n. 14 /LL.PP. del 25.1.2007 del Comune di …con la quale si era deliberato di recedere dal contratto d´appalto n. 871, stipulato in data 18.12.2006 con il ricorrente per l´esecuzione dei lavori di riqualificazione del lungomare…a; di tutti gli atti ad essi preordinati, connessi e conseguenti e quindi anche della nota prot. n. 3093 del 31.1.2007 a firma del Responsabile del Settore VII - LL. PP. del Comune di … con la quale s´è comunicato al ricorrente il disposto recesso.
Con due ricorsi per motivi aggiunti, l´odierno appellante chiese anche l´annullamento della nota della Prefettura di ….prot. n. 251/12b.16/ANT/AREA 1^ del 31.5.2005, mai comunicata, della nota della Prefettura di …prot. n. 483/P.L./12B.16/ANT/AREA1^ del 5.12.2006, d´ogni atto ad essi preordinato connesso e conseguente e quindi anche della nota n. 0177611/4 - 1 "P" del 15.04.2005, del Comando Provinciale Carabinieri di ….
L´appellante xxx, titolare dell´omonima impresa edile…operante sin dal 1990 nel settore degli appalti pubblici, era risultato aggiudicatario della gara, indetta dal Comune di …per l´esecuzione dei lavori di riqualificazione del lungomare …per un importo, al netto del ribasso d´asta, di oltre ottocentomila euro; egli aveva anche stipulato il relativo contratto.
Si doleva della circostanza che il Responsabile del Settore VII - LL. PP. del predetto ente gli aveva comunicato che, a seguito della nota della Prefettura di …era stato disposto, dall´Amministrazione comunale (con la determina dirigenziale, oggetto del gravame unitamente alla nota prefettizia), il recesso dal predetto contratto
Con la predetta nota prefettizia era stata trasmessa un´informativa ostativa a suo carico, ai sensi della legislazione antimafia (a carico della impresa erano state ritenute sussistenti le cause interdittive, di cui all´art. 4 del d. l.vo 490/94, pur in assenza delle cause di cui all´art. 10 della l. 575/65, ed agli atti della relativa istruttoria, rappresentati dalla nota n. 0177611/4 - 1 "P" del 15.04.2005, del Comando Provinciale Carabinieri …del 15.04.05, si dava atto dei precedenti giudiziari dal quale era gravato il titolare dell´impresa).
Egli aveva prospettato censure procedimentali e sostanziali, denunciando altresì la incostituzionalità delle disposizioni di legge sottese all´azione amministrativa.
Più in particolare, le doglianze articolate in primo grado erano volte a far risaltare la violazione dell´obbligo di comunicazione dell´avvio del procedimento, il malgoverno della disciplina legislativa, anche di rango costituzionale, in materia, l´eccesso di potere per difetto di motivazione, d´istruttoria e dei presupposti, la violazione dell´obbligo di costante aggiornamento delle informazioni (quest´ultimo, derivante dal testé citato art. 10 co. 8° del d.P.R. 252/98), che avrebbero inficiato la validità della nota prefettizia in questione.Ha posto in luce il proprio stato d´incensuratezza, alla stregua delle risultanze dei certificati generali dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, nonché della certificazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio; ha sottolineato il carattere spiccatamente familiare dell´impresa in questione, ed ha ripercorso in chiave critica gli episodi dei controlli dei CC cui era stato sottoposto.
In ogni caso, ha posto in risalto come gli episodi riferiti dalle forze dell´ordine, fossero avvenuti in un contesto urbano…estremamente popolato, con pochi luoghi di ritrovo, nel quale si finiva per conoscere i propri concittadini "per semplice contatto", senza necessità che tanto comportasse anche una particolare vicinanza d´interessi ovvero specifiche frequentazioni. Con la sentenza in epigrafe, il Tar premesso un excursus sulla legislazione in materia, e sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali negli anni succedutisi, respinse l´impugnazione avendo rilevato che gli accertamenti svolti dalle forze dell´ordine, compendiati nella annotazione d´indagine dei Carabinieri, in definitiva, avevano consegnato un quadro complessivamente non alieno dal rischio di condizionamenti della criminalità organizzata nella vita dell´impresa dell´odierno appellante.
Tale conclusione, non era inficiata dallo stato d´incensuratezza del medesimo.
Il Tar ha respinto altresì la dedotta violazione dell´art. 7 della l. 241/90.
L´odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l´annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima; ha richiamato la disposizione di cui all´art. 10 comma 7 lett. C del dpr n. 252/1998, rilevando che i primi giudici si erano acriticamente rifatti alle valutazioni dell´Amministrazione.
Queste ultime, apoditticamente formulate, non possedevano valenza dimostrativa di alcun coinvolgimento in affari criminali dell´appellante.
L´Amministrazione comunale di …appellata si è costituita in giudizio depositando uno scritto difensivo nel quale ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato: l´Amministrazione si era conformata alle indicazioni contenute nella nota prefettizia che faceva riferimento a numerosi casi in cui l´appellante era entrato in contatto con esponenti malavitosi.
DIRITTO

Le censure proposte sono infondate e il ricorso in appello deve essere respinto.
Il Collegio condivide l´impostazione classificatoria seguita dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale le c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori e ai fini dell'esercizio di eventuali atti di autotutela della p.a.) "possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sè interdittive di cui all'art. 4 comma 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa prevista dall'art. 1 septies, d.l. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 l. 15 novembre 1988 n. 486." (Consiglio Stato , sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362).
Il criterio distintivo si rinviene nella circostanza che, diversamente dall'informativa tipica, che ha carattere interdittivo di ulteriori rapporti negoziali con le amministrazioni appaltanti una volta presenti i presupposti previsti dall'art. 4 d.lg. 490/1994 (sussistenza di cause di divieto o di sospensione - tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte della società o dell'impresa), "l'informativa atipica non ha carattere interdittivo ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.; pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull'idoneità morale del concorrente e non producono l'esclusione automatica dalla gara."(Consiglio Stato , sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6902).
Le informative del genere di quelle per cui è causa rappresentano quindi una sensibile anticipazione della soglia dell´autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività: da tale impostazione, si è fatta discendere la conseguenza che "l´informativa prefettizia antimafia di cui all'art. 4 del d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 e all'art. 10, d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252 è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, e prescinde quindi da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l'affidabilità dell'impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa." (Consiglio Stato , sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867)
Si è puntualizzato, in proposito, infatti, che "in forza del combinato disposto dell'art. 4 d.lg. 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 1 septies d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, si deve ritenere che legittimamente l'amministrazione erogatrice, nell'esercizio dei poteri discrezionali autonomamente assentiti dalla legge, disponga la revoca di un'aggiudicazione provvisoria di lavori di completamento di un'azienda ospedaliera nei confronti di una società a carico della quale risultino, sulla scorta delle comunicazioni prefettizie, pericoli di condizionamento da parte della criminalità organizzata, pur se nelle informative stesse si affermi che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, una valutazione certa con riguardo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte ed indirizzi della società stessa. Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell'Amministrazione aggiudicatrice che, per ragione di pubblico interesse può agire con un atto di autotutela." (Consiglio Stato , sez. IV, 01 marzo 2001, n. 1148).
Sotto il profilo del grado di approfondimento probatorio che deve essere ad esse sotteso, v´è concordanza di vedute in giurisprudenza nel ritenere che "l'art. 4, d.lg. 8 agosto 1994 n. 490 costituisce una misura di tipo preventivo intesa a contrastare l'azione del crimine organizzato poiché dà rilievo, ai fini ostativi della contrattazione degli appalti di opere pubbliche, anche agli elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica." (Consiglio Stato , sez. VI, 02 ottobre 2007, n. 5069).
Non è superfluo evidenziare il rapporto di strettissima correlazione sussistente tra il grado di plausibilità richiesto,e l´elemento finalistico cui esse sono destinate.
Tale aspetto è stato colto dalla pronuncia della Sezione che di seguito si riporta, secondo cui "l'informativa prefettizia di cui agli art. 4 d.lg. 29 ottobre 1994 n. 490 e 10 d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, è funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la p.a., determinando l'esclusione dell'imprenditore, sospettato di detti legami, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività. La fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un'impresa, si concreta essenzialmente nell'acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative private o delle risorse pubbliche devolute al settore degli appalti pubblici (utilizzo, che la normativa di settore mira appunto ad evitare). A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni." (Consiglio Stato , sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574).
Il parametro valutativo, quindi, non è quello della "certezza", ma quello della "qualificata probabilità".
L´art. 10 del DPR n. 252/1998, poi, stabilisce, al comma VII, che " Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia."
La tipizzazione legislativa delle "fonti" dalle quali è possibile trarre il convincimento in parola, risponde ad un criterio di tassatività posto quale elementare presidio di tutela per i terzi che aspirino a contrattare con le Amministrazioni.
Ma tale tipizzazione, non intacca la circostanza che il giudizio deve rispondere pur sempre a criteri probabilistici.
Si è condivisibilmente affermato, a tale proposito, che "nel rendere le informazioni richieste dal comune ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. c) d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il prefetto non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. L'ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose."(Consiglio Stato , sez. VI, 02 agosto 2006, n. 4737)
Tale ultimo profilo pare al Collegio rivestire portata nodale: non si postula, quale condizione per l´applicabilità delle disposizioni in parola, che ci si trovi al cospetto di una impresa "criminale" (posseduta/gestita/controllata da soggetti dediti ad attività criminali, cioè).
Ma si richiede che vi sia la "possibilità" che essa possa, "anche in via indiretta" favorire la criminalità.
Ciò premesso, deve rilevarsi che -sotto il profilo della astratta legittimazione a fondare il giudizio espulsivo censurato dall´appellante - non sembra al Collegio che siano stati travalicati i limiti enucleati dalla giurisprudenza.
E´ invero incontestabile che le forze dell´ordine registrarono numerosi contatti ed incontri, taluni non di breve durata né contraddistinti dal carattere di occasionalità/casualità tra il titolare della società appellante e soggetti pregiudicati e sospettati di essere parte attiva in consorterie criminali operanti sul territorio campano.
Neppure risponde al vero la circostanza affermata dall´appellante secondo cui si trattava di contatti determinati dalla residenza nel medesimo centro urbano, atteso che egli venne controllato (almeno in tre occasioni) mentre si trovava in altri comuni del napoletano, mentre, a bordo di vetture, si accompagnava ai soggetti citati nelle predette informative: ciò testimonia, quantomeno, che si trattava di rapporti ben più solidi della mera conoscenza determinata dal risiedere nella stessa città o dall´occasionale passaggio a bordo di autovettura dato o ricevuto (si veda, in particolare, l´episodio del 2004).
E´ consapevole il Collegio della estrema difficoltà (talvolta ben presente anche alla giurisprudenza penalistica, che pure si avvale di assai più penetranti strumenti investigativi atti a scandagliare portata, significato, e causale, di tali contatti) di esattamente inquadrare tali condotte, e di attribuire ad esse univoco significato.
E pur tuttavia, il compito del giudice amministrativo, in subiecta materia, non riposa nell´accertare la valenza ultima di tali contatti (tematica all´evidenza sottratta alla giurisdizione amministrativa).
Premesso che rientra nella sfera discrezionale dell´Amministrazione prefettizia in primis e della stazione appaltante, eventualmente, il vaglio probabilistico sul pericolo di infiltrazione, al giudice amministrativo perviene unicamente il compito di verificare se l´esercizio di tale potere discrezionale sia stato rispondente a criteri di logica e razionalità, censurandolo eventualmente ove emergano profili di inattendibilità della valutazione o travisamento del fatto.
Tali profili patologici sono all´evidenza insussistenti nel caso di specie.
Un conforto sulla esattezza della azione spiegata dall´Amministrazione, si rinviene nella giurisprudenza di merito e di legittimità penalistica formatasi in materia di misure di prevenzione, i cui approdi appaiono trasponibili al caso di specie.
Si è all´uopo affermato, da parte della Corte di Cassazione, che "in tema di misure di prevenzione, le prescrizioni accessorie al provvedimento impositivo della sorveglianza speciale, indicate al comma 3 dell'art. 5 l. n. 1423 del 1956 e soggette, in caso di inosservanza, alla sanzione di cui al comma 1 del successivo art. 9, sono costituite dal generico obbligo di "non dare ragione di sospetti" e dallo specifico divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne". Ne consegue che, pur al di fuori di relazioni con carattere di stabilità e di comportamenti connotati di abitualità, l'incontro con pregiudicati può integrare il reato purché assuma carattere di ripetitività tale da cagionare allarme nell'autorità di p.s., non essendo ragionevolmente assoggettabile a sanzione una condotta del tutto isolata e dipendente da normali e non programmate vicende della vita di relazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente affermata la responsabilità dell'imputato in ragione della frequenza degli incontri i quali integrano la violazione solo nel loro insieme e per effetto della reiterazione, ma non isolatamente considerati)." (Cassazione penale , sez. I, 22 settembre 1999, n. 13886).
La giurisprudenza di merito penale si è sempre uniformata a tale autorevole indicazione, ponendo l´accento sulla frequenza e non sporadicità degli incontri, e sulla necessità che la condotta del prevenuto sia valutata in maniera unitaria (si veda, in proposito, tra le tante.
Analoga valutazione unitaria e sistematica è stata correttamente resa dall´Amministrazione.
Il ricorso in appello non tiene conto di tale necessità di valutazione unitaria e globale, ed ne propone il superamento, tentando di isolare e valutare singolarmente le condotte dell´appellante, del pari non fornendo convincenti spunti atti a contrastare la valutazione probabilistica di sussistenza del pericolo infiltrativo sostenuta dall´Amministrazione.
Il ricorso in appello non contiene elementi atti a scalfire tale valutazione (fatta propria dai primi giudici) e deve, pertanto, essere respinto con conseguente conferma dell´appellata decisione.
Devono essere compensate, stante la particolarità della situazione di fatto sottesa alla vicenda processuale, le spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, respinge l´appello e, per l´effetto conferma l´appellata decisione
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Claudio Contessa Consigliere

 

 

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